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Adottato il decreto del MEF di approvazione definitiva degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale per le Costruzioni

Archivio, Fiscalità e incentivi

Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale per le costruzioni: approvazione definitiva

11 Gennaio 2019
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Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha definitivamente approvato gli Indici sintetici di affidabilità fiscale per le costruzioni ISA (AG69U), che trovano applicazione dal periodo d’imposta 2018[1].
 
Con il DM del 28 dicembre 2018, infatti, il MEF ha approvato gli ultimi indici di affidabilità fiscale (cd. ISA) che, ai sensi dell’art. 9 bis del DL 50/2017[2] sostituiscono gli studi di settore.
 
In linea generale, si ricorda che gli ISA sono stati ideati per superare la logica dell’accertamento presuntivo e favorire la compliance e l’adeguamento spontaneo dei contribuenti, attribuendo loro forme di premialità al raggiungimento di determinati livelli di “affidabilità fiscale”[3].
 
Gli indici sono stati elaborati attraverso un’analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta e costituiscono una sintesi di indicatori elementari che servono per verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale. Più sarà elevato il valore dell’indice (da 1 a 10) raggiunto dal contribuente, più quest’ultimo avrà diritto al riconoscimento di premialità, tra le quali l’esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti fiscali, l’esclusione da alcuni tipi di accertamento ed una riduzione del periodo di accertabilità[4].
Occorre precisare che la versione definitiva dell’ISA per le costruzioni(AG69U) ha recepito le osservazioni formulate dall’ANCE nel parere trasmesso ufficialmente all’Agenzia delle Entrate lo scorso 14 settembre 2018[5], in merito ad alcuni aspetti su cui erano state riscontrate potenziali criticità.
 
Sul punto, proprio ai fini della costruzione dell’indice, l’ANCE aveva evidenziato da un lato l’opportunità di diversificare le imprese che svolgono prevalentemente attività di nuova costruzione da quelle operanti nel comparto del recupero dell’esistente, dall’altro la necessità di valutare in modo adeguato quegli oneri che caratterizzano il settore delle costruzioni sul piano della formazione, della sicurezza e degli aspetti finanziari (es. l’elevato grado di indebitamento che fisiologicamente fa capo alle imprese del settore, le criticità derivanti dai ritardati pagamenti delle P.A. committenti e dall’operatività di meccanismi quali lo split payment ed il reverse charge)[6].
 
Il Decreto del 28 settembre 2018 fornisce una serie di note metodologiche per la determinazione del punteggio di affidabilità fiscale.
 
In particolare, le modalità di calcolo dell’ISA (AG69U) sono contenute nell’Allegato 30 “Nota tecnica e metodologica indice sintetico di affidabilità fiscale AG69U” al Decreto.
 
Si ricorda che ai fini della definizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati dall’applicazione dell’ISA AG69U sono classificati in gruppi omogenei che presentano al caratteristiche il più possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al “Modello di Business” (MOB) adottato.
 
I Modelli di Business sono espressione delle differenze fondamentali che derivano dalle diverse combinazioni delle funzioni operative di impresa (produzione, logistica, commerciale). Le imprese del settore delle costruzioni sono classificate in 9 Modelli di Business, che tengono conto della specificità dell’attività esercitata e dell’acquisizione dei lavori, in particolar modo in caso di lavorazioni eseguite prevalentemente in subappalto.
 
L’ISA per le costruzioni, inoltre, è influenzato e sintetizza il valore di 3 indicatori elementari di affidabilità (Ricavi per addetto, Valore aggiunto per addetto, Reddito per addetto) e di un gruppo di indicatori elementari di anomalia divisi in 6 sezioni che incidono (con punteggio da 1 a 5) sul calcolo dell’ISA solo in presenza di profili contabili e/o gestionali atipici rispetto al settore o al modello organizzativo di riferimento.
 
Il DM in commento, oltre ad approvare gli indici, individua anche alcune cause di esclusione dall’applicazione degli indici, che vanno ad aggiungersi a quelle già previste dal DL 50/2017[7], e che riguardano:
 
·       i contribuenti che hanno dichiarato ricavi[8] o compensi[9]di ammontare superiore a euro 5.164.569;
·       i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato e del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, e dei contribuenti che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
 
·       i contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, se l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente, comprensivi di quelli delle attività complementari indicate, per ogni indice superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
 
·       le società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e le società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.
 
Il Decreto precisa, inoltre, che l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione un programma informatico di ausilio all’applicazione degli ISA[10] che segnalerà il punteggio relativo agli indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale.
Questo applicativo consentirà anche al contribuente di evidenziare l’inattendibilità delle informazioni desunte dalle banche dati dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’inserimento di dati ritenuti corretti dal contribuente stesso. I dati così rettificati saranno inclusi, dal software, nel calcolo del punteggio dei relativi indicatori elementari e di quello complessivo dell’indice sintetico di affidabilità fiscale.

 


[1] Cfr. Art.1, co.931, legge 205/2017 (legge di Bilancio 2018).
[2] Convertito, con modificazioni, nella legge n. 96/2017.
[3] Cfr. ANCE “Indici sintetici di affidabilità 2019: sul sito dell’AdE le prime bozze dei modelli”– ID n. 34318 del 19 novembre 2018; “Indici sintetici di affidabilità – Anticipazioni dalla So.Se.”– ID n. 29061 del 21 giugno 2017 e “Progetto Studi di Settore 2.0: l’indice di affidabilità sostituirà lo strumento d’accertamento” – ID n. 25687 del 08 settembre 2016.
[4] Ai sensi del co. 11 dell’art. 9 bis del DL 50/2017.
[5] Cfr. ANCE “Indice sintetico di affidabilità fiscale per le costruzioni ISA AG69U – Ok della Commissione Esperti”- ID N. 34500 del 06 dicembre 2018 e ANCE “Indice sintetico di affidabilità fiscale per le costruzioni (ISA AG69U) – Parere ANCE” – ID n. 33722 del 21 settembre 2018.
[6] Si precisa che, oltre a recepire tali rilievi attraverso un aggiustamento delle funzioni di stima “Valore aggiunto per addetto”, “Ricavi per addetto” e dell’indicatore di anomalia “Incidenza degli oneri finanziari netti”, l’Agenzia delle Entrate ha optato per un’evoluzione anticipata al 2019 dell’ISA per le costruzioni, al fine di valutare l’effettiva incidenza di meccanismi, quali lo split payment ed il reverse charge, sul valore degli indicatori che influiscono sul grado di affidabilità fiscale delle imprese del settore.
[7] Cfr. il comma 6, dell’art. 9-bis: inizio o cessazione dell’attività nel periodo di imposta; presenza, nel periodo di imposta, di una condizione di non normale svolgimento dell’attività; dichiarazione, nel periodo di imposta, di ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici.
[8]Di cui all’art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), del DPR 917/1986.
[9] Di cui all’art. 54, comma 1, del DPR 917/1986.
[10]Ai sensi di quanto previsto dal co.5, dell’art.9-bis del DL 50/2017.

34756-Allegato 30.pdfApri

34756-DM del 28 dicembre 2018.pdfApri
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