Le Commissioni Speciali di Camera e Senato hanno espresso i pareri sugli Schemi di D.Lgs concernenti: salvaguardia dei diritti pensionistici complementari che recepisce la Dir.2014/50/UE; revisione della disciplina in materia di impresa sociale
ATTI DEL GOVERNO ALL’ESAME DEL PARLAMENTO
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Atto e iter
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Contenuti
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Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/50/UE relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l’acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari
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Relatori:
On. Borghi (PD)
Sen. Rivolta (Lega)
Il provvedimento tornerà ora in Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.
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Le Commissioni Speciali per gli atti urgenti del Governo di Camera e Senato hanno espresso al Governo pareri favorevoli con condizioni.
Tra i rilievi di contenuto analogo espressi in entrambi i pareri delle Commissioni parlamentari si segnala, in particolare, la seguente, la seguente condizione:
– modificare l’articolo 11, c. 2, del Dlgs 252/2005 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari) riducendo a tre anni il periodo di partecipazione (ora quinquennale) alla forma pensionistica complementare, quale requisito necessario per l’acquisizione del diritto alla prestazione pensionistica. Tale modifica si rende necessaria – si legge nelle premesse ai pareri – al fine di definire, compatibilmente con il rispetto della direttiva 2014/50/UE e dei principi e criteri direttivi della delega legislativa, una disciplina uniforme per tutti i lavoratori ai fini dell’accesso alla pensione complementare, a prescindere dal fatto che si tratti di lavoratori che si spostano tra Stati membri dell’Unione europea o permangono sul territorio nazionale.
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Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale
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Relatori:
On. Polverini (FI)
Sen. Di Piazza (M5S)
Il provvedimento tornerà ora in Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.
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Le Commissioni Speciali per gli atti urgenti del Governo di Camera e Senato hanno espresso al Governo pareri favorevoli con condizioni e osservazioni.
Tra i rilievi espressi nel parere della Camera si evidenzia, in particolare, la seguente osservazione:
-“valuti il Governo la possibilità di introdurre all’articolo 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, come modificato dall’articolo 7 dello schema di decreto in esame, una disposizione transitoria volta a consentire alle imprese sociali già costituite alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 112 del 2017, che erogano, senza scopo di lucro, servizi di istruzione e formazione professionale o di orientamento lavorativo, anche se sottoposte a direzione e coordinamento da parte di sindacati o controllate dai medesimi, di continuare a svolgere la propria attività conservando la forma di impresa sociale, in deroga a quanto disposto dall’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”;
Tra i rilievi espressi nel parere del Senato si evidenzia, in particolare, la seguente condizione:
-“l’articolo 4 sia sostituito dal seguente: «All’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Non possono esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo di un’impresa sociale ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile: a) le società costituite da un unico socio persona fisica; b) gli enti con scopo di lucro; c) le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni”;
nonché la seguente osservazione:
– “a livello generale, in considerazione dell’importanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dalle imprese sociali, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di delega, appare auspicabile che sia posto in essere un futuro intervento normativo specifico volto alla costituzione di un fondo di garanzia, a copertura del rischio derivante da eventuale insolvenza delle amministrazioni pubbliche verso le imprese sociali che vantano crediti certi ed esigibili e derivanti da prestazioni di servizi”.
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