L’Aula della Camera ha licenziato, in prima lettura, il decreto legge recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” (DDL 4310/C, Relatori On. Emanuele Fiano, On Alessia Morani entrambi del gruppo PD) con modifiche al testo iniziale.
Il provvedimento disciplina, in particolare, le modalità e gli strumenti di coordinamento tra le funzioni dello Stato, delle Regioni, delle province autonome e degli enti locali in materia di politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata. Al riguardo, nel testo vengono date, tra l’altro le definizioni di “sicurezza urbana”, quale bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione anche urbanistica sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti più degradati, e di “sicurezza integrata” quale insieme degli interventi assicurati da Stato, Regioni, provincie autonome ed enti locali, nonché soggetti istituzionali al fine di concorrere, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all’attuazione di un sistema unitario integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali.
Tra le modifiche approvate si segnala in particolare:
– viene specificato che concorrono alla promozione della sicurezza integrata, anche gli interventi per la riqualificazione urbana e per la sicurezza nelle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia finanziati con il Fondo di cui all’art. 1, comma 140, della L 232/2016;
– viene introdotta la precisazione che per sicurezza urbana, si intende il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione “anche urbanistica”;
– viene modificata la disposizione relativa ai patti per l’attuazione della sicurezza urbana al fine di includere tra gli obiettivi da essi perseguiti, non solo la prevenzione ma anche il contrasto a fenomeni di criminalità diffusa precisando che a tal fine possono essere coinvolte mediante appositi accordi, le reti territoriali di volontari per la tutela e salvaguardia dell’arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini, nonché attraverso l’istallazione di sistemi di video sorveglianza. Viene, inoltre, stabilito che i patti previsti dalla norma sono sottoscritti tra il prefetto e il sindaco, prevedendo anche la consultazione con le associazioni di categoria interessate comparativamente più rappresentative. È stato poi precisato che ai fini dell’installazione di tali sistemi di videosorveglianza da parte dei comuni, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l’anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero;
– viene previsto, sempre in tema di sistemi di videosorveglianza tecnologicamente avanzati, che gli accordi di promozione della sicurezza integrata e i patti per la sicurezza urbana previsti dal testo, possono riguardare progetti proposti da enti gestori di edilizia residenziale ovvero da amministratori di condomìni, da imprese, anche individuali, dotate di almeno dieci impianti, da associazioni di categoria o comitati all’uopo costituiti fra imprese, professionisti o residenti. Viene, inoltre, stabilito che a decorrere dal 2018 i Comuni possono deliberare detrazioni IMU e TASI in favore di soggetti che assumono a proprio carico quote di oneri di investimento manutenzione e di gestione dei suddetti sistemi;
– riguardo all’adozione da parte del Sindaco delle ordinanze di cui all’art. 50 del Dlgs 267/2000, viene specificato che esse possono essere emanate per interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado non solo del territorio, ma anche dell’ambiente e del patrimonio culturale;
– nell’ambito delle misure a tutela del decoro di particolari luoghi, viene introdotta una precisazione volta a fare salvi i poteri delle autorità di settore con competenze a tutela di specifiche aree del territorio;
– con riguardo alle disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili, sono state introdotte alcune specificazioni per fare salva, nell’impiego della forza pubblica per l’esecuzione dei necessari interventi, la tutela dei nuclei familiari in situazione di disagio economico e sociale, e per integrare l’art. 5 del DL 47/2014 (Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dalla L 80/2014, al fine di stabilire che il sindaco, in presenza di persone minorenni o meritevoli di tutela, può dare disposizioni in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 1-bis in tema di occupazione abusiva di immobili, a tutela delle condizioni igienico-sanitarie.
Il testo, che scade il 21 aprile, passa ora all’esame del Senato.