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Le nuove regole in tema di compensazione, introdotte dal DL 50/2017, si applicano a partire dal 24 aprile 2017 - La R.M. 57/E/2017 dell'AdE

Archivio, Fiscalità e incentivi

Visto di conformità e compensazioni – I chiarimenti dell’AdE nella R.M. 57/E

5 Maggio 2017
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A partire dal 24 aprile 2017 le dichiarazioni presentate per accedere alla compensazione di crediti tributari superiori a 5.000 euro devono essere corredate dal visto di conformità.
 
Questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate, nella R.M. 57/E del 4 maggio 2017, che fa il punto sulle nuove regole, in tema di compensazione, introdotte dal DL 50/2017 (cd. “Manovra correttiva”)[1].
 
Come noto, l’art. 3 di tale decreto, ha ridotto il limite dei crediti fiscali oltre il quale è necessario apporre il visto di conformità, da parte dei professionisti abilitati, al fine di accedere alla compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997.
 
In particolare, in tema di compensazione dei crediti tributari, viene previsto che, sia ai fini delle imposte dirette che dell’IVA[2], le relative dichiarazioni devono essere fornite  del visto di conformità in presenza di crediti di importo superiore a 5.000 euro (rispetto all’originale limite fissato a 15.000 euro) .
 
In sostanza, si abbassa da 15.000 a 5.000 euro il limite oltre il quale è posto l’obbligo del citato visto, che, se mancante o apposto da soggetti non abilitati, comporta il recupero del credito utilizzato, mediante atto di contestazione, con applicazione delle sanzioni e dei relativi interessi[3].
 
A tal riguardo, l’Agenzia delle Entrate, nella R.M. 57/E/2017, ha chiarito che le nuove regole si applicano per tutte le dichiarazioni presentate a partire dal 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del D.L. 50/2017).
 
Inoltre, aggiunge l’Agenzia, alle dichiarazioni già presentate entro il 23 aprile scorso, continueranno ad applicarsi i limiti, meno stringenti, previsti dalla previgente disciplina.
 
In sostanza, i modelli F24 presentati successivamente al 24 aprile, ma che utilizzano in compensazione crediti emergenti da dichiarazioni già trasmesse (per importi fino a 15.000 euro), non potranno essere scartate.
 
Diversamente, per le dichiarazioni non ancora presentate alla data del 24 aprile 2017 (ad esempio Modello IVA 2017)[4], è necessario apporre il visto di conformità qualora il contribuente voglia compensare crediti superiori a 5.000 euro.

Infine, si ricorda che il medesimo art. 3 del DL 50/2017, ha previsto, altresì, per i soggetti titolari di partita IVA, qualsiasi sia l’importo da compensare, l’obbligo di presentare i modelli F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate[5].

 


[1]Cfr. ANCE “Decreto Legge 50/2017 (cd. “Manovra correttiva”) – Misure fiscali”- ID n. 28348 del 27 aprile 2017.
[2] Cfr. rispettivamente art. 1, co. 574, della legge 147/2013 (visto di conformità ai fini delle imposte dirette) ed art.10, co. 1, lett.a), del D.L. 78/2009 convertito, con modificazioni, nella legge 102/2009 (visto di conformità ai fini dell’IVA).
[3] Atto di contestazione disciplinato ai sensi dell’art. 1, co. 421, della legge 311/2004.
[4]Come noto, fino al 29 maggio 2017 è possibile presentare il Modello IVA 2017, ovvero entro 90 giorni dal termine di ordinaria presentazione (28 febbraio 2017).
[5] Tale disposizione ha modificato l’art. 37, co. 49-bis, del DL 223/2006.

28454-R.M. 57-E del 4 maggio 2017.pdfApri
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