La revoca di tale Ordinanza è stata determinata dal ricorso al TAR per il Lazio, presentato dalla Rete Nazionale delle Professioni dell’Area tecnica e Scientifica e dal Consiglio nazionale degli Ingegneri, a fronte delle criticità riscontrate, in particolare, nei compiti ad essi affidati per il controllo dell’incidenza della manodopera.
In merito ai contenuti della nuova Ordinanza n. 78/19, si rileva quanto segue.
Resta fermo che la normativa sul Durc di congruità si applica agli interventi di ricostruzione privata che beneficiano di contributi superiori a 50 mila euro e i cui progetti privati vengano depositati successivamente al termine di 30 giorni dall’entrata in vigore dell’Ordinanza (ovvero dal 12 settembre 2019) nonché agli interventi di ricostruzione pubblica, i cui progetti esecutivi vengano acquisiti dall’ente appaltante successivamente al medesimo termine.
Con riferimento alle modalità per il rilascio del Durc di congruità da parte della Cassa Edile/Edilcassa, è stato confermato il termine di 10 giorni dalla richiesta corredata della documentazione attestante l’incidenza della manodopera impiegata. Nel caso di integrazione della domanda stessa, il termine è sospeso per il periodo tra la richiesta di integrazione della domanda e il deposito della stessa e, comunque, per un periodo massimo di 15 giorni e non più di 10 giorni, come previsto nella precedente Ordinanza.
Anche l’allegato n. 3), relativo all’Elenco prezzi, non ha subito modifiche e resta confermato nella sua precedente formulazione. Pertanto, resta fermo che le disposizioni ivi contenute si applicano alla redazione dei progetti di interventi privati depositati, con procedura informatica, dopo 30 giorni dall’entrata in vigore dell’Ordinanza e ai progetti definitivi o esecutivi di interventi pubblici che siano stati formalmente acquisiti dal soggetto appaltante dopo detta data.
Con riferimento, invece, all’Allegato n. 2 relativo alla “Modalità di applicazione del Durc di congruità”, si rileva che lo stesso è stato oggetto di alcune modifiche ed integrazioni da parte della Struttura del Commissario Straordinario Sima 2016 con la collaborazione delle Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie dei Ccnl comparativamente più rappresentative per il settore edile e con la Rete Professioni Tecniche.
In particolare, in merito al punto 6. “Regolarizzazione”, è stato confermato quanto già previsto in merito alla necessità che, ai fini della congruità, l’impresa appaltatrice e/o subappaltatrice che rientra nel campo di applicazione del Ccnl edile debba utilizzare solo manodopera inquadrata nel suddetto contratto, presentare denunce mensili ed effettuare i relativi versamenti presso la Cassa Edile territorialmente competente dal primo giorno, nonché aver utilizzato manodopera in misura congrua rispetto ai lavori svolti. In caso di mancanza di uno dei suddetti requisiti, la Cassa Edile inviterà l’impresa a regolarizzare entro 30 giorni la propria posizione, effettuando i versamenti dei contributi dovuti.
Resta fermo, inoltre, che nell’ipotesi di regolarizzazione, il Durc di congruità sarà rilasciato entro 10 giorni, mentre nell’ipotesi di mancata regolarizzazione, la Cassa Edile comunicherà al RUP, per gli interventi pubblici, all’ufficio Speciale della ricostruzione e, per conoscenza al Sindaco del Comune ove insiste il cantiere e al Direttore dei lavori, per gli interventi privati, l’importo del credito vantato per lo specifico cantiere.
In tal caso il SAL dovrà essere liquidato, per la quota pari al credito vantato, alla stessa Cassa edile/Edilcassa. La Cassa edile/Edilcassa rilascia all’impresa il DURC congruità entro 10 gg. dalla regolarizzazione della posizione.
Previsto, inoltre, che nell’ipotesi di irregolarità contributiva delle imprese affidatarie, subappaltatrici e lavoratori autonomi, comprese quelle non appartenenti al comparto delle costruzioni, attestata attraverso il DOL (Durc online), l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione autorizza il pagamento diretto relativamente ai lavoratori impiegati nello specifico cantiere (intervento sostitutivo).
Si fa riserva di ulteriori approfondimenti.