L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.45/E del 19 giugno 2018, ha istituito i nuovi codici tributo per fruire, tramite F24, delle agevolazioni riconosciute alle imprese e ai titolari di reddito da lavoro autonomo localizzati nella zona franca urbana del Centro Italia, secondo le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2018.
Si ricorda che la zona franca urbana dei Comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016 è stata istituita dall’art. 46 del DL. 50/2017 convertito con modifiche nella legge n. 96/2017[1].
Dunque a favore delle imprese con sede principale o unità locale all’interno del “cratere”, già esistenti o neo costituite entro il 31 dicembre 2017, che hanno subito una riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo che va dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016 rispetto al fatturato delle medesime mensilità del 2015, sono state previste una serie di agevolazioni.
Si tratta, in particolare, delle esenzioni dall’IRES e dall’IRPEF, dall’IRAP, dall’IMU, dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (ad esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica), a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.
Da ultimo la legge n. 205/2017 (cd. legge di Bilancio 2018)[2] è intervenuta sulle agevolazioni per la ZFU del Centro Italia operando:
· l’estensione di tutte le agevolazioni alle imprese e ai titolari di reddito di lavoro autonomo con sede nei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016[3], che hanno subito nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017 una riduzione del fatturato almeno pari al 25% rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente, decorrente dal 1° novembre 2015 al 28 febbraio 2016 (art. 1, co. 745, legge di Bilancio).
· l’estensione dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, alle imprese individuali e familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato pari al 25% nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2015 (art. 1, co. 746, legge di Bilancio).
I nuovi codici tributo, istituiti con la R.M n.45/E/2018, seguono il Decreto Direttoriale del 28 maggio 2018 con cui il MISE ha approvato gli elenchi dei soggetti ammessi a fruire delle agevolazioni.
Dunque, per utilizzare le suddette agevolazioni in compensazione tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i canali ENTRATEL e FISCONLINE messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, devono essere indicati i seguenti codici tributo:
· “Z149” – denominato “ZFU CENTROITALIA – Agevolazioni alle imprese e ai titolari di reddito da lavoro autonomo per riduzione versamenti – art. 1, comma 745, della legge n. 205/2017”;
· “Z150” – denominato “ZFU CENTRO ITALIA – Agevolazioni alle imprese individuali e familiari per riduzione versamenti – art. 1, comma 746, della legge n. 205/2017”.
I suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno d’imposta per il quale è riconosciuta l’agevolazione, nel formato “AAAA”.
[1] Cfr. sul punto ANCE “
Manovra correttiva –
Pubblicata la conversione in legge del DL 50/2017” –
29123 del 27 giugno 2017.
[2] Cfr. art.1, commi 745 e 746 della legge n.205/2017.
[3] Indicati nell’Allegato 2 del D.L. 189/2016 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016.
33039-Risoluzione n.45-E del 19 giugno 2018.pdfApri