Si è svolta il 15 c.m. l’audizione informale dell’ANCE presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato, nell’ambito dell’esame, in prima lettura, in sede referente, del disegno di legge recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata” (DDL 840/S).
La delegazione associativa, guidata dall’Ing. Vincenzo Bonifati, Delegato ANCE per la legalità, ha evidenziato, in premessa, che il testo oltre a contenere numerose previsioni in materia di riconoscimento della protezione internazionale e sulla gestione del fenomeno migratorio, prevede alcune norme finalizzate a rafforzare i dispositivi a garanzia della sicurezza pubblica, con particolare riferimento alla minaccia del terrorismo e al contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti pubblici, nonché alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni criminali negli enti locali.
Al riguardo, ha sottolineato come l’ANCE condivida pienamente la finalità della lotta alle infiltrazioni criminali nel settore degli appalti e come il contrasto ai fenomeni malavitosi sia da sempre una delle priorità della politica associativa, nella consapevolezza che ciò rappresenti una condizione imprescindibile per la crescita e lo sviluppo del Paese.
Al contempo, le modalità attraverso le quali raggiungere tale obiettivo non possono però compromettere la tutela di altri diritti e le garanzie fondamentali previsti dall’ordinamento. Né si dovrebbero porre le basi per far considerare gli operatori economici come soggetti giuridici “di serie B”, sulla base di mere presunzioni di colpevolezza, in un clima di generale sfiducia verso il settore.
Ha, altresì, rilevato che il provvedimento conferma una strategia di forte inasprimento della repressione penale dei fenomeni di malaffare, con aumento delle pene principali ed accessorie, al fine di ottenere il massimo effetto deterrente. In proposito va evidenziato come una strategia realmente efficace dovrebbe agire anzitutto sulle cause “a monte” degli illeciti, al fine di impedirne il compimento.
Infatti, è principalmente l’eccesso di burocrazia e la stratificazione di norme poco chiare a favorire il proliferare della corruzione. Sarebbe quindi necessario intervenire, anzitutto, sul piano della trasparenza e della semplificazione normativa e procedurale; ciò, soprattutto, in materia di appalti pubblici, in cui tale traguardo non appare ancora raggiunto.
Al riguardo, ha auspicato un intervento urgente da parte del legislatore, sul Codice dei Contratti, a partire da alcune modifiche mirate, in chiave di trasparenza. L’opacità normativa fa sì che, nello svolgimento della propria attività, l’imprenditore si trovi costantemente nella condizione di dover gestire il “rischio penale”, oltre il normale rischio economico d’impresa, con il rischio reale di renderle insostenibile la stessa attività.
Alla luce delle considerazioni espresse ha, quindi, evidenziato alcune osservazioni e proposte nel merito degli specifici contenuti del DL.
Si tratta, in particolare, dell’art. 25 del testo che interviene in tema di subappalto illecito, inasprendo in maniera incisiva le sanzioni previste per tale reato, con il rischio di produrre effetti contrari alla finalità che la norma stessa si pone, consistenti nel contrasto – di per sé condivisibile – ai subappalti illeciti. Considerati, infatti, i frequenti errori interpretativi che le amministrazioni appaltanti commettono nell’identificazione dei contratti di subappalto, il pericolo connesso all’irrigidimento del regime sanzionatorio è quello di mettere in difficoltà gli appaltatori onesto. Ad avviso dell’Ance, pertanto, stante la frequentesituazione di confusione applicativa della normativa sulsubappalto da parte delle stazioni appaltanti, si rendeopportuno un ripensamento dell’innovazione introdotta dal DL.
Si è, poi, soffermato sull’art. 26 che prevede una modifica dell’ art. 99, comma 1, del Dlgs 81/2008, includendo tra i soggetti destinatari della notifica preliminare (attualmente Asl e Dtl) anche il prefetto. A tale riguardo, ha richiesto di estendere ulteriormente la platea dei soggetti destinatari, includendo le Casse Edili territorialmente competenti, a cui la notifica dovrebbe essere inviata contestualmente ed esclusivamente in via telematica.
Infine, ha proposto di modificare l’art. 90, comma 9, lett. c) del Dlgs 81/08, prevedendo non solo l’obbligo di trasmettere copia della notifica preliminare all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori, ma anche quello di fornire i relativi ed eventuali aggiornamenti durante l’esecuzione degli stessi.
Entrambe le proposte, se recepite, garantirebbero una più attenta verifica delle condizioni di regolarità delle imprese, soprattutto in sede di attestazione della regolarità contributiva, con la possibilità di costituire una banca dati, aggiornata, di settore, anche ai fini di una migliore programmazione della attività ispettiva.
In allegato il Documento con il dettaglio della posizione ANCE consegnato agli atti della Commissione
34010-Documento Ance audizione DL Sicurezza.pdfApri