SENATO DELLA REPUBBLICA
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PARERI SU ATTI DEL GOVERNO
– Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa nonché per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 recante modifica al regolamento sul marchio comunitario (Atto n. 55).
La Commissione Industria ha espresso al Governo un parere favorevole sul provvedimento in oggetto.
Il provvedimento dà attuazione all’articolo 3 della L. 163/2017 (legge di delegazione europea 2016-2017), che detta i principi ed i criteri direttivi per l’attuazione della dir. (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, nonché per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario. Nell’esercizio della delega, in particolare, il Governo è tenuto a: adeguare le norme del Codice della proprietà industriale (D.Lgs. n.30/2015) alle previsioni della Dir.2015/2436 e del Reg.(UE) 2424/2015, con abrogazione espressa delle disposizioni superate; salvaguardare la possibilità di adottare disposizioni attuative della Direttiva 2015/2436, anche attraverso decreti ministeriali di natura regolamentare, compreso l’eventuale aggiornamento delle norme contenute nel Regolamento attuativo del Codice della proprietà industriale (D.M. 13 gennaio 2010, n. 33); introdurre i casi in cui un marchio debba essere escluso dalla registrazione o, se registrato, debba essere dichiarato nullo o decaduto; prevedere il diritto di vietare l’uso di un segno a fini diversi da quello di contraddistinguere prodotti o servizi.
Il provvedimento, dopo l’espressione del parere della corrispondente Commissione della Camera, tornerà in Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva.
– Schema di decreto legislativo concernente l’adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell’Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214 (Atto n. 56).
La Commissione Industria ha espresso al Governo un parere favorevole sul provvedimento in oggetto.
Il provvedimento, adottato in attuazione della delega di cui all’articolo 4 della L. 163/2017 (Legge di delegazione europea 2016-2017), reca l’adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 1257/2012, relativo a una cooperazione rafforzata nel settore della tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell’Accordo su un tribunale unificato dei brevetti. Nell’esercizio della delega, in particolare, il Governo è tenuto a: adeguare le disposizioni del codice di Proprietà industriale (di cui al D.Lgs n.30/2005) alle disposizioni del reg. (UE) n. 1257/2012, con abrogazione espressa delle disposizioni superate e coordinamento e riordino di quelle residue; coordinare e raccordare le disposizioni del codice di proprietà industriale alle disposizioni del citato Accordo su un tribunale unificato dei brevetti; salvaguardare la possibilità di adottare disposizioni attuative del regolamento (UE) anche mediante provvedimenti di natura regolamentare nelle materie non coperte da riserva di legge.
Il provvedimento tornerà, ora, in Consiglio dei Ministri, per l’approvazione definitiva.
– Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE (Atto n. 57).
La Commissione Industria ha espresso al Governo un parere favorevole sul provvedimento in oggetto.
Il provvedimento dà attuazione alla delega conferita dall’articolo 6 della L. 163/2017 (delegazione europea 2016-2017), che ha stabilito i principi e criteri direttivi specifici per l’esercizio della delega legislativa per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/UEE del Consiglio (regolamento DPI). Tra i criteri di delega, in particolare, vengono previsti: l’aggiornamento delle disposizioni del D.lgs. 475/1992, come modificato dal d.lgs. 10/1997, per l’adeguamento alle disposizioni del regolamento DPI e alle altre innovazioni intervenute nella normativa nazionale; la possibilità di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento DPI ed agli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento con successivo regolamento ministeriale, nelle materie non riservate alla legge; la fissazione dei criteri e le procedure necessari per la valutazione, la notifica e il controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della conformità dei dispositivi di protezione individuale ai requisiti essenziali di salute e sicurezza posti dal regolamento.
Il provvedimento tornerà, ora, in Consiglio dei Ministri, per l’approvazione definitiva.
– Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (Atto n. 58).
La Commissione Industria ha espresso al Governo un parere favorevole sul provvedimento in oggetto.
Il provvedimento adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi, in attuazione della legge di delegazione europea 2016-2017 e secondo le procedure ed i criteri di delega generali contenuti all’articolo 7 della stessa legge. In particolare, tra i criteri di delega vengono previsti: l’aggiornamento delle disposizioni della L. n.1083/71, per l’adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426, con abrogazione espressa delle disposizioni superate; la conferma dell’individuazione del Ministero dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, del Ministero dell’interno e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, quali autorità di vigilanza del mercato; l’adozione di sanzioni penali o amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento europeo; la fissazione di criteri e fissare i criteri e le procedure necessari per la valutazione, la notifica e il controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della conformità degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi, ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui al regolamento.
Il provvedimento tornerà, ora, in Consiglio dei Ministri, per l’approvazione definitiva.