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Studi di Settore - I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate nella CM 14/E/2018

Archivio, Fiscalità e incentivi

L’Agenzia delle Entrate interviene sugli studi di settore – C.M. 14/E/2018

9 Luglio 2018
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Studi di settore 2017, confermati i criteri degli anni scorsi per l’accesso al regime “premiale” e novità in tema di analisi della territorialità, correttivi di cassa per le imprese in contabilità semplificata, revisione congiunturale per gli effetti della “crisi”.
 
Queste alcune delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 14/E del 6 luglio 2018 che passa in rassegna le principali novità relative agli studi di settore per il periodo d’imposta 2017.
 
Prima di procedere ad illustrare i contenuti della Circolare, si ricorda che dal prossimo periodo di imposta, secondo lo slittamento imposto dalla legge 205/2017[1] (Legge di Bilancio 2018), entreranno in vigore i nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale (cd. ISA) introdotti dal DL n. 50/2017[2] (convertito con la legge n. 96 del 2017).
 
Tali indici, misurando attraverso un metodo statistico-economico dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta, forniranno una sintesi di valori utili per verificare la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti esprimendone il grado di affidabilità fiscale su una scala da 1 a 10. Il maggior grado di affidabilità consentirà l’accesso ad un regime premiale.
 
Dunque, per quest’ultimo anno l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare in commento, interviene sugli studi di settore precisando che i 193 studi in vigore per il periodo d’imposta 2016 sono stati aggiornati per consentirne una corretta applicazione anche al periodo d’imposta 2017.
 
Tali novità tengono conto di quanto stabilito dal DM del MEF del 23 marzo 2018 da ultimo intervenuto con alcune modifiche sugli studi di settore e riguardano, tra l’altro:
 
Aggiornamento delle analisi territoriali degli studi di settore – Riguarda in particolare gli studi:  YM05U (Commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature e pelletterie ed accessori, della concorrenza costituita dai Factory Outlet Center), YG44U(Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere), YK04U (Trasporto con taxi e noleggio di autovetture con conducente) WG72A (Trasporto con taxi e noleggio di autovetture con conducente) e di quelli a livello comunale e provinciale, a seguito della istituzione, modifica e ridenominazione di alcuni comuni, nonché dell’introduzione del nuovo assetto degli enti territoriali regionali della Sardegna.
 
Correttivi di cassa – Il DM del 23 marzo 2018 ha introdotto dei correttivi di cassa agli studi da applicare alle imprese minori in contabilità semplificata. Questo intervento si è reso necessario per recepire le nuove regole di determinazione della base imponibile IRPEF e IRAP, introdotte dalla legge n. 232/2016[3] (legge di bilancio 2017). A seguito di tale modifica, infatti, è stato introdotto un regime di contabilità semplificata improntato al criterio di cassa ed è stato modificato l’articolo 66 del TUIR che prevede che il regime di determinazione del reddito, delle imprese minori, sia un regime misto “cassa – competenza”. 
 
Dunque per consentire la corretta applicazione degli studi di settore a tali contribuenti, ed evitare distorsioni nella stima, la Circolare precisa che è stata elaborata una metodologia, solo per il periodo d’imposta 2017, che prevede degli interventi correttivi e la partecipazione alle stime del valore delle rimanenze finali di magazzino. A tal fine i contribuenti sopra indicati dovranno dichiarare nel modello degli studi di settore il valore delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali di magazzino.
 
Inoltre, salvo il caso in cui abbiano esercitato l’opzione di cui al comma 5[4] dell’art.18 del DPR 600/1973, ai risultati che derivano dall’applicazione degli studi di settore, sempre per le imprese minori in contabilità semplificata, vengono applicati i seguenti correttivi:
 
–        strutturale di “cassa”;
–        di “cassa” relativo alle vendite B2B;
–        di “cassa” relativo alle vendite B2PA;
–        settoriali di “cassa”;
–        territoriali di “cassa”;
 
Ciascuno dei correttivi può comportare una variazione dei ricavi stimati dallo studio di settore.
 
Correttivi anticrisi –  In merito ai correttivi anticrisi approvati dal DM del MEF del 23 aprile 2018, la Circolare fa presente che si tratta di correttivi con una struttura del tutto analoga a quella adottata per gli studi applicabili al periodo di imposta 2015 e 2016 e rinvia ai chiarimenti già forniti (Circolare 24/E del 30 maggio 2016).
 
Regime premiale – Vengono confermati, per il periodo di imposta 2017, gli stessi criteri  – applicati per le annualità 2014, 2015 e 2016 – di individuazione degli studi di settore che consentono l’accesso al regime premiale (previsto dall’art. 10 del DL 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011).
 
La Circolare ricorda, inoltre, a tal riguardo checon il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° giugno 2018 è stato disciplinato l’accesso, per il solo periodo di imposta 2017, al regime premiale per 155 studi di settore per i quali risultano approvati indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno:
 
–        4 delle seguenti tipologie:
  • efficienza e produttività del fattore lavoro;
  • efficienza e produttività del fattore capitale;
  • efficienza di gestione delle scorte;
  • redditività;
  • struttura;
–        3 delle tipologie sopra indicate e che contemporaneamente prevedono l’indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti” (tra questi ultimi rientra anche lo studio di settore WG69U – Costruzioni).
La Circolare illustra, inoltre, le principali novità riguardanti la modulistica.

 


[1] art. 1, c. 931.
[2] Cfr. Ance “Manovra correttiva – Pubblicata la conversione in legge del DL 50/2017” –     ID n. 29123 del 27 giugno 2017.
[3] Cfr. art. 1, commi da 17 a 23.
[4] Cfr. comma 5, art. 18, DPR 600/1973 “I contribuenti possono tenere i registri ai fini dell’imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta”.

33196-Circolare 14-E del 6 luglio 2018 .pdfApri
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