CAMERA DEI DEPUTATI
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DEFINITIVAMENTE
– DDL su “Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile” (DDL 2607-B/C).
L’Aula ha licenziato, in terza lettura, il disegno di legge in oggetto nel testo trasmesso dalla Commissione Ambiente (al riguardo si veda la notizia “In Evidenza” dell’8 marzo 2017).
Il provvedimento delega il Governo ad adottare – entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge – uno o più decreti legislativi di ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile, nel rispetto dei principi specificatamente indicati.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– DDL su “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” (DDL 4135/C).
L’Aula ha licenziato, in seconda lettura, il provvedimento in oggetto con alcune modifiche al testo approvato dalla Commissione Lavoro (si veda al riguardo la notizia su “In Evidenza” del 10 marzo 2017).
Il provvedimento in oggetto è composto da due “Capi”, il primo relativo alle misure di sostegno in favore del lavoro autonomo e l’altro sulle misure per favorire l’articolazione flessibile (c.d. “lavoro agile”) della prestazione di lavoro subordinato in relazione al tempo e al luogo di svolgimento. Le norme del Capo I si applicano ai rapporti di lavoro autonomo, di cui all’articolo 2222 c.c. Viene, in particolare, disciplinato l’accesso agli appalti pubblici in ordine al quale le amministrazioni pubbliche, in qualità di stazioni appaltanti, promuovono la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici con la precisazione che trattasi di prestazioni di servizi. Il Capo II disciplina il lavoro agile definito come una “modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato”, caratterizzata da: esecuzione della stessa in parte all’interno di locali aziendali ed in parte all’esterno ed entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla disciplina legislativa e dalla contrattazione collettiva; possibilità di impiego di strumenti tecnologici; assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti all’esterno dei locali aziendali.
Il provvedimento torna ora alla lettura del Senato.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– Decreto legge n. 14 del 20 febbraio 2017, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” (DDL 4310/C).
Le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia hanno approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto con modifiche al testo iniziale.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 1
Viene modificata la norma del testo al fine di specificare, tra l’altro che, concorrono alla promozione della sicurezza integrata anche gli interventi per la riqualificazione urbana e per la sicurezza nelle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia finanziati con il fondo di cui all’art. 1, comma 140, della L 232/2016
Emendamento 1.1 (nuova formulazione) a firma di parlamentari
Art. 4
Viene precisato, nelle definizione, che per sicurezza urbana, si intende il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione “anche urbanistica, sociale e culturale”.
Emendamento 4.7 (nuova formulazione) a firma di parlamentari
Art. 5
Viene modificata la norma del testo sulla stipula di patti, tra il prefetto e il sindaco, per l’attuazione della sicurezza urbana – volti a perseguire tra l’altro anche l’obiettivo del decoro urbano – prevedendo anche laconsultazione con le associazioni di categoria interessate comparativamente più rappresentative.
Emendamenti 5.19, 5. 20, 5.7 (nuove formulazioni) a firma di parlamentari
Vienespecificato che, tra gli obiettivi perseguiti attraverso l’adozione dei patti per l’attuazione della sicurezza urbana, rientra anche la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa, attraverso servizi e interventi di prossimità, anche coinvolgendo, mediante appositi accordi, le reti territoriali di volontari per la tutela e la salvaguardia dell’arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini.
Emendamento 5.1 a firma di parlamentari
Art. 8
Viene specificato, tra l’altro, che le ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi dell’art. 50 del DLgs 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), sono adottate in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio ed anche dell’ambiente e del patrimonio culturale.
Emendamento 8.20 a firma di parlamentari
Il provvedimento reca in particolare, le modalità e gli strumenti di coordinamento tra le funzioni dello Stato,delle regioni,delleprovince autonome e degli enti locali in materia di politiche pubbliche per la promozione dellasicurezza integrata. Al riguardo, nel testo viene definita la sicurezza urbana, quale bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero dellearee o dei siti più degradati.
Il decreto legge, che scade il 21 aprile prossimo, passa ora all’esame dell’Aula.