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Si segnala che è stato pubblicato un Decreto direttoriale 12 dicembre 2016 in materia di corsi di formazione sul cronotachigrafo che tuttavia non introduce nuovi obblighi per le imprese edili. Si ricorda però che esse possono essere corresponsabili per le violazioni commesse dai propri autisti non adeguatamente istruiti

Archivio, Edilizia e territorio

Tachigrafo e obblighi di formazione a carico delle imprese

19 Gennaio 2017
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Si ritiene utile fornire alcuni chiarimenti sui contenuti del recente Decreto del Direttore generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità 12 dicembre 2016 pubblicato sulla GU n. 301 del 27 dicembre 2016 contenente disposizioni sui corsi di formazione sull’utilizzo del cronotachigrafo analogico o digitale.
 
In premessa, è utile ricordare che la normativa vigente prevede che le imprese di trasporto o, comunque, i datori di lavoro siano tenuti a garantire agli autisti, che guidano veicoli muniti di cronotachigrafo, una adeguata formazione nonché a fornire agli stessi istruzioni operative.
 
Il Decreto, che nulla aggiunge rispetto alle suddette previsioni, individua i soggetti autorizzati ad erogare i corsi di formazione suddetti e gli argomenti oggetto del programma formativo. La durata dei corsi è stabilita in un minimo di 8 con la previsione del rilascio di un attestato finale, redatto in triplice copia (uno per il soggetto erogatore, uno per il partecipante e uno per l’impresa di autotrasporto) con validità quinquennale il quale rappresenta “documento idoneo a dimostrare l’assolvimento dell’onere formativo” previsto dalla normativa vigente. Decorsi i cinque anni l’attestato perde di valore.  
 
Pertanto le imprese di trasporto o, nel caso del conto proprio le imprese/datori di lavoro degli addetti a svolgere le funzioni di autista su veicoli per i quali la normativa richiede l’utilizzo del cronotachigrafo al fine di verificare il corretto rispetto dei tempi di guida e risposo, hanno la facoltà (e non l’obbligo) di far svolgere, a proprie spese, ai dipendenti appositi corsi di formazione dai soggetti abilitati (in cioè possesso dei requisiti previsti dal Decreto del 12 dicembre 2016). In tal modo, come recita il decreto, l’onere formativo previsto dal Regolamento (UE) n. 561/2006 co. 2 (“Le imprese di trasporto organizzano l’attività dei conducenti di cui al precedente paragrafo in modo che essi possano rispettare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3821/85 e del capo II del presente regolamento. (…)) e rafforzato dal Regolamento (UE) n. 165/2014 art. 33 co. 1 (“Le imprese di trasporto garantiscono che i propri conducenti ricevano una formazione (…) per quanto riguarda il buon funzionamento dei tachigrafi, che siano digitali o analogici, (…)) si intende pienamente assolto.
 
L’assicurare ai conducenti idonea formazione ha come diretta conseguenza per le imprese/datori di lavoro di poter essere sollevate dalla corresponsabilità in materia di infrazioni commesse dagli autisti legate all’utilizzo del tachigrafo e rispetto dei tempi di guida e riposo previste dall’art. 174 del Codice della Strada.
 
Le imprese potranno di fatto automaticamente dimostrare alle autorità di controllo che le eventuali infrazioni, commesse dai propri autisti sul mancato rispetto delle norme relative ai tempi di guida e di riposo e al funzionamento del tachigrafo, non potranno essere anche a loro attribuite poiché hanno fornito ai propri dipendenti gli strumenti di conoscenza e la formazione necessaria; quindi, la responsabilità sarà ascrivibile al solo dipendente.
 
E’ quindi rimessa alla scelta dell’impresa la decisone se far frequentare o meno ai propri autisti i corsi di formazione suddetti. Si ribadisce che la mancata frequentazione in sé non è assolutamente sanzionata.
 
Per quanto riguarda le istruzioni operative che devono, oltre alla formazione, essere garantite agli autisti nella genericità delle norme regolamentari, il Decreto precisa solamente che l’impresa che ha assolto tale onere rilascia un foglio al proprio dipendente che questi controfirma e che costituisce documento idoneo a provare tale adempimento per la durata di un anno. Peraltro il Decreto prevede che l’impresa, che ha anche l’onere di svolgere verifiche periodiche sull’attività dei conducenti ogni 90 giorni, possa all’esito di tale controlli rilasciare un resoconto scritto, controfirmato anche in questo caso dal conducente, che va conservato per almeno un anno. Si tratta quindi di documenti ai quali viene attribuite efficacia probante ai fini di eventuali controlli non solo su strada ma anche presso i locali dell’impresa.
 
In conclusione, si conferma, come detto in precedenti note, che né il Regolamento n. 165/2014 né il recente Decreto Direttoriale hanno introdotto nuovi obblighi formativi. Gli stessi, infatti, sussistono già da tempo in forza della precedente normativa comunitaria (Regolamento 561/2006) e di quella italiana di recepimento (art. 2 DM 31/3/2006 oltre alle previsioni del Codice della strada). La novità di maggior rilievo, che ha, tuttavia, una connotazione positiva, è rappresentata dalla previsione di cui al comma 3 dell’art. 33 del Regolamento (UE) n. 165/2014 ai sensi del quale le imprese, fornendo la prova di aver adempiuto agli obblighi di formazione e informazione non potranno essere ritenute anch’esse responsabili. La responsabilità sarà, quindi, ascrivibile al solo dipendente per il mancato rispetto delle istruzioni e della formazione ricevute.
 
 
Allegato: Decreto direttoriale 12 dicembre 2016

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