SENATO DELLA REPUBBLICA
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– Decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019 recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” (DDL 1018/S).
La Commissione Lavoro ha approvato, in prima lettura, in sede referente il provvedimento in oggetto, con modifiche al testo emanato dal Governo.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 4
Viene introdotto un obbligo di comunicazione a carico dei centri per l’impiego, delle agenzie per il lavoro e degli enti di formazione che sono tenuti a registrare nelle piattaforme digitali di cui all’articolo 6, comma 1, le competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale, non formale ed informale di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015.
Emendamento 4.150 (testo 2) a firma di Parlamentari
Viene precisato che i componenti con disabilità possono manifestare la loro disponibilità al lavoro ed essere destinatari di offerte di lavoro alle condizioni, alle percentuali e con le tutele previste dalla L 68/1999.
Emendamento 4.9 (testo 3) a firma di parlamentari
Vengono ampliate le ipotesi di decadenza dal reddito di cittadinanza qualora uno dei membri del nucleo familiare venga, altresì, trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all’articolo 9-bis del DL 510/1996, ovvero altre attività di lavoro autonomo o di impresa.
Emendamento 7.20 a firma di Parlamentari
Viene esteso ai casi di impiego, in forma di lavoro subordinato, di soggetti beneficiari del Reddito di cittadinanza, da parte di datori privati, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto, la maggiorazione, nella misura del venti per cento di alcune sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 3 del DL 12/2002.
Emendamento 7.22 (testo 2) a firma di Parlamentari
Con riferimento alla sanzione prevista per il datore di lavoro in caso di licenziamento ingiustificato del beneficiario di reddito di cittadinanza, viene inserito un limite temporale. In particolare, viene disposto che la sanzione si applichi ai casi in cui il licenziamento sia effettuato nei trentasei mesi successivi all’assunzione.
Emendamento 8.21 a firma di Parlamentari
Viene disposto che, previa intesa sancita in sede di Conferenza Unificata, il Patto di formazione possa essere stipulato anche dai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, mediante specifici avvisi pubblici.
Viene, altresì, modificato l’articolo 118 della L 388/2000 prevedendo che i fondi possono finanziare in tutto o in parte: piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali; eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti; piani di formazione o di riqualificazione professionale previsti dal Patto di formazione di cui all’articolo 8, comma 2 del DL 4/2019.
Emendamento 8.28 a firma di Parlamentari
Viene prevista l’esclusione dagli incentivi per i datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti per le categorie protette, di cui all’articolo 3 della L. 68/1999, fatta salva l’ipotesi in cui l’incentivo medesimo sia inerente ad un’assunzione di un soggetto beneficiario del Reddito di cittadinanza, comunque iscritto nelle suddette liste.
Emendamento 8.52 a firma di Parlamentari
Viene disposto che tutti gli enti erogatori di trattamenti pensionistici devono fornire ai soggetti percettori precisa e puntuale informazione circa eventuali trattenute relative alle quote associative sindacali.
Viene demandato ad un decreto ministeriale, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento, la definizione delle modalità di attuazione della norma.
Emendamento 25.0.4 a firma di Parlamentari
Il provvedimento nell’istituire il Reddito di cittadinanza quale misura di politica attiva del lavoro prevede incentivi ai datori di lavoro che assumono, a tempo pieno e indeterminato, soggetti beneficiari di tale misura. Contiene, altresì, disposizioni su: pensione anticipata con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi (c.q. “quota cento”), in via sperimentale per il triennio 2019-2021; proroga dell’opzione donna e dell’ape sociale; una tipologia di “prepensionamento” a carico dei fondi di solidarietà bilaterali; il blocco, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2016, degli incrementi dell’età pensionabile per effetto dell’aumento della speranza di vita per i cosiddetti lavoratori precoci.
Il decreto legge, che scade il 29 marzo prossimo, passa ora all’esame dell’Aula.