Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 28 luglio 2017, n. 40, ha comunicato i dati aggiornati sullo stato di attuazione del programma dal 28 giugno scorso, in cui sono stati adottati 28 provvedimenti attuativi, di cui 5 dell’attuale Governo e 23 riferiti all’Esecutivo precedente.
Il Consiglio ha, tra l’altro, approvato i seguenti provvedimenti:
– in esame preliminare, un decreto legislativo in attuazione della Dir.(UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, ai sensi dell’articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170.
Il provvedimento riguarda in particolare gli impianti con potenza termica nominale compresa tra 1 e 50 MW, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato, e in via principale detta norme unificate per il controllo delle emissioni di particolari tipi di inquinanti (biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri), attraverso l’aggiornamento dei valori limite di emissione. Inoltre, come prescritto dalla direttiva, sempre al fine di controllare le emissioni, il testo:
· razionalizza e semplifica le procedure autorizzative per l’esercizio delle attività normate, estendendo la possibilità di ricorrere alle autorizzazioni generali in luogo di quelle ordinarie;
· assicura la certezza e l’efficacia del sistema dei controlli;
· aggiorna il sistema delle sanzioni, in modo da assicurarne l’efficacia e la proporzionalità.
– in esame definitivo, un decreto legislativo in attuazione della Dir. 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, così come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016; e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) 648/2012, così come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016.
La direttiva e il regolamento modificano la precedente disciplina, includendo settori in precedenza non regolamentati e impostando un sistema più completo di vigilanza e di applicazione delle regole, con lo scopo di normare un mercato sempre più vario e complesso, caratterizzato dall’incremento delle tipologie di strumenti finanziari e dalla diffusione dei sistemi di trading ad alta frequenza, attraverso i quali ha luogo una quota rilevante delle transazioni sui mercati telematici. L’obiettivo è lo sviluppo di un mercato unico dei servizi finanziari in Europa, nel quale siano assicurate la trasparenza e la protezione degli investitori, in modo che i risparmiatori e le imprese di investimento possano operare a livello transfrontaliero (cosiddetto “passaporto unico”) con maggiore semplicità e a condizioni identiche in tutti gli Stati dell’Unione. I principali soggetti interessati dalle nuove disposizioni sono le società di investimento mobiliare (SIM), le banche che prestano servizi di investimento, le società di gestione del risparmio (SGR) che prestano servizi di investimento, i gestori di mercati regolamentati, gli operatori nel settore dell’energia e delle materie prime (energy e commodity player).
Il testo approvato in via definitiva tiene conto di alcune osservazioni delle Commissioni parlamentari, in accoglimento delle quali sono state, tra l’altro, inserite alcune disposizioni di coordinamento normativo e meglio calibrate altre, anche in relazione alla disciplina transitoria, in tema di imprese di investimento di paesi terzi.
Si ampliano, in particolare, gli obblighi di comunicazione alla clientela su costi e oneri connessi ai servizi di investimento o accessori che devono includere anche il costo della consulenza (se rilevante), il costo dello strumento finanziario raccomandato o venduto al cliente e le modalità con cui il cliente può remunerare il servizio d’investimento ricevuto. Inoltre, le informazioni circa tutte le voci di costo devono essere presentate in forma aggregata, per consentire al cliente di conoscere il costo complessivo ed il suo impatto sul rendimento atteso dall’investimento.
Nuove norme sono previste anche in tema di consulenza finanziaria, con l’introduzione della consulenza “indipendente” e con alcune specifiche previsioni che devono essere osservate dalle imprese di investimento.
Il recepimento della direttiva MiFID II ha, infine, costituito l’occasione per definire una disciplina unitaria nell’ambito del sistema finanziario riguardo all’istituto della segnalazione delle violazioni (c.d. whistleblowing).
– un decreto legislativo che introduce norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di contratti pubblici.
In particolare, il testo prevede che le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinino con legge provinciale le procedure di aggiudicazione e i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nel rispetto della normativa dell’Unione europea e delle norme legislative fondamentali di riforma economico-sociale. È previsto, inoltre, che in ambito provinciale si possano attuare misure che agevolino la partecipazione delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici, in quanto importanti fonti di competenze imprenditoriali, d’innovazione e di occupazione.
Hanno partecipato all’esame della questione il Presidente della Regione Trentino Alto Adige, Arno Kompatscher, e il Presidente della Provincia autonoma di Trento, Ugo Rossi, appositamente invitati.
Il Consiglio ha, inoltre, esaminato alcune leggi regionali, nell’ambito delle quali ha, tra l’altro, deliberato di impugnare le seguenti:
Legge della Regione Lombardia n. 15 del 26/05/2017, “Legge di semplificazione 2017”, in quanto una norma riguardante l’addestramento dei cani da caccia viola dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza legislativa in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema;
Legge della Regione Liguria n. 13 del 06/06/2017, recante “Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l’assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell’edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all’edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)) e alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell’intervento regionale nel settore abitativo)”, in quanto una norma riguardante i requisiti per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica contrasta con la normativa europea e viola l’art. 117, primo comma, della Costituzione;
e, di non impugnare, le seguenti:
Legge della Regione Emilia Romagna n. 10 del 05/06/2017, recante “Interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema regionale della ciclabilità”;
Legge della Regione Abruzzo n. 32 del 25/05/2017, recante “Integrazioni e modifiche alla legge regionale 29 novembre 2002, n. 28 (Norme ed indirizzi sull’intermodalità regionale)”;
Legge della Regione Liguria n. 12 del 06/06/2017, recante “Norme in materia di qualità dell’aria e di autorizzazioni ambientali”;
Legge della Regione Toscana n. 25 del 30/05/2017, recante “Disposizioni in materia di conferenza di servizi. Modifiche alle leggi regionali 1/2009, 40/2009 e 10/2010”;
Legge della Regione Veneto n. 14 del 06/06/2017, recante “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”“;
Legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 21 del 09/06/2017, recante “Norme in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità”;
Legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 22 del 09/06/2017, recante “Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria)”;
Legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 19 del 09/06/2017, recante “Modifiche alla legge regionale 5/2016 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)”;
Legge della Regione Umbria n. 6 del 07/06/2017, recante “Ulteriori modificazioni ed integrazioni della L. R. 28/11/2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale)”;
Legge della Regione Marche n. 19 del 06/06/2017, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 “Testo unico in materia di commercio”“;
Legge della Provincia autonoma di Trento n. 3 del 16/06/2017, recante “Modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e di altre disposizioni provinciali in materia di ambiente, energia, lavori pubblici, turismo e caccia”;
Legge della Regione Basilicata n. 13 del 16/06/2017, recante “Bilancio di previsione anno 2017 e pluriennale 2017/2019 dell’Ente di gestione del Parco archeologico storico naturale delle chiese rupestri del materano”;
Legge della Regione Campania n. 16 del 22/06/2017, recante “Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici non facenti parte della rete di trasmissione nazionale”;
Legge della Regione Lazio n. 6 del 20/06/2017, recante “Disposizioni per la semplificazione normativa e procedimentale. Abrogazione espressa di leggi regionali”;
Legge della Regione Piemonte n. 8 del 19/06/2017, recante “Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di usura, estorsione e sovra indebitamento”;
Legge della Regione Emilia Romagna n. 12 del 23/06/2017, recante “Modifiche alla legge regionale 30 luglio2013, n. 15 (semplificazione della disciplina edilizia) e alla legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (vigilanza e controllo dell’attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all’articolo 32 del d.l. 30 settembre2003, n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326)”.