La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209 del 17 luglio 2017, ha “salvato” la norma che disciplina nel Comune di Roma il contributo straordinario sul maggior valore generato dalle operazioni di trasformazione immobiliare in variante al piano urbanistico generale, contenuta nell’art. 14, comma 16, lett. f) del Decreto Legge 78/2010.
La Consulta, senza entrare nel merito delle questioni sollevate, ha ricordato, a favore della legittimità della norma, che:
- i comuni hanno un ampio potere conformativo del territorio attraverso l’esercizio dell’attività di pianificazione;
- il perseguimento delle finalità pubbliche da parte delle pubbliche amministrazioni può avvenire anche attraverso il modello privatistico e consensuale, ossia mediante la stipula di accordi con i privati;
- negli accordi fra Comune e privato vi è una equa ripartizione del plusvalore edilizio alla quale quest’ultimo acconsente liberamente e che quindi porta ad escludere il carattere arbitrario e gravoso del contributo straordinario stabilito dall’art. 14 del Decreto Legge 78/2010.
In allegato la sentenza della Corte Costituzionale 209/2017