A seguito delle novità normative introdotte dall’art. 44 del D.L. n. 109/18, recante “disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”, pubblicato nella G.U. n. 226 del 28 settembre scorso, il Ministero del lavoro, con l’allegata circolare n. 15 del 4 ottobre 2018, ha fornito le indicazioni operative relative alla Cassa Integrazione guadagni straordinaria per “crisi per cessazione attività”.
Dallo scorso 29 settembre, pertanto, e fino al 2020, l’intervento della Cassa integrazione straordinaria potrà essere concesso, nei limiti di dodici mesi, per ciascun anno ed in deroga agli artt. 4, 22 e 25 del D.Lgs. n. 148/15 anche in favore delle imprese già cessate, ma con le procedure di licenziamento non ancora concluse ovvero in cessazione.
Vista la specifica previsione derogatoria dell’art 44 del D.L. n. 109/18, le aziende, anche se in procedura concorsale, potranno, quindi, usufruire della Cigs per crisi aziendale per cessazione per un periodo che non andrà ad inficiare sul limite temporale massimi pari a 30 mesi previsto per le aziende edili, né tantomeno sulle durate massime riconosciute per singola casuale di intervento; le deroghe riguardano, inoltre, le disposizioni procedurali in ordine alle tempistiche previste per la presentazione delle istanze ed i termini di decorrenza per iniziare le sospensioni o riduzioni di orario dei lavoratori.
Ai fini dell’approvazione di tali programmi, che potranno essere concessi a valere sulle risorse stanziate dall’articolo 21, comma 4, D.Lgs. n. 148/2015, è necessaria la sussistenza di determinate condizioni.
L’impresa cessata o cessante, in tutto o in parte, dovrà rispettare congiuntamente le condizioni di cui all’art. 2 del Decreto interministeriale n. 95075/17, ossia che:
a) all’aggravarsi delle iniziali difficoltà e per l’impossibilità di portare a termine il piano di risanamento originariamente predisposto a seguito di Cigs per crisi, sussistano concrete prospettive di cessione dell’attività;
b) sia stipulato specifico accordo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza del Ministero dello sviluppo economico;
c) sia presentato un piano di sospensione dei lavoratori ricollegabile, nell’entità e nei tempi, alla cessione aziendale e ai nuovi interventi programmati;
d) sia presentato un piano per il riassorbimento occupazionale in capo al cessionario garantito mediante l’espletamento tra le parti della procedura di cui all’articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
In alternativa, la richiesta di Cigs per cessazione potrà essere collegata ad un piano di interventi di reindustrializzazione del sito produttivo presentato dall’azienda richiedente o cessionaria o dal Ministero delle sviluppo economico, fermo restando l’accordo in sede governativa, con l’eventuale partecipazione del M.I.S.E., laddove fosse stato coinvolto nelle fasi di avvio del piano aziendale di cessione dell’attività e/o della Regione ove ha sede l’azienda.
Un’ulteriore fattispecie, infine, prevede la possibilità di accedere alla Cigs nel caso in cui, attraverso percorsi di politica attiva del lavoro presentati dalle Regioni ove sino dislocate le unità produttive interessate dalla cessazione, il trattamento sia funzionale al sostegno del reddito dei lavoratori dichiarati in esubero.
Successivamente alla sottoscrizione dell’accordo governativo, l’impresa interessata dovrà inviare l’istanza alla Div. IV del Ministero del Lavoro, tramite il sistema informatico Cigsonline, allegando, oltre al verbale di accordo, l’elenco nominativo dei lavoratori interessati.
Per completezza, si ricorda che il decreto in oggetto ha previsto, all’art. 8, l’istituzione della zona franca urbana per il sostegno alle imprese colpite dall’evento. In particolare, le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all’interno della zona stessa e che hanno subito una riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo 14/08/2018 al 30/09/2018, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, possono richiedere l’esonero dal versamento dai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi Inail, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.
Tali agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del Reg. UE n. 1408/2013 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea degli aiuti “de minimis”.
All’art. 34 del suddetto decreto è stata prevista, altresì, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail, in scadenza nel periodo di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2020, nei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017.
33926-Circolare n. 15-2018 del Ministero del lavoro.pdfApri