L’Aula della Camera ha licenziato, in prima lettura, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 34/2019 recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (DDL 1807-AR/C – Relatori On. Raphael Raduzzi del Gruppo del Gruppo parlamentare M5S e On. Giulio Centemero del Gruppo parlamentare Lega), con la votazione di fiducia sul testo approvato dalle Commissioni riunite Bilancio e Finanze dopo il rinvio deliberato dall’Assemblea.
Il testo è stato trasmesso al Senato (DDL 1354/S) ed assegnato alle Commissioni riunite Finanze e Industria che lo esamineranno a partire da oggi 24 giugno c.m. Considerata l’imminenza scadenza del 29 giugno p.v., il testo è stato già calendarizzato in Aula a partire dal 25 giugno.
In particolare, con riferimento alla norma del testo che prevede forme di tassazione agevolata, con applicazione dell’imposta di registro e delle imposte ipocatastali in misura fissa, per gli interventi di sostituzione di vecchi edifici, viene estesa la predetta agevolazione:
-oltre al caso di demolizione e ricostruzione degli edifici con successiva vendita, anche agli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia dei fabbricati e loro successiva alienazione (interventi previsti dall’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del DPR 380/2001);
-alle operazioni esenti da IVA, ai sensi dell’articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972;
-in caso di successiva alienazione di fabbricati suddivisi in più unità immobiliari, ove sia alienato almeno il 75 per cento del volume del nuovo fabbricato;
Si inserisce, altresì, la classe energetica NZEB – Near Zero Energy Building tra quelle che possono essere conseguite con gli interventi agevolati.
Viene esteso l’ambito soggettivo del Fondo PMI, di cui all’articolo 1 del DL 135/2018 alle imprese edili, prevedendo in particolare che per le PMI operanti nel settore, di cui ai codici Ateco F41 e F42, l’accesso alla garanzia della sezione speciale è consentito anche qualora le imprese siano titolari di finanziamenti erogati da banche e altri intermediari finanziari, assistiti da garanzia ipotecaria di primo grado su beni immobili civili, commerciali e industriali, le cui posizioni creditizie, non coperte da altra garanzia pubblica, siano state classificate come « inadempienze probabili » (UTP) entro la data dell’11 febbraio 2019.
La predetta garanzia è concessa nella misura non superiore all’80% dell’esposizione e fino al importo massimo di euro 2.500.000.
Viene prevista, al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e di tutelare i lavoratori, l’istituzione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutturedel « Fondo salva-opere », alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento del valore del ribasso offerto nelle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo a base d’appalto pari o superiore a euro 200.000, e di servizi e forniture, nel caso di importo a base d’appalto pari o superiore a euro 100.000. Il predetto contributo rientra tra gli importi a disposizione della stazione appaltante nel quadro economico predisposto dalla stessa al termine di aggiudicazione definitiva.
Le risorse del Fondo sono destinate a soddisfare, nella misura massima del 70%, i crediti insoddisfatti dei sub-appaltatori, dei sub-affidatari e dei sub-fornitori nei confronti dell’appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a contraente generale, dei suoi affidatari di lavori, quando questi sono assoggettati a procedura concorsuale, nei limiti della dotazione del Fondo.
Viene demandato ad un decreto interministeriale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento, l’individuazione dei criteri di assegnazione delle risorse e le modalità operative del Fondo.
Per i crediti insoddisfatti maturati in relazione a procedure concorsuali avviate tra il 1° gennaio 2018 e la data di entrata in vigore della legge di conversione, sono stanziati 12 milioni di euro per l’anno 2019 e 33,5 milioni di euro per l’anno 2020.
Le disposizioni sul Fondo salva-opere non si applicano agli appalti aggiudicati da enti locali e regioni.
Viene, altresì, modificato l’articolo 159 del Dlgs 50/2016 prevedendo, in caso di contratti ad impegno pluriennale superiore a tre anni, che l’importo dell’anticipazione di cui all’art. 35, comma 18, sia calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile del contratto di appalto, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, e sia corrisposto entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.
Viene modificata la norma del testo concernente la previsione di uno “sconto” sul corrispettivo dei lavori alternativo all’utilizzo diretto o alla cessione dell’Ecobonus e Sismabonus, prevedendo la possibilità, per l’impresa che ha effettuato i lavori, di poter cedere il credito d’imposta, corrispondente allo sconto applicato al committente, ai propri fornitori di beni e servizi con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.
Anche per gli interventi di cui all’art. 16-bis, co.1, lett. h), del DPR 917/1986 (Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici), viene prevista la possibilità, in luogo della detrazione, di optare per la cessione del corrispondente credito per gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia.
Con riferimento all’art. 23 del testo sulle cartolarizzazioniè stato accolto in Aula l’ordine del giorno 9/1807-AR/152 (primo firmatario On. Faro del Gruppo parlamentare M5S), auspicato da ANCE, che impegna il Governo a“riferire ogni sei mesi al Parlamento sull’applicazione dell’articolo 23 del decreto- legge in esame, attraverso un’attività di monitoraggio sulle operazioni di cartolarizzazione dei crediti delle imprese. Tali operazioni non devono avere una finalità liquidatoria ma devono garantire la continuità aziendale e il ritorno in bonis dei debitori attraverso operazioni di turnaround e adeguato rifinanziamento; qualora il suddetto monitoraggio semestrale evidenziasse un utilizzo distorto delle cartolarizzazioni dei crediti delle imprese, a porre in atto modifiche al citato articolo 23 al fine di impedire operazioni di liquidazione di massa delle imprese in difficoltà”.
Tra le numerose altre norme approvate si evidenziano in particolare le seguenti:
-viene riconosciuta la facoltà per gli enti locali di fare ricorso alla procedura negoziata – con consultazione di almeno 15 operatori e nel rispetto del criterio di rotazione – per l’affidamento di lavori di messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico di importo pari o superiore a 200.000 euro e fino alla soglia di rilevanza comunitaria (5,5 milioni di euro);
-viene prevista l’esenzione dalla TASI per gli immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, con decorrenza dal 1° gennaio 2022;
-viene disposta la riduzione dell’aliquota IRES nella misura del 20% a partire dall’anno d’imposta 2023 sugli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili (e non più del 20,5%, con decorrenza dal 2022, come originariamente previsto dal provvedimento);
-viene incrementa progressivamente la percentuale deducibile dal reddito d’impresa e dal reddito professionale dell’IMU dovuta sui beni strumentali, sino a raggiungere la totale deducibilità dell’imposta a decorrere dal 2023;
-viene previsto, al fine di sostenere il contrasto dell’evasione dei tributi locali, che gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività possono disporre che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti;
-vengono stanziate specifiche risorse per la messa a regime, dall’anno 2023, della revisione delle tariffe dei premi e contributi Inail per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui all’art. 1, co. 1121, della L 145/2018 al fine di garantirne la vigenza per il periodo successivo al 31 dicembre 2021 con esclusione dell’anno 2022;
-viene modificato il D.Lgs. n. 231/2002, recante disposizioni relative ai tempi di pagamento tra le imprese, specificando i dati di cui deve essere data evidenza nel bilancio sociale, quali i tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate nell’anno, nonché le politiche commerciali adottate con riferimento alle transazioni medesime e le eventuali azioni poste in essere in relazione ai termini di pagamento;
-viene previsto, per stabilizzare i contributi in conto capitale ai Comuni, l’implementazione – a decorrere dal 2020- del programma pluriennale per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile nonchè per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e abbattimento barriere architettoniche.
Vengono, altresì, definite le modalità di ripartizione delle disponibilità finanziarie con rinvio ad un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e la tempistica per l’esecuzione dei lavori.
Viene, altresì, prevista la nomina di un Commissario straordinario che dovrà sovrintendere alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi sulla rete viaria con particolare riferimento alla tratta Lecco-Sondrio;
-viene prevista l’istituzione presso il ministero dell’Economia di un Fondo per il rientro del debito di Roma Capitale con una dotazione di 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2048;
-viene modificata la disciplina sulle anticipazioni di liquidità agli enti territoriali per il pagamento dei debiti delle P.A. di cui all’art. 1 comma 859 della L. 145/2018 con la previsione, tra l’altro, che il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell’esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui al sopracitato comma 859.
Viene, altresì, esclusa l’applicazione di penalizzazioni alle amministrazioni per le quali il debito commerciale residuo scaduto non superi il 5% del totale delle fatture ricevute;
–vengono incrementate di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2022-2024 e di 25 milioni per l’anno 2025 le risorse previste dall’art. 20 della L 67/1988 che ha autorizzato l’esecuzione di un programma pluriennale di interventi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico;
-vengono modificate le norme del testo relative alla riclassificazione dei documenti di programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione effettuata dall’Agenzia per la coesione e finalizzata alla predisposizione di unico Piano operativo (Piano sviluppo e coesione) per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitanatitolare di risorse del Fondo (in sostituzione degli attuali molteplici documenti programmatori). In particolare, viene precisato che la riclassificazione è effettuata dall’Agenzia per la coesione d’intesa con le Amministrazioni interessate. Viene, altresì, chiarito che le risorse del FSC, eventualmente non rientranti nel Piano sviluppo e coesione che vengono riprogrammate, contribuiscono al finanziamento dei Piano sviluppo e coesione delle Amministrazioni per le quali risultino fabbisogni di investimenti superiori alle risorse assegnate nel relativo Piano in sede di prima attuazione.
In allegato l’ordine del giorno 9/1807-AR/152 accolto.
36407-OdG 91807-AR152 accolto..pdfApri