Sul portale ANAC è stato pubblicato un atto di segnalazione al Governo concernente la disciplina di cui all’art. 90 del Codice, in materia di elenchi ufficiali di operatori economici, concepiti come strumenti facoltativi di sola semplificazione probatoria (cfr. delibera del Consiglio dell’Autorità n. 2 del 9 gennaio 2019, ai sensi dell’art. 213 del Codice dei contratti, d.lgs. 50/2016).
In particolare, l’ANAC ricorda che l’art. 90 consente agli operatori economici di presentare alla stazione appaltante, per ogni appalto, un certificato d’iscrizione a un elenco ufficiale ovvero un certificato rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti che consentono l’iscrizione in tali elenchi o di ottenere il rilascio della certificazione, nonché la relativa classificazione.
La previsione non è del tutto nuova, essendo già prevista dell’abrogato art. 45 del previgente d.lgs. 163/2006, ma per la prima volta risulta applicabile ad ogni tipologia di appalto pubblico, anche quindi agli esecutori di lavori pubblici.
Si creano, in tal modo, secondo l’ANAC, problemi di sovrapposizione e coordinamento con il sistema di certificazione SOA e il relativo art. 84 del Codice, rubricato “Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici”.
Infatti, mentre l’attestazione SOA è un requisito “necessario e sufficiente” per l’esecuzione dei lavori, gli elenchi ufficiali di cui all’art. 90 sono concepiti come strumenti facoltativi di sola semplificazione probatoria che consentono la presunzione di idoneità alla prestazione dell’operatore economico iscritto nell’elenco.
Inoltre, l’ANAC rileva che l’art. 90 non chiarisce se gli elenchi debbano essere istituiti e tenuti dalle singole amministrazioni, analogamente a quanto accade nei settori speciali, e se la loro validità risulti circoscritta gli appalti indetti dalle stesse amministrazioni o, invece, rivesta carattere nazionale.
Infine, nell’atto di segnalazione sono sollevati dubbi sull’opportunità di pubblicare non solo sul profilo del committente, ma anche sul casellario informatico dell’ANAC, detti elenchi pur essendo venuta meno l’attività di “certificazione” di quest’ultima di cui al previgente art. 45 citato.
Sulla base delle considerazioni sopra svolte, l’Autorità auspica, pertanto, una riscrittura dell’art. 90 del Codice in modo da superare le ambiguità evidenziate in merito soprattutto alla disciplina del sistema di qualificazione SOA e all’obbligo di pubblicazione degli elenchi sul casellario informatico dell’ANAC.
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Collegamenti esterni
Disciplina di cui all’art. 90 del Codice in materia di elenchi ufficiali di operatori economici