Il credito corrispondente alla detrazione d’imposta riconosciuta in caso di lavori di riqualificazione energetica (Ecobonus) può essere ceduto alle società che, tramite contratto di somministrazione, forniscono personale alle imprese appaltatrici di interventi per cui è consentita la cessione del credito. Questa possibilità è riconosciuta anche nel caso in cui la società somministrante partecipi a un’associazione temporanea di imprese costituita per l’assunzione di appalti di lavori di risparmio energetico che legittimano la cessione del credito. In entrambi i casi, infatti, l’impresa di somministrazione si configura come un soggetto collegato al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Questi i chiarimenti contenuti nella risposta ad interpello n.61/2018 con cui l’Agenzia delle Entrate si pronuncia, nuovamente, in tema cessione del credito nell’ipotesi di interventi di riqualificazione energetica.
Anche in questo caso[1] il tema affrontato riguarda la definizione del novero dei “cessionari”, cioè dei soggetti a favore dei quali, alla luce delle recenti modifiche normative, può essere effettuata, laddove possibile[2], la cessione del credito corrispondente alla detrazione connessa agli interventi agevolati con l’Ecobonus.
La questione posta all’Agenzia riguarda la possibilità di cedere il credito derivante da interventi di riqualificazione energetica alla società che svolge attività di somministrazione di personale all’impresa appaltatrice dei lavori che danno diritto alla cessione del credito.
Si ricorda che per quanto concerne i lavori di riqualificazione energetica, il dato normativo attualmente prevede che il credito d’imposta possa essere ceduto:
· ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché ad altri soggetti privati, con la facoltà per gli stessi di successiva cessione del credito, e con esclusione delle banche e degli intermediari finanziari;
· alle banche e agli intermediari finanziari da parte dei soli contribuenti che ricadono nella no tax area[3].
Successivamente l’Agenzia delle Entrate, prima con la Circolare 11/E del 18 maggio 2018 e poi con la Circolare 17/E del 23 luglio 2018[4], è intervenuta per chiarire, diversi aspetti della disciplina e, in particolare, il fatto che nel novero degli “altri soggetti privati”[5], devono rientrare solo i soggetti collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Al riguardo, entrambe le Circolari presentano, infatti, una serie di esempi, la CM 11/E/2018 menziona i condòmini per gli interventi eseguiti sulla parti comuni condominiali, oppure le società facenti parte dello stesso gruppo dell’impresa esecutrice degli interventi agevolati.
Mentre la CM 17/E/2018 menziona la cessione a società facenti parte dello stesso Consorzio o Rete di imprese della ditta esecutrice dei lavori, la cessione ai fornitori dei materiali o ai subappaltatori dei quali si serve l’impresa per realizzare gli interventi agevolati,la cessione ai fornitori o a subappaltatori che eseguono lavori non agevolatipurché inclusi nel contratto d’appalto da cui originano le detrazioni.
Partendo da queste premesse, l’Agenzia precisa che la cessione del credito alla società fornitrice del personale somministrato è possibile poiché l’impresa somministrante, nel fornire “il lavoro prestato”, fornisce “fattori produttivi” necessari per eseguire l’opera, al pari del fornitore dei materiali.
Allo stesso modo la cessione è ammessa anche nell’ipotesi in cui la società che svolge l’attività di somministrazione di lavoro partecipi a un’associazione temporanea di imprese (o raggruppamento temporaneo di imprese) per l’assunzione di appalti per opere che legittimano la cessione del credito.
L’associazione temporanea di imprese concretizza, infatti, uno strumento di cooperazione temporanea ed occasionale tra imprese per la realizzazione congiunta di un’opera o un affare. Tale conclusione deriva, per analogia, da quanto affermato nella CM 17/E/2018, in riferimento ai Consorzi e alle Reti di Imprese.
[2] Si ricorda che la legge n.205/2017 (legge di Bilancio 2018) ha introdotto, per le spese sostenute a partire dal 1 gennaio 2018, la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari. Diversamente, per le spese sostenute nel 2017, la cessione del credito è possibile esclusivamente con riguardo ai lavori relativi alle parti comuni di edifici condominiali. Nello specifico, i cd. “incapienti” possono cedere la detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali, mentre i “capienti” possono cedere la detrazione spettante per gli interventi effettuati sulle parti comuni, solo se “incisivi”, ovvero tali da consentire le maggiori detrazioni del 70 e del 75%.
[3] Sul punto, si ricorda che rientrano nelle cd. “fasce deboli”, i contribuenti di cui all’art. 11, co.2, e 13, co. 1, lett. a) – co. 5, lett. a), del D.P.R. 917/1986 – TUIR, ovvero:
– pensionati con redditi inferiori o uguali a 7.500 euro annui;
– lavoratori dipendenti con un reddito complessivo inferiore o uguale ad 8.000 euro;
– soggetti che percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, inferiori o uguali a 4.800 euro.
Tali condizioni, si ricorda, devono sussistere nel periodo d’imposta precedente a quello in cui le spese sono sostenute.
[5] Di cui all’art.14, co. 2-ter e 2-sexies, del DL 63/2013, convertito con modificazioni nella legge 90/2013.
34212-risposta interpello n.61-2018.pdfApri