In relazione all’esame in seconda lettura, in sede referente, presso l’Aula del Senato, del disegno di legge recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico e privato” (DDL 2208/S), l’Associazione è tornata ad illustrare – oltre quanto già rilevato in Commissione (si veda al riguardo la notizia di “Interventi” 17 marzo 2017) e alla Camera (si veda al riguardo la notizia di “Interventi” 18 novembre 2015) – le proprie proposte sui contenuti del testo.
In particolare, l’Associazione, con riferimento alle disposizioni sulla tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato, ha evidenziato la necessità di introdurre un termine che garantisca una contestualità tra il momento in cui il segnalante ha appreso la notizia o sia venuto a conoscenza dei fatti e la sua denuncia. Questo al fine di evitare dilazioni o strumentalizzazioni delle informazioni che potrebbero, con il passare del tempo, essere utilizzate in maniera distorta.
Con riferimento al settore pubblico, ha rilevato l’opportunità di ripensare la norma che estende la disciplina della tutela del dipendente che segnala reati o condotte illecite, anche ai collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipo di contratto o di incarico, nonché ai lavoratori e ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzino opere in favore dell’amministrazione pubblica. Tale estensione non pare, infatti, in linea con la ratio della norma volta a tutelare i lavoratori dipendenti del settore pubblico e non ha, quindi, nulla a che vedere con rapporti di lavoro che esulano dalla subordinazione. A solo titolo esemplificativo, non si può parlare in questi casi di rischio di licenziamento discriminatorio o demansionamento. Inoltre, le previsioni di tutela applicate anche a soggetti diversi dai dipendenti in senso stretto sono di difficile armonizzazione con il sistema già esistente e rischiano di appesantire inutilmente processi ancora di difficile gestione.
Tali disposizioni dovrebbero, pertanto, essere riferite esclusivamente ai lavoratori subordinati, ai quali dovranno essere applicate le previsioni già definite nell’ambito del settore privato.
Ha, infine, sottolineato la necessità di introdurre un periodo transitorio per l’entrata in vigore delle norme del provvedimento, nonché di specificare che le segnalazioni dovranno riguardare illeciti commessi successivamente all’entrata in vigore della normativa medesima. Questo nella considerazione che la normativa introdotta rischia di determinare un aggravio eccessivo in termini di appesantimento burocratico e costi di gestione, in particolare, in un settore quale quello dell’edilizia frazionato e caratterizzato da piccole e medie imprese.
Le proposte ANCE hanno trovato condivisione e saranno oggetto di valutazione nel prosieguo dell’iter del provvedimento