ATTI DEL GOVERNO ALL’ESAME DEL PARLAMENTO
|
|
Atto e iter
|
Contenuti
|
Schema di Dlgs che, in attuazione della legge 163/2017 (delegazione europea),reca disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (regolamento generale sulla protezione dei dati)
**
Relatori:
On. Rossana Boldi (Lega)
Sen. Gianluca Perilli (M5S)
Il provvedimento tornerà ora in Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.
|
Le Commissioni Speciali per gli atti urgenti del Governo di Camera e Senato hanno espresso pareri favorevoli con numerosi condizioni e osservazioni.
Con riferimento alle condizioni di contenuto analogo poste in entrambi i pareri si evidenzia, in particolare, la seguente:
-l’articolo 2-decies del Dlgs 196/2003, recante limitazioni ai diritti dell’interessato, inserito dall’art. 2, comma 1, lettera e), del provvedimento, sia coordinato con la recente disciplina in materia di whistleblowing, di cui alla L 179/2017 che tutela, a determinate condizioni, la riservatezza del segnalante; Tra le osservazioni di contenuto analogo poste in entrambi i pareri si evidenziano in particolare le seguenti:
–all’articolo 2-quinquiesdecies del Dlgs 196/2003, in materia di organismo nazionale di accreditamento, inserito dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del provvedimento, si valuti l’opportunità di definire puntualmente la distinzione tra i ruoli svolti dall’ente nazionale di accreditamento (Accredia) e l’autorità di supervisione (Garante), anche al fine di evitare sovrapposizioni, contenziosi e conflitti di interesse, precisando i criteri sulla base dei quali sono individuate dal Garante le categorie di trattamento in relazione alle quali il Garante stesso riserva a sé le funzioni di accreditamento;
– all’articolo 154-bis del Dlgs196/2003, concernente i poteri del Garante, inserito dall’articolo 14, comma 1, lettera d) del provvedimento, al comma 1 si valuti l’opportunità di riformulare la lettera a) prevedendo che il Garante possa adottare linee guida di indirizzo riguardanti misure organizzative e tecniche di attuazione dei principi del Regolamento, nonché volte a fornire adeguate forme di tutela agli interessati anche per singoli settori o categorie di soggetti, quali, ad esempio, i minori di età, e in applicazione dei principi e delle prescrizioni di cui agli articoli 6, 25, 35 e 36 del Regolamento, tenendo conto anche delle esigenze di semplificazione di micro, piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361 CE, sopprimendo il riferimento alle micro, piccole e medie imprese contenuto, nell’ambito delle disposizioni transitorie e finali, all’articolo 22, comma 10;
–all’articolo 21 del provvedimento si valuti l’opportunità di:
rivedere i termini stabiliti al comma 1, prevedendo che il Garante predisponga lo schema di provvedimento da porre in consultazione pubblica entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto e che il medesimo provvedimento venga adottato entro sessanta giorni dall’esito della consultazione pubblica, sostituendo, al primo periodo, le parole: «con provvedimento di carattere generale da adottarsi entro novanta giorni» con le seguenti: «con provvedimento di carattere generale da porre in consultazione pubblica entro novanta giorni» e, al secondo periodo, le parole: «è adottato all’esito di procedimento di consultazione pubblica» con le seguenti: «è adottato entro sessanta giorni dall’esito del procedimento di consultazione pubblica»; -si valuti la possibilità di prevedere una fase transitoria, in ogni caso non inferiore a 8 mesi, successiva all’entrata in vigore del decreto legislativo, nel corso della quale il Garante, anziché procedere all’irrogazione di sanzioni alle imprese, disporrà ammonimenti o prescrizioni di adeguamento alla nuova disciplina, in base al principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione, nonché ai principi dello small business act.
Tra le condizioni contenute nel solo parere della Camera si evidenzia, in particolare, la seguente:
-all’articolo 171 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante violazione delle disposizioni in materia di controlli a distanza e indagini sulle opinioni dei lavoratori, come modificato dall’articolo 15, lettera e), del presente schema di decreto, sostituire le parole: «commi 1 e 2» con le seguenti: «comma 1», giacché il comma 2 dell’articolo 4 della legge n. 300 del 1970, concernente gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze, risulta di carattere concessorio e non limitativo e pertanto dovrebbe essere espunto.
Numerose condizioni ed osservazioni riguardano, inoltre, i criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed il procedimento per l’adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori.
|
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |