SENATO DELLA REPUBBLICA
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– DDL su “Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri” (DDL 497/S).
La Commissione Territorio e Ambiente ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto, con modifiche al testo iniziale.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 5, comma 1
Viene soppressa la norma con cui si prevedeva l’individuazione, da parte dei comuni delle isole indicate negli allegati al testo, in conformità con la normativa dell’Unione europea e della regione di appartenenza, forme di fiscalità di sviluppo con particolare riguardo alla creazione di nuove aziende sostenibili.
Emendamento 5.100 del Relatore
Articolo aggiuntivo
Viene introdotto un articolo sul censimento del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale da effettuarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.
Emendamento 6.0.1 (testo 2) a firma di parlamentari
Articolo sostitutivo
Viene riformulato l’articolo sul miglioramento e potenziamento delle strutture finalizzate all’incremento e alla diversificazione dell’offerta turistica, prevedendo, tra l’altro, al fine di favorire un più razionale e adeguato utilizzo del patrimonio edilizio esistente nonché una minore occupazione del territorio e per valorizzare e potenziare i servizi turistici e alberghieri, che i comuni delle isole di cui agli allegati A e B del provvedimento possono predisporre, nell’ambito dei PIST, un piano avente ad oggetto l’attuale offerta turistica del territorio, la diversificazione per aree di interesse ed una scala di interventi da realizzare con priorità.
Emendamento 7.1 (testo 3) del Relatore
Articolo sostitutivo
Viene riformulato l’articolo in materia di protezione civile, prevedendo, tra l’altro, che i Sindaci dei comuni delle isole interessata dal DDL, per l’esercizio delle funzioni ad essi spettanti in qualità di Autorità territoriale di protezione civile, possono istituire un apposito organismo consultivo, con la partecipazione di rappresentanti di tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, i comuni delle isole minori che non vi abbiano ancora provveduto predispongono il piano di messa in sicurezza, avvalendosi della collaborazione della regione competente, d’intesa con il Dipartimento della protezione civile.
Emendamento 10.100 (testo 2) del Relatore
Articolo sostitutivo
Viene riformulato l’articolo sul piano per l’assetto idrogeologico, disponendo in particolare che le regioni territorialmente competenti procedono ad una ricognizione del fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi in materia di dissesto idrogeologico, i quali sono inseriti negli elenchi programmatici di settore nazionale e territoriale e realizzati in accordo con i comuni competenti e le comunità isolane compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci.
Emendamento 14.100 (testo 2) del Relatore
Articolo sostitutivo
Viene riformulato l’articolo sul piano di promozione per la produzione di energia da fonti rinnovabili, disponendo, tra l’altro, che le Regioni territorialmente competenti, sentiti i comuni delle isole, possono predisporre, di concerto con la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio competente per territorio, un piano per promuovere la realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili per le isole minori.
Emendamento 18.100 (testo 2) del Relatore
Il testo contiene norme per lo sviluppo e la crescita delle isole minori. Viene prevista, in particolare, l’adozione dei necessari interventi da parte dello Stato, le regioni e dei comuni per la valorizzazione, lo sviluppo socio-economico, la tutela e la messa in sicurezza del territorio delle stesse. Gli interventi sono predisposti e attuati dai comuni delle isole individuate negli allegati al testo, in sinergia con le regioni interessate, sentiti gli altri enti territoriali esistenti nelle isole minori, in base alle rispettive competenze, rafforzando il concorso e il coinvolgimento dei cittadini residenti.
Il provvedimento passa ora all’esame dell’Aula.
PARERI RESI SU ATTI DEL GOVERNO
– Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nonché delle strutture del Ministero dell’interno destinate per finalità istituzionali all’attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica (Atto n. 43).
La Commissione Lavoro ha espresso al Governo un parere favorevole con osservazione sul provvedimento in oggetto.
Il provvedimento è adottato in attuazione dell’art. 3, c.2, del D.Lgs. 81/2008 (T.U. in materia di salute e sicurezza sul lavoro), secondo cui la disciplina ivi contenuta viene applicata a determinate categorie tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, demandando la relativa armonizzazione ad appositi decreti ministeriali.
Il testo, in particolare:
– fissa i criteri per la tutela della riservatezza delle informazioni, di cui è ritenuta inopportuna o è preclusa la divulgazione, relative alle gare d’appalto e al documento di valutazione dei rischi da interferenze;
– prevede che la valutazione dei rischi di cui all’art. 17, c. l, lett.a), del Dlgs 81/2008 e la conseguente redazione del documento di valutazione dei rischi sono effettuate dal datore di lavoro esclusivamente per le sedi e le infrastrutture di competenza;
– prevede misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili. In particolare, viene stabilito che la vigilanza presso i cantieri temporanei o mobili in area riservata, è effettuata dal personale dell’ufficio di vigilanza dell’Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento dei vigili del fuoco.
Viene, inoltre, esclusa la valutazione dei rischi e la redazione del relativo documento nonché l’ottemperanza degli ulteriori obblighi previsti dal Titolo IV del Dlgs 81/2008 per le attività funzionali alle operazioni in interventi di soccorso che richiedano l’esecuzione anche di lavori individuati nell’allegato X del suddetto Dlgs 81/2008.
Il provvedimento tornerà, ora, in Consiglio dei Ministri, per l’approvazione definitiva.