Era il 20 ottobre 2016 quando Governo Regioni ed enti locali hanno dato il via al Regolamento Edilizio Tipo (RET) con l’approvazione dell’Intesa (vedi news del 21 ottobre 2016 e 18 novembre 2016).
Ora, a quasi 3 anni, la Regione Abruzzo rimette mano alla propria normativa riscrivendo la disciplina con conseguente riapertura dei termini ai Comuni per procedere al recepimento del regolamento edilizio.
E’ stata, infatti, approvata la Legge regionale n. 25/2019 (in vigore dal 5/09/2019) che ha abrogato l’ultima normativa di recepimento del RET (art. 16,comma 8, della LR 1/2019) e introdotto una nuova disciplina (art. 16bis della LR 1/219 rubricato “Disposizioni relative al RET” ) con la quale è stato in particolare:
- previsto un nuovo termine (180 giorni decorrenti dall’entrata in vigore della legge) per adeguare i propri regolamenti edilizi (comma 2);
- ribadito, in base all’articolo 2 dell’Intesa, il principio dell’invarianza urbanistica ossia che il recepimento del “quadro delle definizioni uniformi”(Allegato A dell’Intesa) non deve comportare la modifica dimensionale della vigente strumentazione urbanistica con la specificazione che continuano ad applicarsi le definizioni dei parametri contenute negli strumenti urbanistici vigenti “fino all’approvazione dei nuovi PRG o delle varianti generali che dovranno necessariamente recepire integralmente le definizioni” (comma 3);
- dato la facoltà ai Comuni, nel recepire il RET, di individuare requisiti tecnici integrativi e complementari anche attraverso ulteriori specificazioni e dettagli nei limiti previsti dalla normativa sovraordinata (comma 4);
- introdotto una specifica disciplina transitoria stabilendo che i piani urbanistici adottati e i procedimenti edilizi avviati prima dell’adeguamento sono conclusi sulla base della disciplina vigente, rispettivamente, al momento dell’adozione dei piani e delle presentazione delle istanze (comma 5).
La Regione Puglia, invece, con DGR n. 15550 del 2 agosto 2019 ha adottato una circolare esplicativa sul Regolamento edilizio tipo recepito nel 2017 con la quale intende rispondere ad alcuni dubbi applicativi emersi sull’applicazione delle definizioni uniformi e il principio che impone i Comuni di mantenere invariate le previsioni dimensionali della propria strumentazione urbanistica generale.
In particolare sono state fornite ulteriori specificazioni applicative alle definizioni di “superficie accessoria” e “altezza degli edifici”.
Continuano, invece, ad essere assenti la Regione Molise e l’Umbria nonché le Regioni a Statuto Speciale (eccetto la Sardegna) le quali ancora non hanno dato seguito all’Intesa del 20 ottobre 2016.
In allegato il Dossier “Regolamento Edilizio Tipo” aggiornato all’11 settembre 2019
37043-Dossier Regolamento Edilizio Tipo.pdfApri