L’Aula della Camera ha licenziato, in terza lettura, il disegno di legge recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” (DDL 3012-B/C – Relatori On. Silvia Fregolent e On. Andrea Martella del Gruppo Parlamentare PD) con limitate modifiche al testo trasmesso dalle Commissioni riunite Finanze e Attività Produttive.
Per quanto di maggiore interesse si evidenziano, in particolare, le seguenti disposizioni:
-disciplina delle forme pensionistiche complementari. Al riguardo, viene previsto, tra l’altro, che: gli accordi collettivi possono anche stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare a previdenza complementare; il diritto all’anticipo della prestazione nel caso di cessazione dell’attività lavorativa con la relativa modalitàdi esercizio; la convocazione di un tavolo di consultazione per avviare un processo di riforma;
–aggiornamento catastale nell’ambito degli interventi edilizi soggetti ad attività edilizia libera. In tale ambito, viene sostituito il comma 5 dell’articolo 6 del Dpr 380/2001 (si tratta in realtà di norma abrogata dall’art. 3, comma 1, lett. b) punto 4) del Dlgs 222/2016), prevedendo che spetti all’interessato presentare direttamente, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, gli atti di aggiornamento. Viene, altresì, introdotta una disposizione transitoria finalizzata a disciplinare l’aggiornamento dei dati catastali per gli interventi edilizi “già attivati” alla data di entrata in vigore del provvedimento, disponendo che il mancato adempimento entro 6 mesi dalla medesima data comporta l’applicazione delle sanzioni previste per le violazioni in materia di accatastamento.
In particolare, su queste ultime disposizioni, nel corso dell’esame in Aula della Camera, è stato accolto – come auspicato dall’ANCE (si veda al riguardo la notizia di “Interventi” del 4 luglio u.s.) – un ordine del giorno volto a chiarire la disciplina dell’aggiornamento catastale nell’ambito degli interventi edilizi soggetti ad attività edilizia libera, nella considerazione che la norma oggetto di modifica (comma 5 dell’articolo 6 Dpr 380/2001) è già stata abrogata dall’articolo 3, comma 1 lettera b) punto 4) del Dlgs 25 novembre 2016, n. 222 (cd. Scia 2).
Si tratta dell’ OdG 9/3012-C/1 (a firma dell’On. Raffaello Vignali del Gruppo parlamentare AP) che impegna il Governo a:
-“valutare l’opportunità di procedere ad un intervento normativo per la correzione delle modifiche apportate dal comma 173 al fine di coordinare queste con quanto attualmente previsto all’articolo
6 e 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 a seguito delle novità contenute dal decreto legislativo n. 222 del 2016”;
-“e comunque a chiarire quanto contenuto nel comma 174 per evitare che, secondo una possibile interpretazione, nei 6 mesi successivi all’entrata in vigore del presente provvedimento si debba provvedere, da parte dei cittadini che hanno eseguito in passato lavori su immobili comportanti l’aggiornamento catastale d’ufficio da parte del Comune, un nuovo aggiornamento catastale con tutti i relativi oneri”.
Il provvedimento, di iniziativa governativa, che costituisce il primo disegno di legge annuale per la concorrenza, reca, altresì, misure nell’ambito dei seguenti settori: assicurazioni, con particolare riguardo al campo della RC Auto; comunicazioni; servizi postali; energia; servizi bancari e professionali; distribuzione farmaceutica e trasporti.
Il testo torna ora alla quarta lettura del Senato
Per i precedenti vedi le notizie del 4 maggio 2017, 8 ottobre 2015 e 11 maggio 2015
In allegato l’OdG 9/3012-C/1
29228-OdG 9-3012 – C-1.pdfApri