L’Aula del Senato ha licenziato, in prima lettura, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 32/2019 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” (DDL 1248/S – Relatori Senatori Agostino Santillo del Gruppo parlamentare M5S e Antonella Faggi del Gruppo parlamentare Lega), con numerose modifiche al testo varato dal Governo.
Il provvedimento che reca norme in materia di contratti pubblici, di rigenerazione urbana e misure per le aree colpite dal terremoto, passa ora all’esame della Camera per la seconda lettura che si preannuncia definitiva. Il testo, infatti, considerata l’imminente scadenza del prossimo 17 giugno p.v. è stato già calendarizzato in Aula della Camera a partire dall’11 giugno p.v.
Con riferimento alle norme di modifica al Codice dei contratti pubblici (Dlgs 50/2016), nel corso dell’esame in Aula è stato, in particolare, approvato l’emendamento 1.7 (testo 2) (primo firmatario Sen. Simona Pergreffi del Gruppo Lega), interamente sostitutivo dell’art. 1 del decreto, con il relativo subemendamento 1.7 (testo 2)/161 (testo 3), frutto dell’accordo dei due gruppi di maggioranza (firmatari Sen. Stefano Patuanelli Presidente del Gruppo M5S e Sen. Massimiliano Romeo Presidente del Gruppo Lega), con i quali sono state recepite alcune disposizioni introdotte dalle Commissioni di merito o già presenti nel testo iniziale.
Le norme approvate prevedono, in particolare, la sospensione per due anni di tre disposizioni del Codice appalti (in luogo delle cinque originariamente previste con la presentazione del predetto 1.7 – testo 2) concernenti: l’obbligo per i Comuni non capoluogo di Provincia di fare gare attraverso le stazioni appaltanti; l’obbligo di scegliere i Commissari di gara tra gli esperti iscritti all’albo Anac, il limite al ricorso all’appalto integrato.
Le numerose altre modifiche riguardano, tra l’altro, le soglie e le modalità di ricorso alle procedure negoziate; il limite al subappalto fissato al 40% con la conferma della soppressione dell’obbligo di indicare la terna; le cause di esclusione; i criteri di aggiudicazione; i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria; il tetto del 30% come limite massimo di incidenza dell’elemento prezzo in sede di oepv; l’ampliamento dell’arco temporale di riferimento, da 10 a 15 anni, per la comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, funzionali al conseguimento dell’attestazione SOA; la costituzione di un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida soluzione delle controversie; la proroga al 31 dicembre 2020 delle disposizioni di cui all’art. 177 del Dlgs 50/2016 sull’esternalizzazione dei lavori dei concessionari autostradali.
Con altri emendamenti approvati viene prevista, tra l’altro, l’istituzione, a decorrere dal 1° settembre 2019, della società per azioni «Italia Infrastrutture s.p.a.» avente ad oggetto il supporto tecnico-amministrativo alle direzioni generali in materia di programmi di spesa che prevedano il trasferimento di fondi a Regioni ed Enti locali; l’esclusione della possibilità di contestare la colpa grave nei confronti dei dirigenti che firmano provvedimenti di revoca delle concessioni autostradali se i decreti revocati sino stati vistati e registrati dalla Corte dei Conti.
Sono state apportate numerose modifiche anche alle norme del testo sui Commissari straordinari. Al riguardo, è stata introdotta l’estensione delle deroghe anche agli interventi per dissesto idrogeologico, con esclusione dei beni culturali, ed è stato dato il via libera ai Commissari per il completamento del MOSE; per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso; per l’accelerazione degli interventi di edilizia sanitaria; per il completamento dei lavori del nodo ferroviario di Genova e del collegamento con il Terzo Valico.
Modificate, altresì, le disposizioni di cui all’art. 5 della rigenerazione urbana con la soppressione, in particolare, della norma del testo – volta a modificare l’art. 2-bis del Dpr 380/2001 “Testo Unico Edilizia”- che imponeva alle Regionidi introdurrederoghe al DM 1444/1968 in materia di distanze, altezze e densità delle costruzioni nonché disposizioni sugli spazi/attrezzature per attività collettive (cd. standard urbanistici).
In materia di ambiente, vengono in particolare introdotte modifiche all’art. 184-ter del Dlgs 152/2006 con la finalità di perseguire l’efficacia dell’economia circolare, misure per il cosiddetto “end of waste”.
Numerose anche le disposizioni per accelerare la ricostruzione dopo il sisma del Centro Italia negli anni 2016 e 2017 – ma anche dell’Abruzzo nell’anno 2009 nonché nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell’isola d’Ischia nel 2017 e della regione Molise e dell’area Etnea – con particolare riferimento alla concessione dei contributi, agli interventi di riparazione e ricostruzione, alla sospensione dei tributi, alle autorizzazioni per i lavori in zona sismica.
Il testo del decreto-legge approvato dal Senato e inviato alla Camera per la seconda lettura (DDL 1898/C).