E’ operativa, dallo scorso 8 febbraio, la procedura informatica predisposta dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) per la segnalazione, da parte dei dipendenti pubblici (c.d. whistleblower), di condotte illecite si cui si siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, ai sensi di quanto previsto dall’art.54-bis del DLgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 1 della L. n. 179/2017, recante, “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”. (Cfr. Comunicazione Ance del 15 Dicembre 2017).
Con il Comunicato dello scorso 6 febbraio, che si allega per opportuna informativa, l’Autorità ha precisato che tale procedura sarà l’unica in grado di garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, che potrà accedere alla piattaforma informatica e “dialogare” con l’ANAC in materia spersonalizzata tramite l’utilizzo di un codice identificativo generato dal sistema.
Pertanto, coloro che avessero già effettuato, dopo l’entrata in vigore della Legge n. 179/2017, l’inoltro di suddette segnalazioni tramite altri canali (telefoni, posta elettronica, certificata e non, protocollo generale) dovranno inviarle nuovamente utilizzando unicamente la piattaforma ANAC.
Sul punto, si ricorda che la disciplina in esame si applica, non solo ai dipendenti pubblici[1] ma anche ai “lavoratori e ai collaboratori
delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica”.
[1]Per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, ivi compreso il dipendente di cui all’articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.
31523-WB3 comunicato piattaforma (003).pdfApri