Con la Legge di Bilancio 2018 (articolo 1, commi da 46 a 56, legge n. 205/2017– G.U. n. 302/17) è stato introdotto un credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano formazione per il personale dipendente in ordine alle conoscenze tecnologiche previste dal “Piano Nazionale Industria 4.0”.
Destinatari del credito d’imposta sono tutte le imprese (con eccezione delle “imprese in difficoltà”, ai sensi dell’art. 2, punto 18, del Regolamento UE n. 651/2014 relativo agli aiuti compatibili con il mercato interno), indipendentemente dal settore economico in cui operano, dalla forma giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Ai sensi del comma 55 dell’art. 1 della citata legge di bilancio, le necessarie disposizioni applicative per la fruizione del beneficio sono state adottate con l’allegato decreto interministeriale 4 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno scorso.
Il beneficio, applicabile per le spese sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, è riconosciuto nella misura del 40% delle spese relative al solo costo aziendale[1] riferito alle ore o alle giornate di formazione del personale dipendente, fino ad un importo massimo annuale di 300 mila euro per beneficiario.
Le attività di formazione agevolabili sono quelle finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle conoscenze tecnologiche previste dal “Piano Nazionale Industria 4.0”, quali in particolare:
– big data e analisi dei dati;
– cloud e fog computing;
– cyber security;
– sistemi cyber-fisici;
– prototipazione rapida;
– sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
– robotica avanzata e collaborativa;
– interfaccia uomo macchina;
– manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
– internet delle cose e delle macchine;
– integrazione digitale dei processi aziendali.
Il decreto prevede che ulteriori tecnologie rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese potranno essere individuate con successivi provvedimenti interministeriali.
Sono esclusedal beneficio le spese sostenute per la formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per adeguarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente ed ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.
Il personale dipendente interessato è quello titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a termine, nonché quello che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili. In tale ultima ipotesi, le spese ammissibili non possono però eccedere il 30% della spettante retribuzione complessiva annua.
Per i lavoratori apprendisti le attività ammissibili sono quelle esplicitamente sopra richiamate. Il credito d’imposta è comunque applicabile anche qualora la partecipazione alle attività formative interessi collaboratori non legati all’impresa da un rapporto di lavoro subordinato o di apprendistato.
Nell’ipotesi di attività formative erogate da soggetti esterni all’impresa, si ritengono ammissibili solo le attività commissionate, oltreché alle università o strutture collegate, a soggetti accreditati per lo svolgimento di attività formative finanziate presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa o a soggetti accreditati presso i Fondi interprofessionali secondo il Regolamento Ue n. 68/01, nonché a soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37.
Le attività di formazione sono ammissibili al credito d’imposta purché pattuite espressamente attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali e purché, con specifica dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa, sia rilasciata a ciascun dipendente l’attestazione dell’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili.
Le attività formative dovranno interessare gli specifici ambiti di cui all’Allegato A alla Legge di Bilancio 2018. Le tre categorie contemplate sono:
– vendita e marketing;
– informatica;
– tecnologia e produzione.
Ferme restando le tematiche inerenti “Vendita e marketing” e “Informatica”, si evidenzia, con particolare riferimento al settore edile, che ai fini dell’acquisizione o consolidamento delle conoscenze tecnologiche di cui al comma 48 dell’art. 1, relative a big data e analisi dei dati, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, internet delle cose e delle macchine, integrazione digitale dei processi aziendali, la categoria “Tecniche e tecnologie di produzione” riporta le seguenti voci oggetto delle relative attività formative poste in essere, a livello locale, dalle Scuole Edili/Enti Unificati del sistema: Energia nucleare, idraulica e termica, Tecnologie del legno da costruzione, Progettazione delle strutture architettoniche, Progettazione e pianificazione urbana, Progettazione edilizia, Costruzione di ponti, Costruzione di strade, Edilizia, Impianti idraulici, riscaldamento e ventilazione, Ingegneria civile, Ingegneria edile, Tecnologie edili ed ingegneristiche (Building Information Modeling).
Si sottolinea comunque che la medesima categoria contempla una serie di ulteriori voci specifiche di interesse per il comparto delle costruzioni, talune anche solo correlate all’attività edile, tra cui si segnalano, a titolo esemplificativo, Installazioni elettriche, Saldatura, etc..
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione (art. 17, d.lgs. n. 241/97), presentando il Modello F24 tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate,a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti, nell’osservanza degli obblighi di certificazione previsti dall’articolo 6 del decreto.
In particolare, è richiesta apposita certificazione relativa all’effettivo sostenimento delle spese ammissibili rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti o da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali, nonché una relazione illustrativa delle modalità organizzative e dei contenuti delle attività di formazione svolte. Tale relazione, in caso di formazione interna all’impresa, deve essere predisposta dal dipendente partecipante in veste di docente o tutor oppure dal responsabile aziendale delle attività formative, mentre, in caso di attività formative commissionate a soggetti esterni all’impresa, sarà curata e rilasciata all’impresa dallo stesso soggetto formatore esterno.
Per le sole imprese non soggette a revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere a tale obbligo di certificazione sono portate in aumento del credito d’imposta spettante, per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro, fermo restando comunque il rispetto del limite massimo di 300.000 euro.
I dati inerenti il numero di ore e dei lavoratori partecipanti devono essere indicati nella dichiarazione dei redditirelativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a conclusione dell’utilizzo.
L’agevolazione non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto per la deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi (articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR – D.P.R. n. 917/1986).
Qualora, a seguito dei controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, venga accertata l’indebita fruizione del credito d’imposta, si provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo le norme di legge, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo in capo all’impresa beneficiaria.
Si evidenzia, infine, che il beneficio in esame è cumulabile con altre misure di aiuto aventi ad oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto di quanto previsto dal già citato Regolamento UE n. 651/2014.
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