Il testo prevede, tra l’altro, misure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica e privata, modifiche alla disciplina della rimozione delle macerie, riduzione degli importi da restituire in relazione alla c.d. busta paga pesante, estensione del Fondo per la ricostruzione alle anticipazioni dovute ai professionisti incaricati
è all’esame, in prima lettura, in sede referente, della Commissione Ambiente della Camera, il disegno di legge di conversione del DL 123/2019 recante “Disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici” cd. DL “Sisma” (DDL 2211/C – Relatrici l’On. Patrizia Terzoni del Gruppo M5S e l’On. Stefania Pezzopane del Gruppo PD).
Tra le principali misure previste si segnalano, in particolare, le seguenti:
– viene prorogato fino al 31 dicembre 2020, lo stato di emergenza nei territori dell’Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 di cui all’art. 1 comma 4 bis del DL 189/2016;
(art. 1)
-viene integrata la disciplina relativa all’individuazione della metodologia di calcolo dei contributi per la ricostruzione privata, di cui all’art. 6, c.7, del DL 189/2016, prevedendo una maggiorazione del contributo per gli interventi relativi a murature portanti di elevato spessore e di bassa capacità strutturale.
– viene chiarito che tra gli interventi sul patrimonio pubblico disposti dal commissario straordinario del Governo è data priorità a quelli concernenti la ricostruzione di edifici scolastici che, se localizzati nei centri storici, dovranno essere ricostruiti nel luogo nel quale si trovavano, salvo impedimenti oggettivi; in ogni caso, la destinazione d’uso dell’area in cui sorgevano non potrà essere modificata;
(art. 2)
-vengono introdotte misure per la semplificazione e l’accelerazione della ricostruzione privata.
In particolare, viene previsto che per gli interventi che rientrino nei limiti di importo definiti con ordinanze commissariali, gli Uffici speciali per la ricostruzione adottano il provvedimento di concessione del contributo, sulla base della sola certificazione redatta dal professionista, anche con riguardo alla conformità edilizia ed urbanistica nonché del contributo concedibile.
Qualora siano necessari specifici pareri (ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o dei parchi nazionali o delle aree protette), il professionista, nella domanda di contributo, chiede la convocazione della Conferenza regionale di cui all’articolo 16, c. 4 e 5, del DL 189/2016 che è comunque convocata dall’Ufficio speciale per la ricostruzione per acquisire l’autorizzazione sismica nonché, ove occorra, i pareri degli enti competenti al fine del rilascio del permesso a costruire o del titolo unico per le attività produttive e comunque nei casi di sanatoria edilizia disciplinati dall’art. 1-sexies, c. 6, del DL 55/2018.
Viene, inoltre, disposto un ordine di priorità per la concessione del contributo ed un controllo mensile a campione da parte degli Uffici speciali per la ricostruzione su almeno il 20% delle domande di contributo presentate;
(art. 3)
-a modifica ed integrazione delle disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici di cui all’art. 28 del DL 189/2016, viene previsto l’aggiornamento, entro il 31 dicembre 2019, dei piani regionali per
la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione. Viene, inoltre, introdotta la possibilità di affidare la raccolta delle macerie ad imprese individuate, dai soggetti competenti, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 63 del DLgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).
Viene, altresì, ridotto da 60 a 15 giorni il termine previsto dall’art. 208, c.15, del DLgs 152/2006 per l’invio della comunicazione necessaria per l’inizio dell’attività dell’impianto, nel caso in cui nel sito temporaneo di deposito siano da effettuare operazioni di trattamento delle macerie con l’ausilio di impianti mobili;
(art. 4)
-viene estesa la misura a favore dei giovani imprenditori del Mezzogiorno denominata “Resto al Sud” di cui all’art. 1 del DL 91/2017 anche ai comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017;
(art. 5)
-viene esteso a tutti i comuni del cratere, con più di 30.000 abitanti, indicati negli elenchi di cui agli allegati 1 e 2 del DL 189/2016, l’ambito di applicazione della norma di cui all’art. 23, comma 1-bis DL 32/2019 che attribuisce un contributo di 5 milioni di euro per il 2019 per la realizzazione di interventi urgenti di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza su strade ed infrastrutture comunali;
(art. 6)
-viene estesa la destinazione delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate anche alle anticipazioni dovute ai professionisti incaricati delle prestazioni tecniche relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione dei territori e viene chiarito che per le suddette anticipazioni non può essere richiesta alcuna garanzia, fermo restando l’obbligo di avvio delle eventuali procedure di recupero anche tramite compensazione;
(art. 7)
-viene disposto che gli adempimenti e i pagamenti delle ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi (cd. busta paga pesante), in seguito agli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, sono effettuati a decorrere dal 15 gennaio 2020 con le modalità e nei termini fissati dalle disposizioni vigenti (commi 11 e 13 dell’art. 48 del DL 189/2016) ma nel limite del 40% degli importi dovuti.
Viene, inoltre, prorogato dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021 il termine di cui all’art. 2-bis, comma 24 del DL 148/2017 della sospensione dei pagamenti delle fatture relative ai servizi di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia per i soggetti danneggiati dagli eventi sismici di agosto e ottobre 2016 e di gennaio 2017che abbiano dichiarato l’inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale ? dell’azienda.
(art. 8)
Il decreto legge scade il 23 dicembre 2019.
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