SENATO DELLA REPUBBLICA
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– DDL sulla “Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario” (DDL 690/S).
La Commissione Finanze ha approvato, in sede redigente, in prima lettura, il provvedimento in oggetto con modifiche al testo iniziale.
Il testo è volto a costituire una Commissione bicamerale d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario la durata della XVIII legislatura, composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei Deputati in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari. Tra i compiti della Commissione: verificare la documentazione raccolta dalla analoga Commissione parlamentare di inchiesta istituita nella legislatura precedente; analizzare e valutare le condizioni alfine di istituire una procura nazionale per i reati bancari e finanziari sul modello della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, o estendere la competenza della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo all’ambito di indagine relativo ai reati finanziari e bancari; analizzare le indicazioni della Banca centrale europea e il suo operato nei confronti dei consigli di amministrazione bancari relativamente alle indicazioni di questa sulle liquidazioni dei non performing loans (NPL).
Il provvedimento passa ora all’esame dell’Aula.
PARERI RESI SU ATTI DEL GOVERNO
–Schema di contratto di programma 2017-2021 – Parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa (Atto n. 46).
La Commissione Lavori pubblici ha espresso al Governo un parere favorevole con condizioni ed osservazioni sul provvedimento in oggetto.
Il Contratto ha per oggetto la disciplina dei rapporti tra lo Stato e RFI con riguardo: alla realizzazione degli investimenti per lo sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria ai fini del miglioramento della qualità dei servizi e del rispetto di livelli di sicurezza compatibili con l’evoluzione tecnologica, ottemperando alle innovazioni introdotte dalle disposizioni normative; alle modalità di finanziamento delle suddette attività allo scopo di individuare le risorse disponibili per il raggiungimento degli obiettivi suddetti.
Nello stesso viene delineato un piano degli investimenti in corso e programmatici articolato in 4 sezioni ben distinte, di cui la prima è composta dalle opere da realizzare dotate di integrale copertura finanziaria e le altre sezioni hanno carattere programmatico, rappresentando la pianificazione tecnico-economica di massima per un periodo temporale almeno decennale dei fabbisogni finanziari di competenza come quadro di riferimento per la selezione e l’inserimento degli interventi meritevoli di finanziamento nei documenti di programmazione nazionale (DPP).
Il provvedimento tornerà, ora, in Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.
– Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (Atto n. 47).
La Commissione Lavoro ha espresso al Governo un parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in oggetto.
Il provvedimento, in attuazione della L 163/2017 (Legge di delegazione europea 2016-2017), è volto a recepire la direttiva UE 2016/2341 sulle attività e sulla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali che costituisce a partire dallo spirare del termine di recepimento, fissato al 13 gennaio 2019, l’unico atto legislativo dell’Unione europea cui dovranno conformarsi gli Stati membri nel definire i propri ordinamenti relativamente alla previdenza complementare.
In particolare il provvedimento disciplina:
– i requisiti generali in materia di sistema di governo delle forme pensionistiche;
– le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo dei fondi, quali il direttore generale ed il responsabile al fine di garantire una gestione sana e prudente delle loro attività;
– le informazioni che devono essere fornite agli aderenti e beneficiari per garantire la corretta individuazione della forma pensionistica, dei diritti e obblighi della parti coinvolte;
– il trasferimento a un fondo di un altro Stato membro;
– l’esenzione dall’applicazione di talune norme per le forme pensionistiche complementari con meno di cento aderenti.
In materia di funzioni, viene previsto il divieto per le forme pensionistiche complementari di svolgere attività ulteriori rispetto alla previdenza complementare.
Il provvedimento tornerà ora in Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva.