SENATO DELLA REPUBBLICA
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DEFINITIVAMENTE
– DDL recante “Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza” (DDL 2681/S).
L’Aula ha approvato definitivamente, in seconda lettura, il provvedimento in oggetto nel testo approvato dalla Commissione Giustizia identico a quello trasmesso dalla Camera dei Deputati (si veda al riguardo la notizia di “In Evidenza” del 12 ottobre u.s. ).
Il testo prevede la delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi per la riforma organica delle procedure concorsuali di cui al RD 267/42 e della disciplina sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla L. 3/2012, per il riordino dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza di cui al D.Lgs 270/1999 e delle misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza di cui al DL 347/2003, convertito dalla L.39/2004, nonché per la revisione del sistema dei privilegi e delle garanzie.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– DDL su “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2017” (DDL 2886/S).
L’Aula ha licenziato, in seconda lettura, il provvedimento in oggetto con limitate modifiche al testo approvato dalla Commissione Politiche dell’Unione europea (si veda al riguardo la notizia “In Evidenza” dell’11 ottobre u.s. ).
Il provvedimento insieme alla Legge di delegazione europea rappresenta il nuovo strumento di adeguamento all’ordinamento dell’Unione europea introdotto dalla L.234/2012 che riforma le norme che regolano la partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea.
Il testo contiene norme di diretta attuazione per garantire l’adeguamento dell’ordinamento nazionale all’ordinamento europeo ed, in particolare, modifica l’allegato 5 del D.Lgs 152/2006, sulla disciplina delle acque reflue urbane per garantire una corretta attuazione della direttiva 91/271/CEE.
Il provvedimento torna ora alla terza lettura della Camera dei Deputati.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– DDL su “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” (DDL 2208/S).
La Commissione Affari costituzionali ha approvato, in seconda lettura, in sede referente, il disegno di legge in oggetto con modifiche al testo iniziale.
Il provvedimento si compone di due articoli relativi alla protezione dei dipendenti che segnalano illeciti, rispettivamente, nel settore pubblico e in quello privato.
Con riguardo al settore pubblico, viene modificato l’art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 (testo unico del pubblico impiego) sulla tutela del dipendente pubblico che denuncia al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’ente ovvero all’Autorità nazionale anticorruzione, all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro. Viene, altresì, prevista l’estensione della suddetta disciplina ai collaboratori o consulenti, con ogni tipologia di incarico o contratto nonché ai lavoratori e ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della amministrazione pubblica. Viene, inoltre, previsto che è a carico del datore di lavoro pubblico dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa.
Con riguardo al settore privato, viene, in particolare, modificato l’art. 6 del D.Lgs 231/2001, relativo ai modelli di organizzazione e di gestione dell’ente prevedendo, tra l’altro:
a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell’art. 5, comma 1, lett. a) e b) – (coloro che rappresentano, amministrano o dirigano l’ente (o una sua unità organizzativa) nonché coloro che esercitano la gestione e il controllo dello stesso o le persone che siano sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei suddetti soggetti) – di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
b) canali alternativi di segnalazione, di cui almeno uno idoneo a garantire, anche con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante;
c)il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
d) nel sistema disciplinare adottato, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.
Viene, inoltre, previsto che l’adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all’Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dalla organizzazione sindacale indicata dal medesimo.
Inoltre il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo così come il mutamento di mansioni nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. E’ onere del datore di lavoro (in caso di controversie legate all’irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti ecc.) dimostrare che tali misure siano fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.
Il provvedimento passa ora all’esame dell’Aula.