E’ illegittimo il provvedimento con il quale il Comune, in via precauzionale, revoca il certificato di agibilità al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità. Un simile provvedimento non rientra tra gli strumenti “tipici” offerti dal legislatore per far fronte a situazioni di pericolo imminente.
E’ quanto ha stabilito il Tar Campania con la sentenza dell’11 dicembre 2018, n. 7110 chiamato a giudicare sulla legittimità o meno di un decreto di revoca precauzionale per alcuni certificati di agibilità rilasciati anni addietro su un complesso immobiliare.
Nella fattispecie l’Amministrazione comunale – agendo al dichiarato fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità – non solo non ha fatto ricorso allo strumento “tipico” offerto dal legislatore per fronteggiare situazioni di pericolo imminente (l’ordinanza sindacale contingibile ed urgente ex art. 54 co. 4 t.u. 18 agosto 2000, n. 267), ma ha revocato due certificati di agibilità “in via precauzionale”, omettendo la fissazione di un termine, con ciò rendendo potenzialmente definitivi – di fatto – gli effetti della disposta revoca.
Il Tribunale ha, in particolare, evidenziato che il decreto di revoca:
- pur essendo espressione del potere di autotutela, non rispetta i presupposti di cui all’articolo 21quinquies e 21nonies della Legge 241/90 (revoca e annullamento);
- è stato adottato in carenza di istruttoria da parte dell’amministrazione comunale senza una verifica approfondita da parte della stessa ma si è basata unicamente di una consulenza tecnica disposta in sede penale;
- ha omesso la fissazione di un termine, con ciò rendendo potenzialmente definitivi – di fatto – gli effetti della disposta revoca.
Il provvedimento di revoca, pertanto, viola il principio di tipicità degli atti amministrativi ai sensi art. 1 della Legge 241/90 e da ciò discende che “l’Autorità amministrativa ha il potere di emanare solo atti disciplinati nel contenuto, nei presupposti e nell’oggetto dalla legge” (Cons. Stato Sez. IV, 14-12-2015, n. 5663) e “ad ogni interesse pubblico va correlato uno specifico potere in capo all’Amministrazione in modo da determinare, in esito al procedimento, un giudizio di coerenza tra potere esercitato e risultato concretamente perseguito” (da ultimo T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, sent. 22/01/2018, n. 71).
In allegato la sentenza del Tar Campania dell’11 dicembre 2018, n.7110