L’INL, con la circolare n. 1/19, di cui si allega copia, ha fornito alcuni chiarimenti al fine di razionalizzare e semplificare le modalità di verbalizzazione da parte degli organi ispettivi e promuovere la corretta individuazioni dei relativi mezzi di impugnazione da parte delle aziende.
In relazione alla modalità di verbalizzazione, l’Ispettorato ricorda che, ai sensi della L. n. 689/81, il verbale unico delle ispezioni riguarda esclusivamente le contestazioni di sanzioni amministrative, con esclusione delle omissioni o evasioni previdenziali ed assicurative.
La funzione del verbale unico è, pertanto, quella di racchiudere in un unico provvedimento la contestazione e notificazione di tutti gli illeciti riscontrati dagli organi di vigilanza, al fine di evitare la redazione di una molteplicità di provvedimenti.
Per quanto sopra gli estremi della violazione, che ai sensi dell’art. 14 della suddetta norma devono essere notificati agli interessati entro il termine di 90 giorni, decorrono dal momento di acquisizione di tutti i dati necessari per la definizione dell’accertamento, inteso nella sua globalità.
Fermo restando che l’obbligo della verbalizzazione unica, come sopra evidenziato, trova applicazione alla sola materia sanzionatoria amministrativa, in caso di illeciti di carattere previdenziale/assicurativo dovranno essere redatte differenti verbalizzazioni, ma che comunque dovranno essere coerenti nella ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento, sia ai fini della contestazione per illeciti amministrativi, sia per i recuperi previdenziali e assicurativi.
In caso di vigilanza amministrativa e previdenziale/assicurativa, come nelle ipotesi di verifica delle registrazioni nel libro unico del lavoro, il dies a quo dovrà decorrere dall’acquisizione di tutti gli elementi di rilevanza, compresi quelli di carattere previdenziale/ assicurativo, connessi con illeciti amministrativi.
Nella suddetta circostanza, sebbene vi possa essere un diverso riferimento temporale dell’accertamento, gli organi di vigilanza dovranno indicare il periodo di riferimento sul quale incide la verifica di rispettivo interesse.
Al fine di uniformare le modalità di verbalizzazione, l’Ispettorato, con la circolare in oggetto, fornisce le due formule, a cui si fa esplicito rinvio, che dovranno essere inserite nei rispettivi verbali e con le quali, nel caso di verbalizzazioni separate, è possibile risalire ad eventuali riferimenti di illeciti amministrativi nelle ipotesi di verbalizzazione per accertamenti in materia previdenziale/assicurativa e viceversa in caso di accertamenti amministrativi.
L’Ispettorato auspica comunque che, nelle ipotesi di verbali separati, i tempi per la notifica delle rispettive contestazioni sia contestuale, ovvero che comunque non avvenga a notevole distanza l’una dall’altra, al fine di dare all’azienda una visione complessiva dell’accertamento.
In relazione ai mezzi di impugnazione, la verbalizzazione separata non consente al destinatario di poter ricorrere dinanzi al Comitato ex art. 17 del D.Lgs. n. 124/04, avverso entrambi i verbali.
Infatti, nelle ipotesi in cui l’accertamento riguardi il medesimo rapporto di lavoro inerente la qualifica/sussistenza dello stesso, l’unico verbale che potrà essere impugnato dinanzi al Comitato sarà quello notificato per primo, che nella maggior parte dei casi coincide con quello unico relativo ad accertamenti amministrativi. Il successivo verbale, ordinariamente contenente le contestazioni contributive, dovrà riportare l’indicazione circa tutti gli ulteriori mezzi di impugnazione.
Il verbale contributivo, se notificato dopo quello amministrativo, potrà essere impugnato al Comitato solo nelle ipotesi in cui vengano contestate ulteriori fattispecie di qualificazione/sussistenza del rapporto di lavoro e che non hanno determinato sanzioni amministrative.
Per completezza, l’Ispettorato ricorda che il Comitato per i rapporti di lavoro ha competenza in merito a tutti gli atti di accertamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro e degli Enti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro.
Per gli accertamenti aventi ad oggetto il disconoscimento di rapporti di lavoro simulati con l’insussistenza di una prestazione lavorativa, l’organo competente a decidere sull’impugnazione è la magistratura penale.
Con riferimento al ricorso all’Ispettorato territoriale ex art. 16 del D.Lgs. n. 1124/1965, che può sovrapporsi con quello presentato al Comitato, al fine di assicurare l’uniformità del giudizio, è necessaria la sospensione della trattazione del gravame fino a quando non intervenga il provvedimento del medesimo Comitato.
Il ricorso ex art. 16 può essere trattato nel merito solo se con lo stesso non si contesti la sussistenza o la qualificazione del rapporto di lavoro, ma unicamente i presupposti dell’obbligo assicurativo in relazione alla tipologia di attività tutelata.
34854-Circolare-INL n-1-del-14012019.pdfApri