L’Aula del Senato ha licenziato, in prima lettura, il disegno di legge di conversione del DL 55/2018 recante “Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016” (DDL 435/S – Relatore il Sen. Stefano Patuanelli del Gruppo parlamentare M5S), con modifiche al testo approvato dalla Commissione Speciale per l’esame degli atti urgenti del Governo.
Tra le principali novità del testo, alcune delle quali nel senso auspicato dall’ANCE che al riguardo ha svolto un’apposita audizione in Commissione (si veda notizia di “Interventi” del 13 giugno u.s.) si segnalano, in particolare, le seguenti:
-viene disposto, nell’ambito della disciplina di cui all’art.8 del DL 189/2016 in materia di interventi di immediata esecuzione per gli edifici con danni lievi, che i progetti di immediato ripristino, possono riguardare anche singole unità immobiliari (oltre che l’intero edificio) e, in tal caso, il professionista incaricato della progettazione assevera la rispondenza dell’intervento locale all’obiettivo ai sensi della suddetta disciplina;
-viene esteso dal 30 aprile 2018 al 31 dicembre 2018 il termine di cui all’art. 8, comma 4, del DL 189/2016 entro il quale gli interessati devono presentare agli Uffici speciali per la ricostruzione la documentazione richiesta secondo le modalità stabilite negli appositi provvedimenti commissariali di disciplina dei contributi per gli interventi di immediata esecuzione nonché prorogato al 31 luglio 2019 il termine entro cui il Commissario straordinario per la ricostruzione può con ordinanza disporre uno o più differimenti (non più per una sola volta) del suddetto termine.
Viene, altresì, previsto che per gli edifici siti nelle aree perimetrate relativamente ai centri e nuclei di particolare interesse, qualora l’intervento non sia immediatamente autorizzabile, la documentazione richiesta va depositata nel termine di 150 giorni dall’approvazione del piano attuativo o 150 giorni dalla deperimetrazione approvata con Deliberazione della Giunta Regionale.
Viene, inoltre, disposto il differimento dal 31 marzo al 31 dicembre 2018 del termine di cui all’art. 2-bis del DL 148/2017 per la compilazione e la presentazione della scheda AeDES da parte del tecnico incaricato precisando che nel suddetto periodo di proroga non si applica quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, dell’Ordinanza stessa in ordine alla inammissibilità della domanda;
-viene prorogato lo stato di emergenza per le aree terremotate fino al 31 dicembre 2018 con possibilità – in deroga alle previsioni del Dlgs 1/2018 – di una ulteriore proroga con deliberazione del Consiglio dei ministri per un periodo complessivo di ulteriori dodici mesi;
-viene estesa la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata di cui all’art. 6 c. 1 del DL 189/2016 agli interventi per la eliminazione delle barriere architettoniche e per l’adeguamento energetico ed antincendio negli edifici distrutti o gravemente danneggiati dal sisma;
-viene modificato l’art. 6 del DL 189/2016 in tema di finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata nelle zone colpite dal sisma prevedendo l’inserimento, nel quadro economico relativo alla richiesta di contributo, le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l’occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione;
-viene innalzata da 150.000 euro a 258.000 euro la soglia di obbligatorietà delle S.O.A. quale requisito richiesto dall’art.8 del DL 189/2016 per le imprese affidatarie dei lavori di immediata ricostruzione;
-viene eliminato, dalla procedura per la concessione e l’erogazione dei contributi di cui all’art. 12 del DL 189/2016, l’intervento dell’ufficio speciale per la ricostruzione nella fase istruttoria sulla compatibilità urbanistica;
-viene prevista la possibilità, a modifica dell’art.18, c.1, del DL 189/2016, per i soggetti attuatori costituiti dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di avvalersi anche delle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite ai sensi della normativa vigente. Vengono, inoltre, attribuite ai Presidenti di Regione – Vicecommissari le funzioni di coordinamento delle attività dei soggetti attuatori, dei soggetti aggregatori, delle stazioni uniche appaltanti e delle centrali di committenza locali;
-viene esteso da 18 a 30 mesi il periodo in cui viene consentito, ai sensi dell’art. 7, c.13-ter del DL 189/2016, di trasportare e depositare i materiali di scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione delle strutture di emergenza in siti di deposito intermedio, preliminarmente individuati, che garantiscano in ogni caso un livello di sicurezza ambientale;
-viene precisato che gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi sono effettuati entro il 31 gennaio 2019 (stesso termine già previsto dal testo per la rateizzazione dei suddetti pagamenti e adempimenti);
-viene riconosciuto, per l’anno 2019, in deroga alla disciplina di cui al Dlgs 148/2015, entro il limite massimo di spesa complessivo di 10 milioni di euro per il medesimo anno, per imprese con organico superiore a 400 unità lavorative, ubicate nei comuni di cui all’allegato 1 del DL 189/2016 e contestualmente in un’area di crisi industriale complessa che presentino processi di riassetto produttivo con connesse problematiche occupazionali, previo accordo stipulato in sede governativa, un intervento straordinario di integrazione salariale, con causale di riorganizzazione aziendale, sino al limite massimo di sei mesi;
-viene disposto che i dati relativi all’ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi in Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite devono essere presentati, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero degli aiuti dichiarati illegittimi;
Sulla tematica è stato accolto dal Governo l’ordine del giorno n. 48 (primo firmatario Sen. Arrigoni-Lega) con cui viene chiesto – come auspicato da ANCE – l’impegno a:
-“attivarsi con la massima urgenza, nell’avvio di nuove interlocuzioni e trattative con le Istituzioni europee, e in particolare con la Commissione, al fine di riaprire le negoziazioni in merito alla procedura di infrazione avviata e far applicare in modo coerente la normativa sul caso di specie riguardo la riduzione delle pretese fiscali e previdenziali in seguito all’emergenza sisma in Abruzzo del 2009”;
-“nelle more dell’interlocuzione con le Istituzioni europee, considerata l’imminente scadenza del termine di presentazione delle osservazioni e dei dati da parte delle imprese, a prorogare ulteriormente questo termine attraverso una procedura di urgenza”.
-viene disposto che il Commissario Straordinario per la ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici predisponga e pubblichi sul sito internet istituzionale Linee Guida – aggiornate periodicamente con frequenza almeno trimestrale – contenenti indicazioni per la corretta ed omogenea attuazione delle procedure e degli adempimenti connessi agli interventi di ricostruzione.
Tra le finalità della previsione: assicurare la corretta e omogenea attuazione della normativa relativa agli eventi sismici verificatisi, con particolare riferimento alla decretazione d’urgenza e alle ordinanze del Commissario straordinario e del Capo del Dipartimento della protezione civile, nonché fornire indicazioni utili per l’interpretazione e il coordinamento della normativa;
-vengono modificate le norme sulla sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti in genere di cui all’art. 14, comma 6, del DL 244/2016, convertito dalla L 19/2017 e all’art. 2-bis, comma 22, del DL 148/2017, convertito dalla L 172/2017. In particolare, il termine di sospensione del 31 dicembre 2018 relativo alle attività economiche e produttive, nonché ai soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, viene posticipato al 31 dicembre 2020. Nel caso di attività o prima casa localizzate in una “zona rossa”, istituita mediante apposita ordinanza sindacale, il termine è posticipato al 31 dicembre 2021;
-viene consentita, in deroga alle norme che disciplinano le distanze dal confine stradale fuori dai centri abitati, la demolizione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, anche all’interno della fascia di rispetto stradale, a condizione che la ricostruzione non crei pregiudizio per la sicurezza stradale e venga comunque rispettata la distanza minima dalla strada non inferiore a quella esistente. La deroga è rilasciata in sede di Conferenza dei Servizi dall’ente proprietario della strada;
-vengono introdotte disposizioni sulla disciplina relativa agli abusi edilizi finalizzata all’accelerazione dell’attività di ricostruzione o riparazione degli edifici privati, prevedendo che la certificazione di idoneità sismica, richiesta per adozione del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria e dell’agibilità, sia sostituita da perizia del tecnico incaricato del progetto di adeguamento e miglioramento sismico che redige un certificato di idoneità statica ai sensi del D.M. 15/05/1985, effettuando le verifiche in esso previste, con particolare riferimento a quelle più opportune relative ai materiali.
La fattispecie viene riferita alle domande di sanatoria edilizia non definite alla data di entrata di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento.
Qualora il progetto di riparazione o ricostruzione dell’edificio danneggiato conduca ad un risultato architettonico e strutturale diverso da quello oggetto della domanda di sanatoria, il progetto deve essere corredato da una relazione asseverata del professionista incaricato attestante le caratteristiche costruttive degli interventi relativi agli abusi sanati non siano state causa esclusiva del danno;
-viene disposta l’estensione dal 2017 al 2018 della possibilità di riconoscimento in favore dei lavoratori interessati da eventi sismici, di cui all’art. 12, comma 1, del DL 8/2017, convertito dalla L 45/2017, di un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, nonché della relativa contribuzione figurativa;
-viene previsto che gli interventi di competenza delle Diocesi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici – di cui al comma 1, lettera e), dell’art. 15 DL 189/2016 – di importo del singolo intervento non superiore a 500.000 euro, seguono ai fini della selezione dell’impresa esecutrice le procedure previste per la ricostruzione privata.
Viene demandato ad un apposito tavolo tecnico, da costituirsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della norma, la decisione per gli interventi superiori al predetto importo e inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all’articolo 35 del Codice Appalti (Dlgs 50/2016);
-vengono esclusi dalla VAS e dalla verifica di assoggettabilità alla VAS gli strumenti urbanistici attuativi che non prevedano contemporaneamente:
a) aumento della popolazione insediabile, rispetto alla popolazione residente secondo il censimento del 2011, attribuendo 120 metri cubi per ogni abitante da insediare;
b) aumento delle aree urbanizzate, rispetto a quelle esistenti prima degli venti sismici a far data dal 24 agosto 2016;
c) opere o interventi soggetti a procedure di VIA o a valutazione di incidenza;
-viene sostituito l’articolo 8-bis del D.L. 189/2916 in materia di interventi eseguiti per immediate esigenze abitative, riscrivendone la disciplina e prevedendo la prestazione di apposite garanzie.
In particolare, viene prevista l’applicazione della disciplina di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e-bis) del DPR 380/2001 per le opere o manufatti o strutture realizzati o acquistati autonomamente da una serie di soggetti, quali: i proprietari; i loro parenti entro il terzo grado; gli usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento. Vengono richieste specifiche condizioni per l’applicazione delle disposizioni e fissato il termine di 90 giorni dall’emanazione dell’ordinanza di agibilità dell’immobile distrutto o danneggiato, entro il quale i predetti soggetti provvedono alla demolizione o rimozione delle opere o manufatti o strutture e al ripristino dello stato dei luoghi. Viene, altresì, previsto che la domanda di contributo deve essere corredata, a pena di inammissibilità, da apposita garanzia sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi;
– viene introdotta una disciplina semplificata per le lievi difformità edilizie ai fini dell’accelerazione dell’attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati danneggiati dal sisma. In particolare, viene previsto che nel caso di interventi di manutenzione straordinaria riguardanti parti strutturali degli edifici privati, realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016 in assenza di segnalazione certificata di inizio attività o in difformità da essa, il proprietario dell’immobile pur se diverso dal responsabile dell’abuso, può presentare, contestualmente alla domanda di contributo, segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, fatto, in ogni caso, salvo il pagamento della sanzione di cui all’art.37, comma 4, del DPR 380/2001. Previste, per tali interventi, anche semplificazioni alla normativa sull’autorizzazione sismica e sull’assoggettabilità alla conformità ambientale, in caso di vincolo paesaggistico.
Nel corso dell’esame al Senato sono stati accolti dal Governo numerosi ordini del giorno alcuni dei quali nel senso auspicato dall’ANCE. Si tratta, in particolare, dei seguenti che impegnano il Governo a:
-n. 39 (primo firmatario Sen. Arrigoni-Lega)“adottare ogni iniziativa utile al fine di assicurare che, con ordinanze del Commissario straordinario, previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell’ambito della cabina di coordinamento, siano definite le modalità di rimborso delle spese già anticipate dai soggetti beneficiari dei finanziamenti agevolati”;
– n. 46 (primo firmatario Sen. Castaldi-M5S) “assumere le opportune iniziative volte a prevedere che i soggetti beneficiari dei contributi previsti dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possano accedere contestualmente alle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica, di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, alle detrazioni fiscali per gli interventi di recupero edilizio di cui all’articolo 16, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 63 del 2013, ovvero alle detrazioni fiscali per gli interventi di riduzione del rischio sismico, di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies del medesimo decreto-legge n. 63, per le eventuali spese eccedenti l’ammontare del contributo, e possano realizzare contemporaneamente i relativi lavori”;
–n. G1.0.118 (primo firmatario Sen. Arrigoni – Lega), analogo a quello già approvato in Commissione (n. 48), ad attivarsi con la massima urgenza, nell’avvio di nuove interlocuzioni e trattative con le istituzioni europee, e in particolare con la Commissione, al fine di riaprire le negoziazioni in merito alla procedura di infrazione avviata e far applicare in modo coerente la normativa sul caso di specie riguardo la riduzione delle pretese fiscali e previdenziali in seguito all’emergenza sisma in Abruzzo del 2009; nelle more dell’interlocuzione con le istituzioni europee, considerata l’imminente scadenza del termine di presentazione delle osservazioni e dei dati da parte delle imprese, a prorogare ulteriormente questo termine attraverso una procedura di urgenza.
Il decreto legge che scade il 28 luglio 2018 passa alla seconda lettura della Camera dei Deputati.
In allegato gli ordini del giorno accolti