L’Agenzia delle Entrate interviene nuovamente in ordine alle istanze di interpello per ripartire le competenze tra la Divisione Contribuenti e la Direzione Centrale Coordinamento Normativo.
Tale suddivisione viene definita dall’Amministrazione Finanziaria con il Provvedimento del 31 maggio 2018 a cui è accluso un Allegato contenente gli indirizzi di posta elettronica per l’invio delle istanze, e consegue alla riorganizzazione dell’Agenzia delle Entrate resasi necessaria allo scopo di far confluire alla Divisione Contribuenti gli interpelli di competenza delle strutture centrali[1].
Il Provvedimento del 31 maggio scorso, dando attuazione alle modifiche riorganizzative degli uffici, in sostanza, precisa che la Direzione Centrale di Coordinamento Normativo è competente per:
– le istanze di consulenza giuridica presentate dagli uffici dell’amministrazione finanziaria, dalla Guardia di finanza e dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, delle Associazioni sindacali e di categoria (ad es. Ance), Ordini professionali, Amministrazioni dello Stato, enti pubblici, enti pubblici territoriali e assimilati, nonché da altri enti istituzionali operanti con finalità di interesse pubblico che hanno ad oggetto disposizioni normative entrate in vigore da non oltre 12 mesi rispetto al momento di presentazione dell’istanza.
Per quanto concerne le modalità di trasmissione delle richieste di consulenza giuridica sopra indicate, il provvedimento chiarisce che le istanze, redatte in carta libera e non soggette al pagamento dell’imposta di bollo, sono presentate alla Divisione Contribuenti mediante consegna a mano, spedizione con plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso l’impiego della posta elettronica certificata all’indirizzo interpello@pec.agenziaentrate.it.
– le istanze di interpello[2] che hanno ad oggetto disposizioni normative che siano entrate in vigore da non oltre 12 mesi rispetto alla presentazione dell’istanza.
Riguardo la competenza della Divisione Contribuenti e delle Direzioni Centrali, il provvedimento ribadisce che essa attiene alle istanze di interpello diverse da quelle specificamente attribuite alla Direzione Centrale di Coordinamento Normativo e a particolari categorie di istanze di interpello:
· presentate ai sensi dello Statuto dei diritti del contribuente;
· inerenti l’opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia ai sensi dell’art. 24bis del TUIR (DPR 917/1986);
· relative ai nuovi investimenti[3] ai sensi dell’art.2 del D.Lgs. n.147/2015;
· per l’accesso al regime di adempimento collaborativo ai sensi degli art.3 e seguenti del DLgs n. 128/2015.
Le disposizioni del provvedimenti sono entrate in vigore a partire dal 31 maggio 2018.
[2] Di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 11 della L. 212/2000 (Statuto dei Contribuenti).
[3] L’interpello sui nuovi investimenti può essere rivolto all’Agenzia delle Entrate da investitori, italiani o stranieri, che intendono effettuare nel territorio dello Stato investimenti, aventi un valore non inferiore a trenta milioni di euro, con rilevanti e durature ricadute occupazionali.
32831-Provvedimento 31 maggio 2018_ALL1.pdfApri
32831-Allegato contenente gli indirizzi di posta_ALL2.pdfApri