SENATO DELLA REPUBBLICA
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
L’Aula ha licenziato, in prima lettura, il provvedimento in oggetto con modifiche al testo approvato dalla Commissione Territorio ed Ambiente.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 4
Viene stabilito, tra l’altro, che gli Enti parco, i cui territori di riferimento insistano nella stessa Regione o in Regioni confinanti, possono stipulare convenzioni per lo svolgimento in modo coordinato o condiviso di funzioni tecniche, amministrative e attinenti alla fruizione e allo sviluppo delle aree protette, o ricorrere ad affidamenti congiunti con procedure ad evidenza pubblica. ».
Emendamento 4.152 a firma di parlamentari
Art. 12
Viene soppressa la disposizione che stabilisce che ai consorzi di gestione delle aree protette marine si applicano le norme previste dal testo unico di cui al Dlgs n. 267 /2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali)
Emendamento 12.107 a firma di parlamentari
Il testo prevede, in particolare, una serie di modifiche alla disciplina in materia di aree protette di cui alla L.394/91. Vengono quindi dettati i criteri per individuare i parchi naturali nazionali, i parchi naturali regionali, le aree marine protette e le riserve naturali marine.
Con una norma introdotta in corso d’esame, in particolare, viene previsto, tra l’altro, che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio per gli interventi da realizzarsi nei parchi nazionali di cui alla L. 394 suddetta è attribuita agli enti parco. Gli enti parco provvedono con un unico atto sia sulla domanda di nulla osta, di cui all’art. 13 della L. 394/1991, sia sulla domanda di autorizzazione paesaggistica, secondo la procedura disciplinata nel testo.
Viene disposto, altresì, che il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all’interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell’Ente parco. Il nulla osta è rilasciato previa verifica della conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l’intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, chi vi abbia interesse può agire ai sensi dell’articolo 31, commi da 1 a 3, del codice del processo amministrativo, di cui al D.Lgs 104/2010.
Viene, altresì, dettata una delega la Governo per l’introduzione di un sistema volontario di pagamento dei servizi ecosistemici, con una serie di criteri ridettivi tra cui: la previsione che il sistema di PSE possa essere attivato per i seguenti servizi: formazione e rigenerazione del suolo; fissazione del carbonio delle foreste e dell’arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata; regimazione e regolazione delle acque nei bacini idrici; salvaguardia della biodiversità con specifico riguardo alla funzione di conservazione delle specie e degli habitat, delle prestazioni eco-sistemiche e delle qualità paesaggistiche, anche tenendo conto del ruolo delle infrastrutture verdi di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2013) 249; utilizzazione di proprietà demaniali, collettive e private per produzioni energetiche.
Il provvedimento passa ora alla lettura della Camera dei Deputati.
– Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche connesse alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 (Doc. XXII n. 5-A).
L’Aula ha approvato la proposta di inchiesta parlamentare monocamerale in oggetto con modifiche al testo iniziale.
Il testo prevede, in particolare, l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche connesse alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 e consta di 6 articoli.
Oggetto di indagine della Commissione: i profili di regolarità, le procedure di assegnazione e di svolgimento dei lavori relativamente alle opere provvisionali nei centri storici, le misure di sicurezza adottate per le aree colpite dal sisma, i reati commessi contro il patrimonio negli immobili abbandonati a causa del sisma, ivi compresi i reati commessi a danno delle persone e i fenomeni di infiltrazioni della criminalità nel territorio.
Più in particolare, tra gli ambiti di indagine individuati, rientrano:
- le modalità di gestione dell’emergenza e della ricostruzione da parte dei soggetti istituzionali coinvolti sin dalle attività di primo intervento;
- le modalità di gestione delle risorse stanziate per fare fronte all’emergenza e della ricostruzione, in particolare con riferimento alla eventuale distrazione o cattiva gestione delle risorse stesse e all’impiego dei fondi previsti;
- le modalità di gestione delle risorse stanziate con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, destinate alla ricostruzione dell’edilizia residenziale pubblica, ed il corretto utilizzo dei fondi previsti dalla delibera CIPE n. 23 del 20 febbraio 2015, destinati agli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili di proprietà dell’Azienda territoriale di edilizia residenziale pubblica regionale sovvenzionata (ATER) e di proprietà dell’Edilizia residenziale pubblica comunale sovvenzionata (ERP), anche in relazione allo stato di ricostruzione dei medesimi immobili in relazione a tali fondi;
- l’impiego dei fondi stanziati con deliberazione CIPE n. 47 del 26 giugno 2009, assegnati alla regione Abruzzo per la ricostruzione e la messa in sicurezza degli edifici scolastici dei comuni danneggiati dal terremoto e ricadenti nell’area interessata dal sisma.
Il Documento istitutivo diverrà operativo con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.