ATTI DEL GOVERNO ALL’ESAME DEL PARLAMENTO
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Atto e iter
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Contenuti
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Schema decreto legislativo su attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno
Assegnato alle Commissioni Finanze della Camera dei Deputati e del Senato, per il parere al Governo da rendersi entro il 9 ottobre p.v.
Relatori:
Camera – On. Andrea Caso (M5S)
Senato – Sen. Elisa Pirro (M5S)
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Lo Schema, in attuazione dell’art. 1 della L. 163/2017 (Legge di Delegazione europea 2016-2017), recepisce la direttiva 2016/1164/UE (cd. Anti Tax Avoidance Directive – ATAD) che fa parte del pacchetto antielusione varato dalla Commissione Europea per introdurre negli Stati membri un insieme di misure di contrasto alle pratiche di elusione fiscale.
Il provvedimento, in particolare, a modifica del DPR 917/1986 (T.U. delle imposte sui redditi):
– interviene sulla disciplina della deducibilità degli interessi passivi, stabilendo un diverso limite di deducibilità dell’eccedenza degli interessi passivi e la riportabilità ai successivi periodi d’imposta, senza limiti temporali, dell’eccedenza di interessi attivi e prevedendo, contemporaneamente, una nuova definizione degli interessi passivi (ed attivi) e degli oneri (e proventi) assimilati rilevanti a fini fiscali;
– prevede l’imputazione al soggetto residente (persone fisiche, società di persone e società di capitali, stabili organizzazioni nel territorio dello Stato) di tutti i redditi del soggetto controllato non residente localizzato in un Paese a fiscalità privilegiata;
-reca misure di contrasto alle conseguenze fiscali derivanti dalla diversa qualificazione del medesimo strumento finanziario, pagamento, entità o stabile organizzazione in differenti sistemi fiscali cd. “disallineamento da ibridi” (di cui viene fornito un elenco esemplificativo di situazioni ad essa riconducibili);
–ridefinisce, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, la nozione di intermediari finanziari e delle holding finanziarie e non finanziarie, alle quali si applicano specifiche disposizioni per alcuni settori della direttiva ATAD (tra cui la limitazione alla deducibilità degli interessi passivi).
Sul provvedimento, in corso d’esame, l’ANCE è intervenuta inviando all’attenzione del Parlamento un proprio contributo di osservazioni e proposte (si veda, la riguardo, notizia di Interventi ANCE del 27 settembre 2018).
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Schema di decreto ministeriale su norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro delle strutture destinate per finalità istituzionali a compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica (Atto n. 43)
Assegnato alle Commissioni riunite Lavoro e Affari sociali della Camera dei Deputati e Lavoro del Senato, per il parere al Governo da rendersi entro l’11 ottobre p.v.
Relatori:
Camera – On. Donatella Legnaioli (Lega) e On. Stefania Mammì (M5S)
Senato – Sen. Sergio Romagnoli (M5S)
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Il provvedimento è adottato in attuazione dell’art. 3, c.2, del D.Lgs. 81/2008 (T.U. in materia di salute e sicurezza sul lavoro), secondo cui la disciplina ivi contenuta viene applicata a determinate categorie tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, demandando la relativa armonizzazione ad appositi decreti ministeriali.
Il testo, in particolare:
-fissa i criteri per la tutela della riservatezza delle informazioni, di cui è ritenuta inopportuna o è preclusa la divulgazione, relative alle gare d’appalto e al documento di valutazione dei rischi da interferenze. Nello specifico:
· nella predisposizione delle gare di appalto o di somministrazione di servizi, lavori, opere o forniture, i costi relativi alla prevenzione dai rischi da interferenze con le attività delle imprese appaltatrici, sono indicati omettendo le informazioni di cui è vietata la divulgazione;
· il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze tra le attività svolte dal personale in servizio nelle articolazioni e strutture previste dal provvedimento e quelle svolte dalle imprese appaltatrici di servizi, lavori, opere o forniture è elaborato dal datore di lavoro committente ovvero, nei casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, dal soggetto che affida il contratto e dal datore di lavoro dell’organismo destinatario dei servizi, lavori, opere o forniture.
Viene, inoltre, stabilito che nei confronti del personale impiegato dalle imprese appaltatrici per lo svolgimento di opere, gli obblighi e gli adempimenti previsti dal Dlgs 81/2008 sono a carico del datore di lavoro delle medesime imprese;
-che la valutazione dei rischi di cui all’art. 17, c. l, lett.a), del Dlgs 81/2008 e la conseguente redazione del documento di valutazione dei rischi sono effettuate dal datore di lavoro
esclusivamente per le sedi e le infrastrutture di competenza;
–misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili. In particolare, viene stabilitoche la vigilanza presso i cantieri temporanei o mobili in area riservata, è effettuata dal personale dell’ufficio di vigilanza dell’Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento dei vigili del fuoco.
Viene, inoltre, esclusa la valutazione dei rischi e la redazione del relativo documento nonché l’ottemperanza degli ulteriori obblighi previsti dal Titolo IV del Dlgs 81/2008 per le attività funzionali alle operazioni in interventi di soccorso che richiedano l’esecuzione anche di lavori individuati nell’allegato X del suddetto Dlgs 81/2008.
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Schema di contratto di programma 2017-2021 – Parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa (Atto n.46)
Assegnato alla Commissione Trasporti della Camera dei Deputati e Lavori pubblici del Senato, per il parere al Governo da rendersi entro l’11 ottobre p.v.
Relatori:
Camera – On. Arianna Spessotto (M5S)
Senato – da nominare
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Lo Schema di Contratto di programma 2017-2021, parte investimenti (CdP-I), tra Rete ferroviaria italiana e Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti è finalizzato a regolare la programmazione degli investimenti di sviluppo e potenziamento della rete ferroviaria, nonché gli interventi relativi alla sicurezza della rete e all’adeguamento della stessa agli obblighi di legge, in coerenza con gli indirizzi strategici della programmazione economico-finanziaria nazionale e comunitaria.
Lo Schema contiene non solo gli investimenti in essere nel periodo di vigenza del contratto ma anche quelli afferenti ad un piano di investimenti decennale (con l’indicazione dei relativi fabbisogni) nonché, in un’apposita sezione, l’indicazione delle opere in programma la cui progettazione avrà inizio “oltre piano” (ossia oltre il 2026).
Il provvedimento contiene, inoltre, per la prima volta, dieci appendici al contratto recanti informazioni dettagliate sugli
interventi oggetto del contratto.
Sotto il profilo del contenuto, lo Schema prevede nuovi finanziamenti contrattualizzati, per un importo pari a 13.925 milioni di euro, cui vanno sottratti definanziamenti per 666 milioni di euro. Pertanto si registra un saldo incrementale nel contratto pari a circa 13.259 milioni di euro.
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