I contributi versati all’ente bilaterale dal datore di lavoro e dal lavoratore concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente. Viceversa, le somme aventi finalità assistenziali erogate dall’ente ai lavoratori non rilevano ai fini fiscali, a meno ché non rientrino nelle categorie di reddito rilevanti ai fini Irpef.
Queste sono alcune delle precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n.24/2018 resa a un interpello relativo al trattamento fiscale da applicare alle somme erogate dal datore di lavoro per conto di un ente bilaterale.
Il quesito è posto da una società che applicando un CCNL di settore in base al quale i dipendenti sono obbligati all’iscrizione all’ente bilaterale di categoria (come avviene per il settore edilizio), chiede chiarimenti sul corretto trattamento fiscale da applicare alle somme erogate dal datore di lavoro “per conto” dell’ente.
Nel caso specifico, infatti, i versamenti all’ente sono a carico del datore di lavoro e sono assoggettati al contributo di solidarietà INPS. Lo statuto dell’ente bilaterale prevede, poi, l’erogazione, ai dipendenti delle società iscritte di somme a sostegno del reddito, finalizzate a integrare il reddito dei lavoratori con finalità assistenziali in casi specifici (il premio per la nascita del figlio, il contributo malattia o per infortunio, l’iscrizione al nido/materna, alla scuola secondaria di primo grado e permesso per legge n.104 del 1992). Queste somme sono corrisposte dall’ente bilaterale al datore di lavoro, e da quest’ultimo ai dipendenti in busta paga.
Le questioni di natura tributaria che vanno chiarite in relazione agli enti bilaterali[1] riguardano:
· il trattamento fiscale dei contributi versati all’ente da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori;
· il trattamento fiscale delle prestazioni erogate dagli enti bilaterali ai lavoratori dipendenti.
Sul primo punto, l’Amministrazione finanziaria precisa che i contributi con finalità assistenziale non obbligatori per legge versati all’ente dal datore di lavoro e dal lavoratore concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente in quanto non rientranti tra le ipotesi di esclusione dal reddito previste dall’art. 51, co.2 del DPR 917/1986 (cd. “TUIR”).
In particolare, con riferimento all’ipotesi di versamento di contributi assistenziali, la lettera a), co.2, dell’art. 51 sopra citato, stabilisce che non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente i contributi previdenziali e assistenziali dovuti in ottemperanza a disposizioni di legge. Restano dunque fuori da questo ambito i contributi con finalità assistenziale non obbligatori per legge, quali quelli versati agli enti bilaterali sulla base di accordi contrattuali.
Sul secondo punto, invece, viene precisato che il trattamento fiscale delle prestazioni erogate dagli enti bilaterali ai lavoratori segue i principi generali che disciplinano la tassazione dei redditi secondo cui devono essere assoggettate a tassazione le sole prestazioni inquadrabili in una delle categorie reddituali rilevanti ai fini IRPEF previste dall’art. 6 del TUIR[2], comprese quelle che costituiscono erogazioni corrisposte in sostituzione di detti redditi.
Di conseguenza, per quanto riguarda il caso specifico, viene chiarito che non rilevano ai fini fiscali le somme erogate a titolo di premio per la nascita del figlio, di contributo malattia o infortunio, di iscrizione all’asilo nido/scuola materna, nonché di permesso per legge n.104/1992, poiché non rientrano in alcuna delle categorie reddituali sopra indicate.
Diverso il discorso per quanto concerne le somme erogate a titolo di iscrizione alla scuola media che l’Amministrazione finanziaria fa rientrare nel concetto di “borsa di studio” che comprende “le somme, gli assegni, i premi corrisposti per fini di studio o di addestramento professionale ovvero quelle elargizioni volte a sostenere gli studenti nello svolgimento di un’attività di studio o di formazione”[3].
Tali erogazioni possono essere ricondotte alla previsione dell’art. 50, co.1, lett. c), del TUIR che assimila ai redditi di lavoro dipendente, le somme “da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale”, e quindi risultano fiscalmente rilevanti.
Nel caso di specie, quindi il contributo erogato per l’iscrizione alla scuola media, diversamente dagli altri, è rilevante ai fini fiscali ed è assoggettato a tassazione secondo le regole ordinarie.
[1] A tal riguardo l’Amministrazione finanziaria richiama le Circolari 326/1997 e 55/1999 espressamente riferite alle Casse Edili, nelle quali, precisa sono espressi criteri interpretativi di carattere generale.
[2] Cfr. art. 6, co.1, del TUIR “I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: a) redditi fondiari; b) redditi di capitale; c) redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro autonomo; e) redditi di impresa; f) redditi diversi”.
[3] Cfr. Circolare n.28/2016.
33954-risposta n.24-18_ALL1.pdfApri