SENATO DELLA REPUBBLICA
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– Decreto legge n. 237del 23 dicembre 2016 recante “Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio” (DDL 2629/S).
L’Aula ha licenziato, in prima lettura, il provvedimento in oggetto con la votazione di fiducia su un maxiemendamento del Governo che riproduce il testo approvato dalla Commissione Finanze.
Il provvedimento, in particolare, disciplina la procedura per la concessione della garanzia dello Stato sulle passività di banche aventi sede legale in Italia.
Il decreto legge, che scade il 21 febbraio prossimo, nella settimana di riferimento è stato approvato dalla Commissione Finanze (vedi dopo) e passa ora alla lettura della Camera dei Deputati.
– DDL su “Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile” (DDL 2068/S).
L’Aula ha licenziato, in seconda lettura, il provvedimento in oggetto senza modifiche al testo approvato dalle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Territorio ed Ambiente (al riguardo si veda la notizia “In Evidenza” del 7 febbraio 2017).
Il provvedimento delega il Governo ad adottare – entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge – uno o più decreti legislativi di ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile, nel rispetto dei principi specificatamente indicati.
Il provvedimento torna ora alla terza lettura della Camera dei Deputati.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– Decreto legge n. 237del 23 dicembre 2016 recante “Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio” (DDL 2629/S).
La Commissione Finanze ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto con modifiche al testo del Governo.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 7, comma 5
In relazione alle norme che disciplinano la procedura di ammissione alla garanzia dello tato per le banche interessate, viene disposto che non è in ogni caso richiesta la presentazione del piano di ristrutturazione quando le passività garantite sono rimborsate entro due mesi dalla concessione della garanzia.
Emendamento 7.100 del Governo
Art. 8, comma aggiuntivo
Viene precisato che le somme corrisposte dal Tesoro agli istituti di credito per onorare la garanzia prevista dal testo sono vincolate per destinazionee non aggredibili da altri creditori della banca a diverso titolo.
Emendamento 8.3 (testo corretto) a firma di parlamentari
Art. 9, comma 1
Viene previsto che il Ministero dell’Economia presenti una relazione trimestrale sul funzionamento del regime, con informazioni riguardo ciascuna emissione di strumenti garantiti, oltre che alla Commissione europea, anche alle Camere.
Emendamento 9.1000 del Relatore
Articolo aggiuntivo
Viene previsto che il Ministro dell’Economia trasmette alle Camere una relazione semestrale relativa alle istanze presentate e agli interventi effettuati. Nella relazione sono indicate, con riferimento agli interventi effettuati nel semestre, le informazioni attinenti al profilo di rischio e al merito di credito, riferite alla data nella quale sono stati concessi i finanziamenti, dei soggetti nei cui confronti l’emittente vanta crediti, classificati in sofferenza, per un ammontare pari o superiore all’1 per cento del patrimonio netto;
Emendamento 23.0.1000 del Relatore e subemendamento 23.0.1000/11 a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Viene prorogato al 31 maggio 2017 il termine per la presentazione dell’istanza di erogazione dell’indennizzo forfetario per gli investitori in banche in liquidazione (di cui all’art.9 del DL 59/2016, convertito dalla L. 119/2016).
Identici emendamenti 26.0.43 (testo 2) e 26.0.44 (testo 2) a firma di parlamentari
Il decreto legge nella settimana di riferimento è stato licenziato dall’Aula.
PARERI SU ATTI DEL GOVERNO
– Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri e modalità di attuazione dell’articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso a indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo delle Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano (Atto n.385).
La Commissione Bilancio ha espresso al Governo un parere favorevole con condizioni e osservazioni, sul provvedimento in oggetto.
Il decreto è finalizzato a dare attuazione all’art.10 della L. 243/2012 che prevede che il ricorso all’indebitamento da parte degli enti territoriali sia consentito solo per finanziare spese di investimenti e che le operazioni di investimento realizzate attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti siano effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, che garantiscano per l’anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all’art. 9 comma 1 della L243/2012, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione.
Il provvedimento tornerà, ora, in Consiglio dei Ministri, per l’approvazione definitiva.