Con l’allegato messaggio n. 1856 del 3 maggio 2017, l’Inps ha fornito le linee guida per una corretta attività istruttoria da parte delle Sedi Inps in merito alle istanze di cassa integrazione salariale ordinaria.
Il suddetto messaggio ha recepito alcune delle indicazioni contenute nella delibera n. 5/17 del CIV dell’Inps, nonché di quelle contenute nella nota ministeriale n. 6328/17, che ha fatto seguito alle richieste avanzate, con lettera congiunta, dalle parti sociali dell’edilizia lo scorso 1° febbraio (cfr. comunicazione Ance del 13 aprile scorso).
Tra le principali novità, assume rilievo, anche a fronte della specifica istanza presentata dall’Ance, l’indicazione che ripristina l’onere di acquisizione dei bollettini meteo in capo all’Istituto previdenziale.
A tal riguardo, però, resta confermato l’onere per le imprese di autocertificare, nella relazione tecnica, l’avversità atmosferica in relazione alla quale viene inoltrata l’istanza di concessione della Cigo.
Un’ulteriore indicazione ha interessato il c.d. supplemento istruttorio per la corretta gestione delle istanze Cigo. In particolare, l’Istituto ha chiarito che, nelle ipotesi in cui la sede competente ritenga di dover rigettare la domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale ordinaria per carenza di elementi valutativi, dovrà essere attivata la procedura di cui all’art. 11, comma 2, del DM 95442.
Tale procedura dovrà consentire alle aziende di sanare le carenze documentali dell’istanza o della relazione tecnica. Un eventuale provvedimento di reiezione dovrà peraltro contenere, tra le motivazioni, l’indicazione dell’avvenuta attivazione della predetta ulteriore fase istruttoria e gli esiti della stessa.
In relazione al criterio adottato sul concetto di ripresa dell’attività aziendale che, come noto, deve essere valutata “a priori”, l’Inps ha chiarito che l’avvenuta ripresa dell’attività, nei casi in cui intervenga nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda e l’adozione del provvedimento decisorio, sana, di fatto, anche l’eventuale carenza nell’istanza di elementi probatori a sostegno della “fondata previsione di ripresa dell’attività produttiva”.
Rispetto alle istanze di Cigo con causale mancanza di lavoro o commesse, ai fini della previsione di ripresa dell’attività costituiscono elementi di valutazione non solo l’avvenuto conseguimento di nuovi ordinativi/commesse ma anche, a titolo esemplificativo,” i precedenti della azienda nel ricorso alla Cig, la situazione del mercato nella quale opera, il numero dei lavoratori posti in CIG rispetto all’organico complessivo, la durata delle richieste di Cig, la solidità sul piano finanziario, le iniziative volte a ricercare ulteriori occasioni di business”.
Al fine di garantire l’omogeneità delle istruttorie, la nota in parola ha fornito, altresì, indicazioni in merito ad alcune fattispecie riconducibili alla causale eventi meteo, anch’esso oggetto di specifica istanza dell’Ance.
Relativamente al gelo, in particolare, le sedi Inps dovranno esaminare l’ampiezza dell’escursione termica riferita all’intera giornata. Nel settore edile, l’autorizzazione al trattamento potrà essere anche solo per le ore in cui si registrano le temperature più basse. Sarà possibile riconoscere l’intera giornata di Cigo nei casi in cui le lavorazioni in atto nel cantiere non possano essere effettuate se non in presenza di temperature superiori a zero gradi e i bollettini meteo abbiano registrato una temperatura pari o inferiore a 0° sino alle ore 10 del mattino della giornata interessata.
In relazione alle temperature eccezionalmente elevate, ossia superiori a 35°, potranno dare titolo alla Cigo le cosiddette temperature percepite, anch’esse ricavabili dai bollettini meteo.
28495-Messaggio Inps n. 1856 del 03-05-2017.pdfApri