Pubblicate sul sito dell’Autorità Garante per la Privacy le allegate FAQ relative alla definizione agevolata delle violazioni in materia di protezione dei dati personali, prevista dal D.Lgs n. 101/2018 di adeguamento della normativa italiana alle disposizione del Reg. (UE) 2016/679 in materia di privacy (Cfr. comunicazione Ance del 19 settembre 2018).
In particolare, è stato chiarito che coloro che hanno ricevuto, entro il 25 maggio scorso, l’atto di notifica con gli estremi della violazione o l’atto di contestazione immediata, potranno effettuare, entro il 18 dicembre 2018 (90 giorni dall’entrata in vigore del decreto – 19 settembre 2018), il pagamento in misura ridotta di una somma pari a 2/5 del minimo edittale previsto per la sanzione, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs n. 101/2018.
Restano esclusi, invece, i procedimenti sanzionatori che si siano conclusi con un provvedimento di ordinanza-ingiunzione.
Chiarito, inoltre, che qualora il contravventore decida di non definire in maniera agevolata potrà pagare l’intero importo oppure presentare nuove memorie difensive entro il 16 febbraio 2018.
Tra le altre istruzioni, le FAQ del Garante specificano anche le modalità per il pagamento delle sanzioni, l’importo da pagare per ciascuna violazione commessa (cfr. tabella allegata al punto2)), nonché i casi di esclusione dalle agevolazioni.
Per quanto non riportato nella presente, si rimanda alla nota allegata.