Il Consiglio dei Ministri, nella seduta dell’ 8 agosto u.s. n. 14, ha approvato, tra l’altro, alcuni decreti legislativi di adeguamento dell’ordinamento interno alla normativa europea, tra cui in particolare:
– un decreto legislativo, in esame definitivo, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE”.
Il decreto legislativo, in attuazione dell’art. 13 della legge di delegazione europea 2016-2017 (legge 25 ottobre 2017, n. 163), introduce disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
Si è scelto di garantire la continuità facendo salvi per un periodo transitorio i provvedimenti del Garante e le autorizzazioni, che saranno oggetto di successivo riesame, nonché i Codici deontologici vigenti. Essi restano fermi nell’attuale configurazione nelle materie di competenza degli Stati membri, mentre possono essere riassunti e modificati su iniziativa delle categorie interessate quali codici di settore. In considerazione delle esigenze di semplificazione delle micro, piccole e medie imprese, si è previsto che il Garante promuova modalità semplificate di adempimento degli obblighi del titolare del trattamento;
– un decreto legislativo, in esame definitivo, recante “Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione”.
Il decreto adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che ha istituito un quadro normativo armonizzato in materia di abusi di mercato e introdotto misure per la prevenzione degli stessi (cosiddetto “regolamento MAR”).
Nel concetto di abusi di mercato ricadono i comportamenti illeciti già previsti dalla direttiva 2003/6/CE, quali l’insider dealing (abuso di informazioni privilegiate), le manipolazioni del mercato e la comunicazione illecita di informazioni privilegiate, comportamenti che impediscono la piena trasparenza del mercato, fondamentale invece per l’attività di negoziazione di tutti i soggetti che operano in mercati finanziari;
– un decreto legislativo, in esame definitivo, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (Presidenza del Consiglio e Ministro per la pubblica amministrazione”.
Il decreto attua la direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all’accessibilità, da parte di tutti i cittadini e in particolare delle persone con disabilità, dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici;
– un decreto legislativo, in esame preliminare, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 del parlamento europeo e del consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l’apertura del mercato ai servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la governance dell’infrastruttura ferroviaria”.
Il decreto legislativo attua la direttiva (UE) 2016/2370 che riguarda l’apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri e la governance dell’infrastruttura ferroviaria, modificando la direttiva 2012/34/UE, e istituendo lo spazio ferroviario unico europeo. La direttiva rientra nel “quarto pacchetto ferroviario” completando il pilastro politico dell’iniziativa europea. La norma rafforza l’indipendenza del gestore della infrastruttura ferroviaria con specifico riferimento ai casi in cui il gestore sia integrato verticalmente con una impresa che offre servizi di trasporto ferroviario; dà la possibilità al gestore di delegare funzioni; introduce disposizioni sulla trasparenza finanziaria e, soprattutto, apre il mercato ferroviario con riferimento alla possibilità di accesso per le imprese ferroviarie a condizioni eque trasparenti e non discriminatorie all’infrastruttura ferroviaria di tutti gli stati membri;
– un decreto legislativo, in esame preliminare, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 del 12 luglio 2016 del Consiglio recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno e della direttiva (UE) 2017/952 del 29 maggio 2017 del Consiglio recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi”.
Il decreto legislativo attua la legge 25 ottobre 2017, n. 163 (legge di delegazione europea) al fine di recepire la direttiva (UE) 2016/1164, del Consiglio del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (cd. ATAD 1 – Anti Tax Avoidance Directive), come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952, del Consiglio del 29 maggio 2017, recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i Paesi terzi (cd. ATAD 2);
– un decreto legislativo, in esame preliminare, recante “Attuazione della direttiva del Consiglio del 27 giugno 2016 n. 2016/1065 recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni”.
La direttiva ha introdotto norme specifiche per quanto riguarda l’emissione, il trasferimento e il riscatto dei buoni-corrispettivo, al fine di garantire che non si verifichino disallineamenti tra Stati membri che possano dare luogo ad una doppia imposizione o non imposizione, nonché al fine di ridurre il rischio dell’elusione fiscale.
Il decreto individua il buono-corrispettivo come uno strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative.
Il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha preannunciato l’intenzione di predisporre un disegno di legge per un riassetto dalla Pubblica Amministrazione cosiddetto “Concretezza”.
Il Consiglio dei Ministri, inoltre, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 14 giugno al 19 giugno 2018 nei territori dei Comuni di Reggio Calabria, di Bagnara Calabra e di Scilla, in provincia di Reggio Calabria e di Joppolo e Nicotera, in provincia di Vibo Valentia.