Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 10 luglio 2017, n. 38,ha, tra l’altro, approvato i seguenti provvedimenti:
– un decreto legislativo, in esame definitivo, che completa la riforma organica della magistratura onoraria, prevedendo ulteriori disposizioni sui giudici di pace, nonché una disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari già in servizio e ai procedimenti già assegnati.
In particolare, si prevede che i giudici onorari di pace esercitino, presso l’ufficio del giudice di pace, la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile, nel rispetto delle disposizioni dei codici di procedura civile e penale e delle leggi speciali.
Inoltre, i giudici onorari di pace sono assegnati alla struttura organizzativa denominata “ufficio per il processo”, costituita presso il tribunale del circondario nel cui territorio ha sede l’ufficio del giudice di pace cui sono assegnati. A questi si può delegare, nel settore civile, oltre che il compimento di atti istruttori civili di non particolare complessità, anche la pronuncia dei provvedimenti che definiscono i seguenti procedimenti:
· procedimenti di volontaria giurisdizione, in materie diverse dalla famiglia, inclusi gli affari di competenza del giudice tutelare;
· procedimenti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria;
· procedimenti di impugnazione o di opposizione avverso provvedimenti amministrativi;
· cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 50.000, nonché relative al pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro non eccedenti il medesimo valore;
· cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, purché il valore della controversia non superi euro 100.000;
· procedimenti di espropriazione presso terzi, purché il valore del credito pignorato non superi euro 50.000.
Si prevede poi un significativo ampliamento della competenza del giudice di pace attraendovi un insieme di cause e di procedimenti civili attualmente di competenza del tribunale, ritenuti di minore complessità. Tale spostamento di competenza opererà, per espressa previsione normativa, a decorrere dal 2021, cioè da quando i nuovi giudici onorari immessi secondo le disposizioni del presente decreto avranno terminato la fase formativa, comprendente il tirocinio e il primo biennio all’interno dell’ufficio per il processo.
Sul modello dell’ufficio per il processo in ogni procura della Repubblica presso i tribunali ordinari, è istituito l’ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica, che si avvale, secondo le determinazioni organizzative del Procuratore della Repubblica, dei vice procuratori onorari, del personale di segreteria, di coloro che svolgono lo stage o la formazione professionale presso gli uffici giudiziari.
– due regolamenti, da adottarsi mediante altrettanti decreti del Presidente della Repubblica, che modificano alcune norme di attuazione del Codice della strada:
– DPR che modifica l’appendice XI del regolamento di esecuzione del Codice della strada per la fissazione della sigla di individuazione della provincia del Sud Sardegna, istituita con legge della Regione autonoma della Sardegna 4 febbraio 2016, n. 2;
– DPR che modifica l’articolo 332 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente le competenze dei funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di esami di idoneità.
– il “Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e dell’integrazione delle persone con disabilità”, in esame preliminare, predisposto dall’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. Il Programma, che dovrà essere adottato con apposito decreto del Presidente della Repubblica, verrà ora inviato alla Conferenza unificata per l’acquisizione del parere prescritto.
Il Consiglio, inoltre, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 21 al 23 gennaio 2017 nel territorio della Provincia di Ragusa e del Comune di Marineo in provincia di Palermo.
Il Consiglio ha, infine, esaminato alcune leggi regionali nell’ambito delle quali ha, tra l’altro, deliberato la non impugnativa delle seguenti:
Legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 12 del 09/05/2017, recante “Norme in materia di cultura, sport e solidarietà”;
Legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 14 del 09/05/2017, recante “Manutenzione dei settori manifatturiero e terziario”;
Legge della Regione Calabria n. 18 del 18/05/2017, recante “Disposizioni per l’organizzazione del servizio idrico integrato”;
Legge della Regione Puglia n. 11 del 18/05/2017, recante “Regolamento edilizio-tipo”.