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Pubblicato sul sito dell’Anpal il decreto direttoriale che istituisce l’“Incentivo Occupazione Giovani” per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2017

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Incentivo Occupazione Giovani – Decreto direttoriale n. 394/2016

2 Febbraio 2017
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Sul sito dell’Anpal è stato pubblicato l’allegato decreto direttoriale n. 394/16 con il quale è istituito il beneficio denominato “Incentivo Occupazione Giovani”, gestito a cura dell’INPS, inerente i soggetti iscritti al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”.

 

L’incentivo è riconosciuto, nel limite complessivo di 200 milioni di euro, con esclusione della Provincia Autonoma di Bolzano, in favore dei datori di lavoro privati che impieghino giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, disoccupati e non inseriti in un percorso di studio o formazione, e che abbiano assolto al diritto-dovere all’istruzione e formazione se minorenni, per le assunzioni, anche a tempo parziale, effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017:

 

a) a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
b) con contratto di apprendistato professionalizzante;
c) a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, di durata iniziale pari o superiore a 6 mesi.

 

L’importo dell’incentivo è pari:

  • nei casi di cui alle lettere a) e b), alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 8.060 euro annui per giovane assunto;
  • nel caso di cui alla lettera c), al 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 4.030 euro annui per giovane assunto.

 

In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.

 

L’incentivo, ai sensi del D.D. n. 454/16, parimenti allegato, che rettifica il comma 4 dell’art. 3 del decreto in esame, è escluso per il lavoro domestico, accessorio e intermittente.

 

L’incentivo, non cumulabile con altri incentivi di natura economica o contributiva, deve essere fruito entro il 28 febbraio 2019, nei limiti del regime “de minimis” (Regolamento UE n. 1407/13).

 

L’incentivo può essere fruito oltre i limiti di tale regime solo qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti rispetto alla media dei dodici mesi precedenti. Tale requisito non è richiesto per i casi in cui il posto o i posti occupati siano resi vacanti in seguito a:

  

  • dimissioni volontarie;
  • invalidità`;
  • pensionamento per raggiunti limiti d’età`;
  • riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.

 

In aggiunta al suddetto requisito dell’incremento occupazionale netto, per i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni di età, l’incentivo può essere fruito solo quando ricorra anche una delle seguenti condizioni:

 

  • il giovane sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • il giovane non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
  • il giovane abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbiano ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  • il giovane sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che superi almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%.

 

I datori di lavoro interessati devono inoltrare un’istanza preliminare di ammissione all’INPS esclusivamente in via telematica, indicando i dati relativi all’assunzione effettuata o che intendono effettuare, secondo le future modalità individuate dall’INPS.

 

Entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell’INPS, il datore di lavoro deve, se ancora non lo ha fatto, effettuare l’assunzione.

 

A pena di decadenza, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell’Istituto, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

 

Il beneficio, erogato mediante conguaglio nelle denunce contributive, è autorizzato secondo l’ordine cronologico delle domande, oppure, per le assunzioni effettuate prima della disponibilità del modulo telematico, secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.

 

 

 

27263-Decreto Direttoriale 454_16.pdfApri

27263-Decreto Direttoriale 394_16.pdfApri
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