La circolare n. 10 del 28 maggio 2018 del ministero del Lavoro ha come oggetto il rinnovo delle autorizzazioni, rilasciate dal medesimo ministero, alla costruzione e all’impiego di ponteggi, ai sensi dell’articolo 131, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008.
Tali autorizzazioni sono soggette a rinnovo ogni dieci anni per verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico.
Al fine di definire le norme tecniche specifiche, riguardanti i ponteggi fissi di cui agli articoli 131 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2008, e provvedere all’aggiornamento delle istruzioni per la costruzione e l’impiego dei ponteggi innanzi richiamati, è stato recentemente costituito un apposito Gruppo di lavoro tecnico composto da rappresentanti del ministero del Lavoro, del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, dell’INAIL e dell’Istituto per le tecnologie della costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Il gruppo fornirà le indicazioni tecniche necessarie a verificare l’adeguatezza all’evoluzione del progresso tecnico delle autorizzazioni ministeriali attualmente in corso. Pertanto, il dicastero ha necessità di conoscere le autorizzazioni per le quali permanga l’interesse del fabbricante al rinnovo decennale.
Il titolare dell’autorizzazione ministeriale dovrà trasmettere, via pec, apposita istanza di rinnovo delle autorizzazioni attualmente in corso, entro il 15 giugno 2018 (il mancato rispetto di questo termine comporterà la revoca dell’autorizzazione).
L’istanza deve essere corredata da una copia delle singole autorizzazioni rilasciate negli anni passati dal ministero, da una dichiarazione del legale rappresentante circa il mantenimento dei requisiti di sicurezza del ponteggio, nonché da una dichiarazione dalla quale risulti che la produzione del ponteggio è tuttora in corso.
Anche le istanze già presentate devono essere corredate dai documenti summenzionati e pertanto andranno integrate.
Le istruzioni contenute nella circolare 10 sono concordate con INL e con il gruppo di lavoro tecnico sopra citato, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo.
Il ministero ribadisce la validità della risposta al quesito n. 1, contenuto nella circolare n. 29 del 27 agosto 2010 (cfr. nota Ance del 9 maggio “In scadenza le autorizzazioni ministeriali dei ponteggi”), cioè che l’obbligo di richiedere il rinnovo dell’autorizzazione ministeriale spetta al titolare della stessa e cioè al produttore del ponteggio e non all’impresa utilizzatrice che potrà, pertanto, continuare ad impiegare i ponteggi anche dopo la cessazione della validità decennale dell’autorizzazione.
32824-Circ.10 aut.ponteggi.pdfApri