In scadenza al prossimo 15 novembre il termine per l’esercizio dell’opzione per la costituzione del Gruppo IVA, con efficacia dal 1° gennaio 2019.
Lo conferma l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n.19/E del 31 ottobre 2018, che fornisce i primi chiarimenti sulle modalità applicative della nuova disciplina del Gruppo IVA, introdotta dall’art.1, co.24, della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017)[1].
Come noto, la costituzione del Gruppo IVA, cui possono accedere società collegate tra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi, in attuazione dell’art.11 della direttiva 2006/112 CE, determina la nascita di un autonomo soggetto passivo d’imposta, nell’ottica di semplificare gli adempimenti e con finalità antievasione.
Le modalità applicative del nuovo istituto sono state definite dal D.M. 6 aprile 2018, mentre il Modello per l’esercizio dell’opzione (corredato dalle relative Istruzioni), è stato definito dall’Agenzia delle Entrate mediante il Provvedimento 19 settembre 2018, n.215450/2018.
Come chiarito anche dalla C.M. 19/E/2018, in estrema sintesi, la scelta per il Gruppo IVA comporta:
- la nascita di un unico soggetto passivo (dotato di un proprio numero di partita IVA), con l’individuazione di una società/rappresentante, tenuta agli obblighi relativi all’applicazione dell’imposta, in termini di fatturazione, liquidazione e dichiarazione dell’imposta, adempimenti che diventano, quindi, unici e validi per tutte le società appartenenti al Gruppo[2];
- l’attribuzione per intero al Gruppo dell’eventuale credito IVA, che ne diventa il solo titolare, ai fini della relativa istanza di rimborso o compensazione.
Proprio sotto il profilo della compensazione del credito IVA, la costituzione del Gruppo comporta una criticità data dal fatto che lo stesso non può essere utilizzato in compensazione con altre imposte o contributi, riferiti al singolo partecipante.
Analogamente, il debito IVA sorto in capo al Gruppo non può essere compensato con i crediti vantanti dai singoli partecipanti, e relativi ad altre imposte e contributi;
- sia per le fatture emesse, sia per quelle ricevute, l’indicazione del codice fiscale della società che ha effettuato l’operazione, ovvero eseguito l’acquisto;
- l’esclusione dal campo di applicazione dell’IVA delle operazioni infragruppo.
L’Agenzia delle Entrate si sofferma, poi, su un ulteriore aspetto, di interesse per il settore delle costruzioni, riguardante l’applicabilità, in presenza del Gruppo IVA, del meccanismo dello “split payment” (art.17-ter del D.P.R. 633/1972).
In merito, viene chiarito che «qualora il Gruppo IVA comprenda nel suo perimetro uno o più partecipanti che rientrerebbero nella disciplina dello split payment, tale regime non trovi applicazione per le operazioni effettuate nei confronti del Gruppo.
Per effetto della partecipazione al Gruppo, infatti, si deve ritenere che siano venuti meno, ai fini dell’imposta, i requisiti soggettivi che giustificavano l’applicazione della disciplina dello split payment. Né, del resto, l’articolo 17-ter del D.P.R. n. 633 individua, tra i soggetti destinatari della scissione dei pagamenti, il Gruppo IVA».
In sostanza, nell’ipotesi in cui una società appartenente al Gruppo IVA operi come committente per un’operazione soggetta a “split payment”[3], la fatturazione deve avvenire con le modalità ordinarie.
L’Agenzia delle Entrate, viceversa, non affronta il trattamento IVA, ai fini dello split, nell’ipotesi in cui una società entrata a far parte del Gruppo effettui operazioni (ad esempio, come appaltatore di lavori pubblici) nei confronti di una P.A., ordinariamente assoggettate a “split payment”.
In tal caso, stante l’autonoma soggettività IVA del Gruppo, la fatturazione verso la P.A. deve continuare con il meccanismo della “scissione dei pagamenti”, con la particolarità che le fatture devono essere emesse a nome del Gruppo, e non più della società partecipante.
L’opzione per la costituzione del Gruppo IVA deve essere esercitata in via telematica mediante l’apposito Modello, ed ha effetto per un triennio, con rinnovo automatico per ciascun anno successivo, salvo revoca, da esprimere con le stesse modalità.
Stante l’introduzione di tale nuova figura, in fase di prima applicazione è stato previsto un regime transitorio.
Per il primo anno, l’opzione deve essere esercitata entro il 15 novembre 2018, in via telematica, ed avrà effetto dal 1° gennaio 2019.
La disciplina a regime prevede, invece, che la dichiarazione per l’opzione (o la revoca) dal Gruppo IVA possa essere presentata:
- dal 1º gennaio al 30 settembre, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo;
ovvero
- dal 1º ottobre al 31 dicembre, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo.
[1] In particolare, la legge di Bilancio ha introdotto un nuovo titolo Vbis, con gli articoli 70bis-70duodecies al D.P.R. 633/1972 (cd. “Decreto IVA”), relativi alla costituzione ed agli effetti del Gruppo IVA.
[2]In tal senso, i partecipanti al Gruppo perdono la propria soggettività passiva ai fini IVA.
[3] L’ipotesi si verifica nel caso in cui la società del Gruppo sia, ad esempio, controllata, in via diretta o indiretta, da un’amministrazione pubblica (o da regioni, province, comuni), o si tratti di una società quotata inserita nell’indice FTSE MIB in base agli elenchi aggiornati periodicamente dal MEF – cfr. ANCE “Lo Split payment si applica dalla data di inclusione dell’ente negli elenchi del MEF” – ID n.31447 del 8 febbraio 2018.
34203-Provvedimento 19 settembre 2018, n.215450-2018.pdfApri
34203-D.M. 6 aprile 2018.pdfApri
34203-Circolare n.19-E del 31 ottobre 2018.pdfApri