Riapertura dei termini per l’estromissione agevolata dei beni posseduti dagli imprenditori individuali al 31 ottobre 2018, per le esclusioni dal patrimonio dell’impresa effettuate dal 1° gennaio 2019 al 31 maggio 2019, con pagamento di un’imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, in misura pari all’8%.
Questo il contenuto di un emendamento approvato nel corso dell’iter alla Camera del Disegno di Legge di Bilancio 2019, e confluito nel testo ora all’esame del Senato in seconda lettura (atto n.981/S – art.1, co.39).
Come noto, la Legge di Stabilità 2016 aveva previsto la facoltà di estromissione dei beni d’impresa, che consiste nell’esclusione dei beni immobili (strumentali e non) dal patrimonio dell’impresa a favore sia delle società (Snc, Sas, Srl, Spa, Sapa), sia degli imprenditori individuali[1].
Il Disegno di Legge di Bilancio 2019 interviene nuovamente su tale disciplina[2] e reintroduce la facoltà di estromissione agevolata per i soli imprenditori individuali, e in relazione ai beni immobili strumentali[3] posseduti al 31 ottobre 2018.
L’esclusione dal patrimonio dell’impresa deve essere effettuata dal 1° gennaio 2019 al 31 maggio 2019, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva di IRPEF ed IRAP, con aliquota dell’8%, da versare in due rate con scadenza, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 e il 16 giugno 2020.
L’imposta viene calcolata sulla differenza tra il valore normale degli immobili strumentali ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.
L’estromissione ha effetto dal periodo d’imposta 2019 e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relativa all’assegnazione agevolata a suo tempo disposta dalla Legge di Stabilità 2016.
[1] Per gli imprenditori individuali, cfr. l’art.1, co.121, della legge 208/2015 – Stabilità 2016. Cfr. ANCE “Legge di Stabilità 2016 – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale” – ID n.23273 del 13 gennaio 2016.
[2]L’estromissione era stata riammessa anche per il periodo d’imposta 2017, dall’art.1, co.566, della legge 232/2016. Cfr. ANCE “In Gazzetta Ufficiale la legge di Bilancio 2017: Focus fiscale” – ID n.26850 del 22 dicembre 2016.
[3]Ai sensi dell’art.43, co.2, del D.P.R. 917/1986 – TUIR.
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