Fornite dall’Inps e istruzioni in merito agli incentivi per l’assunzione di lavoratori in apprendistato di primo livello.
L’Inps, con l’allegato messaggio n. 2499/17, ha fornito indicazioni in merito agli incentivi in caso di assunzione di lavoratori in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (ex art. 43, d.lgs. n. 81/15).
L‘Istituto rammenta innanzitutto che, ai sensi dell’art. 1, comma 240, lettera b), della legge n. 232/16, gli incentivi per le assunzioni con tale tipologia contrattuale, introdotti in via sperimentale dall’art. 32 del d.lgs. n. 150/15 (in vigore dal 24 settembre 2015), sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2017.
Nel riassumere il regime contributivo applicabile, l’Inps precisa, in particolare, che nelle ipotesi di trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in contratto professionalizzante (art. 43, comma 9, del d.lgs. n. 81/2015), i benefici di cui al predetto art. 32 si applicano limitatamente ai periodi di lavoro svolti antecedentemente alla trasformazione.
Viene inoltre evidenziato che l’art. 22, comma 1, della legge n. 183/2011, ha riconosciuto, per i contratti di apprendistato stipulati tra il 1 gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2016, “uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell’art. 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto”. Tale sgravio, in quanto regime speciale transitorio, ha trovato applicazione anche con riferimento ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato di primo livello.
Pertanto, per i datori di lavoro che occupino alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove e che abbiano assunto apprendisti di primo livello nel periodo compreso tra il 24 settembre 2015 ed il 31 dicembre 2016, vi è stata la sovrapposizione di due diversi regimi contributivi speciali, in quanto la disciplina dei benefici di cui al citato art. 32, applicabile a tutte le aziende indipendentemente dal numero di addetti, non ha abrogato né derogato le disposizioni relative allo sgravio triennale. Tali regimi contributivi sono, pertanto, alternativi.
Da ciò deriva che il datore di lavoro, in possesso di tutti i necessari requisiti, ha legittimamente beneficiato dello sgravio triennale di cui alla legge n. 183/2011; qualora, però, la durata del contratto di apprendistato sia superiore alla durata triennale dello sgravio in discorso, il datore di lavoro non potrà fruire dei benefici ex art. 32 del d.lgs. 150/2015 per il periodo residuo.
I datori di lavoro, in relazione ai periodi a partire da luglio 2017, sono tenuti ad inviare i flussi UniEmens riferiti ai lavoratori in questione utilizzando i nuovi codici riportati nel messaggio e istituiti a tal fine. La variazione dei precedenti flussi UniEmens, per i rapporti attivati a far tempo dal 24 settembre 2015, in vigenza dei benefici ex art. 32, comma 1, d. lgs. n. 150/2015, sarà effettuata direttamente dall’Istituto.
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