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Una nuova nota di chiarimento sulla formazione obbligatoria in materia di tachigrafo arriva dal ministero dell’Interno che sottolinea come, oltre a formare, istruire e controllare è necessario che l’impresa sappia organizzare bene l’attività dei conducenti

Archivio, Edilizia e territorio

Tachigrafo e obblighi di formazione a carico delle imprese: ulteriori precisazioni

12 Aprile 2017
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Con la Circolare del 24 marzo 2017 (prot. n. 300/A/2438/17/111/20/3) il ministero dell’Interno (Direzione centrale per la polizia stradale), facendo seguito alla Nota del 13 febbraio 2017 (prot. n. 2720) del ministero delle Infrastrutture e trasporti (vedi news Ance del 21 marzo 2017), ha diramato ulteriori chiarimenti per una corretta interpretazione delle disposizioni del Decreto del Direttore generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità n. 215 del 12 dicembre 2016 contenente disposizioni sui corsi di formazione sull’utilizzo del cronotachigrafo analogico o digitale.
 
La Circolare ribadisce come gli adempimenti in materia di formazione e controllo gravanti sulle imprese di trasporto o datori di lavoro di conducenti che utilizzano veicoli sottoposti alle prescrizioni comunitarie sul rispetto dei tempi di guida e riposo possano, in via facoltativa, essere assolti ai sensi di quanto previsto e disciplinato dal Decreto del 12 dicembre 2016. L’adempimento degli obblighi formativi, secondo le modalità individuate nel suddetto Decreto, può essere valutato dalle autorità di controllo (polizia stradale, prefetto, giudice, di pace, giudice penale) quale esimente della responsabilità delle imprese stesse ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 174 comma 14 del Codice della Strada. Quella prevista dall’art. 174 comma 14 è una forma di responsabilità propria e diretta dell’impresa che sussiste (molto genericamente) tutte le volte in cui, precisa la Circolare dell’Interno, l’organizzazione dell’attività dei conducenti non sia avvenuta in conformità alle disposizioni del Regolamento comunitario n. 3821/1985 e del capo II del Regolamento comunitario n. 561/2006 e/o per non aver fornito agli stessi la necessaria formazione, adeguate istruzioni sul funzionamento dei tachigrafi ed avere omesso di effettuare i controlli periodici sul loro utilizzo.
 
La responsabilità delle imprese potrà essere del tutto esclusa non solo per aver correttamente formato, istruito e controllato i propri autisti (alla stregua, in forma volontaria e facoltativa, di quanto previsto dal Decreto 215/2016) ma anche se, oltre a tali oneri, l’impresa sappia dimostrare di aver organizzato l’attività dei conducenti in modo che essi possano rispettare le disposizioni dei predetti regolamenti comunitari.
 
La Circolare, in sostanza, ribadisce (come aveva già fatto la Nota del MIT) che i corsi di formazione e quant’altro disciplinato dal Decreto 215/2016 non ha carattere obbligatorio, ma può (quindi potenzialmente e non automaticamente) costituire una esimente della responsabilità che le autorità preposte al controllo ovvero quelle adite in sede di ricorso valuteranno a propria discrezionalità. Ciò, sembrerebbe rendere di fatto obbligatorie le modalità standardizzate nel Decreto quasi a voler evidenziare che soluzioni difformi potrebbero quasi sicuramente non avere la stessa efficacia esimente.
 
Peraltro si sottolinea che la Circolare del ministero dell’Interno ha in più specificato con una formula non lineare che, in ogni caso, la regola generale da soddisfare è quella per cui le imprese/datori di lavoro debbano organizzare l’attività dei propri conducenti in modo che gli stessi osservino le disposizioni sui tempi di guida e corretto uso del tachigrafo.
 
Da ultimo la Circolare fa presente che, nel caso di controlli su strada, l’organo accertatore non contesterà all’impresa la violazione dell’art. 174, comma 14, del CDS qualora venga data prova – all’atto del controllo e comunque prima della redazione del verbale – dell’adempimento degli oneri suddetti con i documenti previsti dal Decreto 215/2016, sempreché si tratti di infrazioni lievi (definite come infrazioni minori nell’allegato III del Regolamento (UE) 2016/403) che non presuppongono evidenti carenze organizzative.
 
In caso contrario?  Al manifestarsi delle altre fattispecie, invece, verrà contestata la violazione dell’art. 174, comma 14, rimettendo la valutazione in ordine alla responsabilità dell’impresa, in sede di eventuale ricorso, al Prefetto o al Giudice di Pace. Questi ultimi potranno, secondo la Circolare, esprimere parere favorevole all’accoglimento qualora si dia prova non solo dell’adempimento degli oneri di formazione, istruzione e controllo, ma anche del fatto che l’infrazione non è imputabile a insufficienze organizzative dell’attività dei conducenti da parte della stessa impresa. A tal fine rileverà positivamente anche la produzione, nei casi previsti dal decreto legislativo 286/2005, di un contratto di trasporto in forma scritta o di istruzioni scritte compatibili con le norme in esame.
 
 
Allegati:
–        Circolare Interno del 24/3/2017
–        Tabella infrazioni minori
–        Decreto direttoriale 12 dicembre 2016
–        Nota MIT prot. 2720 del 13/2/2017

28208-Nota MIT prot 2720 13-02-2017.pdfApri

28208-Decreto direttoriale 12-12-2016.pdfApri

28208-Tabella infrazioni minori.pdfApri

28208-Circolare Ministero Interno 24-03-2017.pdfApri
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