SENATO DELLA REPUBBLICA
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– Decreto legge 113 del 4 ottobre 2018 recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata” (DDL 840/S).
La Commissione Affari costituzionali ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto, con numerose modifiche al testo del Governo.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 2
Viene previsto che, nella procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, attivata per lavori di costruzione, completamento, adeguamento ovvero ristrutturazione dei Centri di permanenza per i rimpatri, ANAC svolge attività di vigilanza collaborativa ai sensi dell’art. 213, comma 3, lettera h), del Dlgs 50/2016.
Emendamento 2.11 (testo 2) a firma di parlamentari
Art. 15
Viene estesa, oltre che al processo civile, anche al processo amministrativo, contabile e tributario, la previsione del testo che esclude nel gratuito patrocinio il diritto del difensore al compenso professionale ove l’impugnazione, anche incidentale, venga dichiarata inammissibile ed il diritto del consulente tecnico di parte alla liquidazione delle spese sostenute quando le consulenze apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova già al momento del conferimento dell’incarico.
Emendamento 15.602 del Relatore
Viene modificato l’art. 7 c. 4 del DL 168/2016 sul processo amministrativo telematico, con l’eliminazione del termine finale (1° gennaio 2019) di operatività dell’obbligo di depositare con modalità telematiche copia del ricorso e delle memorie difensive.
Emendamento 15.603 del Relatore
Articolo aggiuntivo
Al fine di potenziare gli standard di sicurezza e funzionalità delle strutture penitenziarie, vengono stanziate risorse da destinare a interventi urgenti connessi al potenziamento, alla implementazione e all’aggiornamento dei beni strumentali, nonché alla ristrutturazione e alla manutenzione degli edifici e all’adeguamento dei sistemi di sicurezza.
Emendamento 22.0.3 (testo 2) a firma di parlamentari
Art. 24
Viene esclusa fino al 31 dicembre 2019 l’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 83 e 91 del Dlgs 159/2011 sulla documentazione e informazione antimafia relativamente aiterreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro.
Emendamento 24.9 a firma di parlamentari
Art. 30
Viere riscritta la disposizione del testo che modifica la disciplina del reato di invasione di terreni o edifici di cui all’art. 633 c.p. sull’occupazione abusiva di terreni o edifici. Viene, in particolare, previsto che chiunque invada arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1032.
Emendamento 30.4 a firma di parlamentari
Art. 36
Viene riscritta la disposizione che modifica l’art. 48 del Dlgs 159/2011 (Codice antimafia) sulla destinazione dei proventi derivanti dalla vendita dei beni confiscati prevedendo una differente ripartizione. In particolare, viene disposto che il 90% di tali somme confluiscono nel Fondo Unico Giustizia per essere riassegnati al Ministero dell’Interno, al Ministero della Giustizia e all’Agenzia per assicurare lo sviluppo delle proprie attività istituzionali. Il restante 10% confluisce in un fondo, istituito presso il Ministero dell’Interno, per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni confiscati.
Emendamento 36.18 (testo 2) a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Viene integrato il Dlgs 159/2011 (Codice antimafia) con la previsione che tutti i provvedimenti giudiziari relativi al sequestro e alla confisca di prevenzione, relativi a imprese o società, debbano essere iscritti nel registro delle imprese.
Emendamento 36.0.100 del Governo
Il provvedimento è diviso in tre Titoli: il I relativo alle disposizioni in materia di rilascio di speciali permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario nonché in materia di protezione internazionale; il II reca disposizioni in materia di sicurezza pubblica, prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità mafiosa; il III concerne la funzionalità del Ministero dell’Interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’agenzia nazionale per l’amministrazione e al destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
Il decreto legge, in scadenza il 3 dicembre 2018 passa, ora, all’esame dell’Aula.
PARERI RESI SU ATTI DEL GOVERNO
–Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi (Atto n. 42).
La Commissione Finanze ha espresso al Governo un parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in oggetto.
Lo Schema, in attuazione dell’art. 1 della L. 163/2017 (Legge di Delegazione europea 2016-2017), recepisce la direttiva 2016/1164/UE (cd. Anti Tax Avoidance Directive – ATAD) che fa parte del pacchetto antielusione varato dalla Commissione Europea per introdurre negli Stati membri un insieme di misure di contrasto alle pratiche di elusione fiscale.
Il provvedimento, in particolare, a modifica del DPR 917/1986 (T.U. delle imposte sui redditi):
– interviene sulla disciplina della deducibilità degli interessi passivi, stabilendo un diverso limite di deducibilità dell’eccedenza degli interessi passivi e la riportabilità ai successivi periodi d’imposta, senza limiti temporali, dell’eccedenza di interessi attivi e prevedendo, contemporaneamente, una nuova definizione degli interessi passivi (ed attivi) e degli oneri (e proventi) assimilati rilevanti a fini fiscali;
– prevede l’imputazione al soggetto residente (persone fisiche, società di persone e società di capitali, stabili organizzazioni nel territorio dello Stato) di tutti i redditi del soggetto controllato non residente localizzato in un Paese a fiscalità privilegiata;
-reca misure di contrasto alle conseguenze fiscali derivanti dalla diversa qualificazione del medesimo strumento finanziario, pagamento, entità o stabile organizzazione in differenti sistemi fiscali cd. “disallineamento da ibridi” (di cui viene fornito un elenco esemplificativo di situazioni ad essa riconducibili);
-ridefinisce, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, la nozione di intermediari finanziari e delle holding finanziarie e non finanziarie, alle quali si applicano specifiche disposizioni per alcuni settori della direttiva ATAD (tra cui la limitazione alla deducibilità degli interessi passivi).
Il provvedimento tornerà, ora, in Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.