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dopo l’entrata in vigore dell’obbligo di effettuare la comunicazione preventiva di distacco transnazionale, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato nei giorni scorsi una circolare esplicativa con alcune indicazione operative anche per il personale ispettivo.

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Comunicazione preventiva distacco transnazionale circ. Ispettorato Nazionale Lavoro e Min.Lavoro

10 Gennaio 2017
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Facendo seguito alla comunicazione Ance dell’11 novembre scorso, si comunica che l’Ispettorato nazionale del Lavoro e il Ministero del Lavoro hanno pubblicato l’allegata circolare n. 3 del 2016 con la quale vengono rese note alcune modalità operative relative alla comunicazione preventiva di distacco transnazionale.

 

Dal 26 dicembre scorso, infatti, è in vigore l’obbligo, per le imprese comunitarie e non che vogliano distaccare personale presso le imprese italiane, di effettuare una comunicazione preventiva di distacco del personale impiegato in Italia, entro le ore 24 del giorno antecedente all’inizio del distacco stesso. La medesima comunicazione dovrà essere effettuata (entro il 26 gennaio 2017) anche dalle imprese che abbiano distaccato il personale successivamente al 22 luglio 2016, laddove il distacco sia ancora in essere.

 

In tale ultimo caso, deve essere utilizzata la modalità “comunicazione preventiva posticipata”, utilizzata anche in caso di “certificata indisponibilità del sistema informatico del MPS,” che potrebbe comportare un ritardo nella comunicazione.

 

La comunicazione preventiva di distacco deve contenere:

• i dati identificativi del prestatore di servizi/impresa distaccante;
• le generalità dei lavoratori distaccati;
• la durata del distacco: data di inizio e data di fine;
• la sede del distacco: indirizzo o indirizzi del luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;
• i dati identificativi del soggetto distaccatario;
• la specifica tipologia di servizi che giustificano il distacco: settore merceologico del soggetto distaccatario – classificazione ATECO 2007 secondo livello;
• le generalità e domicilio eletto del referente ex art. 10, comma 3, lett. b), D.Lgs. n.136/2016;
• le generalità del referente di cui al comma 4 del medesimo articolo 10.

 

L’impresa distaccante, tenuta ad adempiere l’obbligo di comunicazione, dovrà accedere sul portale istituzionale del Ministero del Lavoro ed effettuare una registrazione preventiva prima di procedere alla comunicazione, che può essere unica per tutti i lavoratori distaccati.

 

È ammesso l’annullamento della comunicazione laddove si renda necessaria la cancellazione o la nuova comunicazione di dati essenziali 1 o la correzione degli stessi o la cancellazione di dati essenziali.

 

  

È necessario procedere all’annullamento/correzione entro le ore 24 del giorno di inizio del distacco.

 

Qualora, poi, sia necessario intervenire nel corso del distacco con la modifica dei dati non essenziali della comunicazione, dovrà procedersi entro le ore 24 del quinto giorno successivo alla data dell’evento modificativo.

 

I dati contenuti nella comunicazione saranno accessibili sia all’Ispettorato nazionale del Lavoro che all’Inps e all’Inail.

 

A tal proposito, si stanno effettuando i dovuti approfondimenti sulla possibilità di richiedere, anche sulla base degli accordi intercorsi in passato con il Ministero del Lavoro, l’accesso a tali dati anche per il sistema Casse Edili.

 

Nei casi di violazione dell’obbligo di comunicare il distacco, entro le ore 24 del giorno antecedente allo stesso, l’annullamento o la nuova comunicazione dei dati essenziali, entro le ore 24 del giorno antecedente all’inizio del distacco del lavoratore, e tutte le modificazioni dei dati non essenziali, entro 5 giorni dal verificarsi della modificazione stessa, la sanzione amministrativa pecuniaria sarà dai 150 ai 500 euro per ciascuna violazione e per ogni lavoratore interessato.

 

 

_____________________

1 sono considerati essenziali i dati concernenti l’identificazione delle parti/soggetti coinvolti nel distacco: a) il codice identificativo e lo Stato di stabilimento del prestatore di servizi; b) il codice fiscale azienda del soggetto distaccatario; c) il codice identificativo, lo Stato di nascita e la cittadinanza del lavoratore distaccato.

26938-Circolare-INL-22-dicembre-2016-n.3.pdfApri
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