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Nomina obbligatoria degli organi di controllo nelle srl - Richiamo all'adempimento

Archivio

Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – Nomina degli organi di controllo nelle s.r.l.

17 Settembre 2019
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Dal 16 marzo scorso è in vigore l’obbligo di nomina dell’organo di controllo (o del revisore), ai fini della segnalazione relativa alle procedure d’allerta, come stabilito dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), che si applica anche alle s.r.l. operanti nel settore delle costruzioni.
Entro il 16 dicembre 2019 occorre adeguare lo statuto e l’atto costitutivo con l’indicazione relativa alla nomina dell’organo di controllo.
 
Come noto, come anche auspicato dall’ANCE, il “Decreto Sblocca cantieri” (DL 32/2019, convertito, con modificazioni, nella legge 55/2019), ha rivisto le condizioni per la nomina obbligatoria degli organi di controllo nelle s.r.l., di cui all’art.2477 del codice civile, rispetto a quanto stabilito in origine nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza[1].
In sostanza, in base alle modifiche apportate dal “Decreto Sblocca cantieri”, ai fini della segnalazione relativa alle cd. procedure d’allerta[2], la nomina dell’organo di controllo diventa obbligatoria nell’ipotesi in cui la società abbia superato, per due esercizi consecutivi (si tratta, ad oggi, delle annualità 2017 e 2018), almeno uno dei seguenti limiti:
1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.
L’obbligo di nomina dell’organo di controllo cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è stato superato nessuno dei predetti limiti.
Resta fermo che le predette società a responsabilità limitata devono adeguare lo statuto e l’atto costitutivo, inserendovi l’indicazione circa la nomina dell’organo di controllo, entro nove mesi dall’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa (ossia entro il 16 dicembre 2019).
Si richiama l’attenzione sull’importanza, anche per le s.r.l. operanti nel settore delle costruzioni, di individuare tali figure professionali richieste dalla normativa (sindaci o revisori), non solo ai fini di una tempestiva gestione della possibile crisi d’impresa, ma anche per evitare di incorrere nella responsabilità solidale con gli amministratori della società in caso di mancata segnalazione (in base a quanto previsto dall’art.14, co.3, del medesimo codice).
Infatti, quest’ultima disposizione stabilisce che la notifica agli amministratori relativa al rischio di crisi d’impresa costituisce, per il sindaco, una causa di esonero dalla responsabilità solidale per le eventuali azioni (o omissioni) dannose successive compiute dagli amministratori.
Tale indicazione, nel codice della crisi, assume rilevanza tenuto conto che, dal punto di vista generale, gli amministratori ed i sindaci sono solidalmente responsabili nei confronti della società e dei soci (cfr. art. 2407, co.2, del codice civile).
In particolare, si ricorda che, per le società di persone, gli amministratori sono responsabili in modo personale (con il proprio patrimonio – cfr. ad esempio, artt.2267 e 2304).
Ciò non vale per le società di capitali (tra cui le s.r.l.), con riferimento alle quali gli amministratori non rispondono con il proprio patrimonio ma solamente con il capitale sociale (cfr. art.2462 del codice civile). A tale regola fa eccezione il verificarsi di una delle cause di scioglimento della società[3], in presenza delle quali gli amministratori sono personalmente responsabili in caso di mancata conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale (art.2486, co.2, del codice civile)[4].
Peraltro, proprio con riferimento agli obblighi di conservazione del patrimonio sociale, con alcune modifiche al codice civile (artt.2476 e 2486), il codice della crisi d’impresa accentua la responsabilità degli amministratori.
In particolare, l’art.2476, co.4, del codice civile prevede espressamente che essi rispondano verso i creditori quando il patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti[5].
Viene, inoltre, introdotto un criterio di liquidazione dei danni conseguenti all’inosservanza dell’obbligo di gestire la società, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, al solo fine di preservare integrità e valore del patrimonio (specie nell’ipotesi in cui manchino le scritture contabili o le stesse sono state tenute in modo irregolare – cfr. art.2486, co.3, del codice civile).
 
 

le discipline a confronto

 

ANTE «CODICE CRISI»

POST «CODICE CRISI»

DL 32/2019

superamento di due dei seguenti limiti per due esercizi consecutivi

superamento di almeno uno dei seguenti limiti per due esercizi consecutivi

superamento di almeno uno dei seguenti limiti per due esercizi consecutivi

ATTIVO STATO PATRIMONIALE

4.400.000 euro

2.000.000 euro

4.000.000 euro

RICAVI

8.800.000 euro

2.000.000 euro

4.000.000 euro

DIPENDENTI OCCUPATI IN MEDIA DURANTE L’ESERCIZIO

50

10

20

 


[1] Quest’ultimo Provvedimento stabiliva, con efficacia del 16 marzo scorso, l’obbligo di nomina dell’organo di controllo (o del revisore) per le s.r.l. che avessero superato, per due esercizi consecutivi, almeno uno dei seguenti limiti:
1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.
Cfr. ANCE “Codice della crisi d’impresa – Nomina degli organi di controllo – Nuovi requisiti” – ID n. 36279 del 10 giugno 2019 e “DL 32/2019 – Decreto sblocca cantieri: Novità su irregolarità fiscali e organi di controllo nelle s.r.l.” – ID n.36354 del 18 giugno 2019.
[2] Si tratta di una serie di regole volte a far emergere la situazione di difficoltà finanziaria dell’impresa, al fine di trovare tempestivamente soluzioni concordate con i creditori, in una fase antecedente all’intervento del tribunale, con l’ausilio di un organismo ad hoc costituito (Organismo di composizione della crisi – OCRI – art.12 del D.Lgs.14/2019).
[3] Ad esempio, la liquidazione giudiziale, cfr. l’art.2484 del codice civile.
[4]Art. 2486 codice civile – Poteri degli amministratori
Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all’articolo 2487-bis, gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale.
Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del precedente comma.
Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all’articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell’irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura.
[5] Art. 2476 codice civile – Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci
Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso.
I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione.
L’azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione.
In caso di accoglimento della domanda la società, salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l’accertamento dei fatti.
Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale.
Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all’azione da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.
Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori.
Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.
L’approvazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale.

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